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E. FERRETTI
LA
LEGGE DI PUBBUGA SICUREZZA
PEL REGNO D'ITALIA
30 giugno 1889
A N NOTATA
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S.a Edizione
BIBLIOTECA LUCCHINI
11232
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1." i
PORTICI
PREMUTO STAB. TIP. VESUVIANO
di E. Della Torre
1903
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0^201930
Proprietà Letteraria.
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4
N. 6144 (Serie 8»)
LEGGE Di PUBBLICA SICUREZZA
30 Giugno 1889
UMBERTO I
PBB GRAZIA DI DIO E FBB VOLONTÀ DELLA KaZIONE
EE D'ITAXIA
Visto l'art. 142 della legge 23 dicembre 1888,.
N. 5888 , sulla pubblica sicurezza col qUale si
dà facoltà al Nostro Governo di coordinare la
l^gge medesima col nuovo Codice penalej
- Visto il Codice penale approvato . óoh Nostro
Decréto in data d'oggi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per
gli afifetri dell'Interno;
• Abbiamo- decretato e decretiamo:
È aJ)provato il seguente testo della legge di
pubblica sicurpjzjza 23 dicembre 1888, N. 6888,
coordinato col Codice penale t
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— 4 —
TITOLO I
DISPOSIZIONI BELATIYB ALL'OBDINB PUBBIìIOO
BD ALLA INOOLUMITÀ PUBBLICA
CAPO I
DELLB RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAHBirn
IN LUOGHI PUBBLia
{ArL i a 6 Oella Ugge — art. i a 4 del regolamento)
Art. 1.
I promotori dì una riunione pubblica devono darne av-
viso, almeno ventiquattro ore prima» all'autorità locale
di pubblica sicurezza.
II contravventore è punito con l'ammenda di lire cento.
Il Governo^ in caso di contravvenzione ^ può impedire
die la riunione abbia effetto.
Queste disposiziopi non si applicano alle riunioni elet-
torali.
{Regolamento) ')
Art. f. «L'avviso per le riunioni pubbliche, di cui è
parola nell'art. 1 della legge, deve essere dato per iscrit-
to , colla indicazione del giorno , ora e luogo della riu-
nione, dell'oggetto della medesima e colla Orma dei pro-
motori.
Dell'avviso sarà rilasciata ricevuta coH'indicazione del-
l'ora in cui fu dato>.
Il Governo ha il diritto preventivo di proibire una rianione in
luogo pubblico aperto al pubblico nel solo caso che della riu^
nione non sia preavvisata Tautorìtà locale di pubblica sicurezza.
>) 8 nov. 1889, n. 0517— serie 3*, per resecozlone della legge 90 gia>
gno 1889 sulla p. sicurezza.
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— 5 —
Art. 2.
Qualora in occasione di riunioni o di assembramenti in
luogo pubblico aperto -al pubblico avvengano maoife-
staziooi grida sediziose che coslituiscaoo delitti contro
ì Poteri dello Stalo o contro i Capi dei Governi esteri
ed ì loro rappresentanti , ovvero avvengano altri delitti
preveduti dal Codice penale, le riunioni o gli assembra-
menti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno de-
nunziati all'autorità giudiziaria.
(negolamento)
Art. 2. € L' autorità di pubblica sicurezza assisterà ,
col ministero dei suoi funzionari ed agenti, alle riunioni
pubbliche per tutelare l'ordine e per la eventuale appli-
cazione degli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge ».
Le manifestazioni e le grida che possono dar luogo allo scio-
glimento delle riunioni o degli assembramenti, in luogo pubbli-
co aperto al pubblico, debbono riflettere i delitti ipotizzati
dagli ai-ticoU 122 (C. p., 19 1. sulla stampa), 123 (C. p., 21 1. sulla
stampa), 125 (C p., 201. sulla stampa^, 126 (C. p., 21 1. sulla
stampa), 127 (C. p., 20 1. sulla stampa), 128 e 130 (C. p, 25 e
26 1. sulla stampa). La legge, con la disposizione dell'arti colo 2,
non esclude che possono dar luo^o alla grave misura non pure
gli altri delitti contro ì Poteri dello Stato, ma gli altri reati
ancora dei quali si occupa il Co(lice penale, in argomento di
delitti *).
*) Cod. penale. Articoli:
122. « Chiunque, con parole od atti, offende il Re é punito con la
reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la mul-
ta da lire hOJ a 5000.
Se l'offesa sia fatta ad un'altra fra le persone indicate neir arti-
colo ii7, il colpevole é punito con la reclusione o con la detenzio-
ne da otto mesi a tre anni e con la multa da lire loo a 1500.
Se roffesa sia fatta pubblicamente, ovvero in i>resenza deiroffeso,
la pena é aumentata di un terzo ».
1:^3. < Chiunciuo pubblicamente vilipende il Senato o la Camera
dei deputali é punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con
la mult;) da lire 50 a 1500.
Se Poffesa sia fatta al cospetto del Senato o della Camera, la de-
tenzione é da sei mesi a tre anni e la multa da lire 300 a 3(K)0».
124 «Per i deliiti preveduti nei due precedenti articoli non si
procede che dietro auto'izzazione del Ministro della Giusi izia nel
casi indicati nell'articolo 1^, e del Senato o della Càmera dei de-
putati nei casi indicati neirarticolo 123 ».
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Art* 3.
Le grida ie manifestazioni sediziose emesse nelle riu-
nioni negli assembramenti di che all'articolo preceden-
te, ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice
penale, sono punite coH'arreslo estensìbile fino a tre mesi.
')
L'articolo 3 è il complemento deirarticolo 2. A costituire que-
sta nuova figura di reato, è necessario che le grida e le mani-
festazioni non abbiano importanza di reati panibili dal Codice
penale , e che abbiano avuto tuttavolta per scopo e per condi-
zione la sedizione.
Per sedizione s'intende qualche fatto che altera l'ordine pub-
blico; come, ad esempio, il portare in giro una bandiera dai co-,
lori repubblicani o anarchici, e il gridare : abbasso il Governo,
viva la repubblica.
La violazione al disposto di questo articolo dà facoltà soltan-
to di deferire i colpevoli all'autorità giudiziaria.
125. «Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biaalmo o la re-
spongabilità degli atti dei suo Governo é punito con la detenzione
sino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000 ».
n '^^i?*^*^^^^® pubblicamente vilipende le istituzioni costituzio-
nali dello Stalo é punito con la detenzione sino a sei mesi o con
la multa da lire loo a 2000 ».
M *.F' « Chiunque commette un delitto contro una fra le persone
della Famifflia Reale non indicale nell' articolo 117 soggiace alla
pena stabilita per il delitto e mmesso aumentata da un sesto ad
un terzo. In ogni caso , la pena restrittiva della libertà personale
S3? P°?i ®^®®'*® inferiore a tre mesi , né la pena pecuniaria a lire
500. Se il delitto sia tra quelli per 1 quali ó necessaria la querela
di parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della
Giustizia >.
128. « Chiunque , nel territorio del regno , commette un delitto
contro 11 Capo di uno Stato estero soggiace alla pena stabilita per
il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo.
Qualora si tratta di un fatto diretto contro la vita , la integrità
o la libertà personale, la pena, aumentata secondo la disposizione
precedente, non può essere inferiore ai cinque anni di reclusione.
Jn ogni altro caso , la pena restrittiva della libertà personale
non può essere inferiore ai tre mesi, né la pena pecuniaria alle li-
re 500.
Se il delitto sia tra quelli per i quali sia necessaria la querela di
parte, non si procede che a nchlesta del Governo dello Stato estero».
130. < Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati
esteri accreditati presso il Governo del Re. a causa delle loro fun-
zioni , si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi
contro pubblici ufflciaii a causa delle loro funzioni.
Qualora si tratti di offese , non si procede che a richiesta della
parte lesa ».
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— 7 -.
Art. 4.
Qualora^ nei 'Casi pre?ecluti dagli articoK precedenti^ oc-
corra di sciogliere una riunione pubblica od un assem^
bramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le per-"
sone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi
dagli ufficiali dì pubblica sicurezza, e, in loro assenza^
dagli ufficiali o bassi ufficiali dei reali carabinieri.
(Regolamento)
. Art. 3. « Quando occorra di sciogliere una riunione od
un assembramento , il funzionario di pubblica sicurezza
incaricato del servizio dovrà mettersi ad armacollo la
sciarpa tricolore.
L'ufficiale o sott'ufficiale dei carabinieri dovrà essere
in divisa.
L' invito a sciogliersi e le intimazioni dovranno farsi
in nome della legge >.
Cioè: nei casi preveduti dagli articoli 1 (2® cap.) e 2. In sif-
fatti casi Tarticolo 4 esige : che quando occoiTa sciogliere una
riimione o un assembramento in luogo pubblico o aperto al
pubblico, le persone riunite siano prima invitate a sciogliersi;
e delega questa scabrosa facoltà, con uguale misura di potere
agii ufficiali di p. sicurezza, e, in loro assenza (assenza materiale)
agli ufficiali ai bassi ufficiali dei reali carabinieri ^). Quali
ufficiali? La legge non distingue; et ubi lex non distinguity
nec nos distinguere deòemus. Feib è da intendersi che com-
prende nella sua disposizione coloro i quali, oltre alla qualità
che rivestono nelle rispettive amministrazioni, sono pure uffi-
ciali di polizia giudiziaria.
M Testo unico della ieffffe sui personale di p. sicurezza 21 ago-
sto 1901, n. 409. Articolo
31. « Gli ufficiali di pubblica sicurezza daranno gli ordini e fa-
ranno le intimazioni in nome della legge; in questi casi dovranno
porsi ad armacollo la sciarpa tricolore ».
Regol. per 1 funzionari ea impiegati di p. sicurezza 12 dicembre
19(H, n. 5Ì2. Articoli:
111. « Quando occorra procedere allo scioglimento di una riunio-
ne pubblica , o di un assembramento in luogo pubblico o aperto
al pubblico , spetta air ufficiale di p. sicurezza presente di fare le
formali intimazioni prescritte dalla legge ».
112. « I funzionari di p. sicurezza dovranno trovarsi sempre in
grado di fare uso di sciarpa tricolore, ai sensi dell'art. 31 del testo
\ ^Mt
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Art. 5.
Ove l'invito rimaDga senza effetto, si ordinerà lo sqio-
glimento con tre distinte formali Intimazioni, preceduta
ognuna da uno squillo di tromba.
(Regolamento)
Ved. il 2' cap. dcU'art. 3 riportato sotto l'art. 4 della
Lft leggo presame che rinrito a sciogliersi non sia giunto per
lo meno ad intera cognizione di tutti gli adanati od assem-
brati. Prende cnra che essi pieghino al volere di chi comanda
di sciogliersi, fatte le tre intimazioni. Scioltisi, essi di nulla
hanno a rispondere alla giustizia punitiya. Si eccettuano quelli
che avessero a rispondere della violazione al dettato dell* arti-
colo 1, di uno dei delitti originati dalle cause rifuse nell'ar-
ticolo 2.
Art. 6.
Ove rimangano senza efletto anche le tre intimazioni ,
la riunione o V assembramento saranno sciulti con la
forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire saran-
no arrestate.
La for^a potrà essere usata eziandio se, per rivolta od
opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.
Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giu-
diziaria e punite a termini dell' articolo 434 del Codice
penale.
(Regolamento)
Art. 4. « Nel caso di scioglimento dì una riunione o
di un assembramento, a termini dell' art. 6 della legge,
non si potrà adoperare la forza prima che il funzionario
unico della le&rpre snprli ufficiali ed adenti di p. sicurezza, non solo
nelle occasioni in cui debbono presentarsi al pubblico « ma anche
auando debbono procedere a qualche alto del loro ministero fuori
i uflicio ».
113 « I^ sciarpa tricolore, di cui é parola nei precedente artico-
lo, ó della lar{?bezza di 12 centimetri circa.
Per ^li ispettori (generali, per i questori e per 1 commissari ò in
seta ed tia, alle due estremità , flocclii di argento; per i vice-com-
missari é per 1 delegati e in lana, col fiocchi pure in lana ».
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— 9 —
di pubblica sicurezza o rufTiciale o sott'ufTicialo de' cara-
binieri, preposti al servizio, ne abbiano dato l'ordine >/
I. La legge, sempre nello intento di spìngere pacificamente allo
scioglimento della riunione o dell* assembramento, non fa nep-
pure im caso di contravvenzione il fatto di coloro i quali alla
triplice intimazione non si siano sciolti; permette il jm poeni-
tendi sino al momento <ieiriiso della forza ^). Etera a reato solo
il fatto di chi intralcia Topera legittima deirantorìtà, resistendo
alle intimazioni anche dopo adoperata la forza, di cui vuole, con
^usto senso, l'arresto immediato.
II. I fatti, cni ha dato il nome di rivolta o di opponzione,
pongono in essere, non pare il dispregio air invito a sciogliersi,
qnanto suppongono uno stato di cose che attinge la sua gra-
vezza in una specie di lotta contro Tautorità della legge. Quia*
di, data la rivolta o Topposizione, poco monta che per sciogliere
la rianione o T assembramento non si siano potute eseguire le
intimazioni né tutte, né in parte; tre, du'), una, alcuna è sem-
pre lo stesso: di esse la legge non fa più un obbligo.
UI. La contravvenzione trova la sua sanzione nella formola
lata delFart. 434 del Codice penale. Cosi la pena è alternati-
vamente quella dell'arresto o dell' ammenda, per rispondere alle
varie circostanze del reato, che può essere lo eflfetto di un osti-
nato proposito, la conseguenza, sebbene colpevole, di circo-
stanze quasi scusabili ').
1) Testo unico della leffge sul personale di p. sicurezza 21 agosto
1901, n. 409. Ariicoli:
3^- « Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di p. s.
potranno ricliiedere la for/a armata , quando siano insutUcienti o
non disponibili i RR. carai)inierì e $>li a;?i-nti di p. s. >
33. « La for/a armata rimane sotto il comando dei suoi capi mi-
litari, che nella e8ecu7Ìone d»*! servizio per cui furono rictiiesti so-
no a disposizione de:?li ufficiali di p. s., ai quali ne spelta per in-
tero la rcsp>>nsab-lità».
R. d. 12 die 1901, n 512, che approva il regol. per i funzionari
e gli imé.'ie;2ati di p. s. Artiiolo
110. « La richi'^sta pr»r il concorso della truppa, a sensi dell'art.
32 del testo unico della le^iT-^e stil personale di p. s., dov'essere
fatta dair ufficiale di p. s. secondo le nonne stabilite nel R. d. 5
irennaìo i899 (appendice ai Rcgol. sul servizio territoriale — im-
piego della truppa in servizio di p. s.)».
') God. penale. Articolo
434 «Chiunque trasgredisce ad un ordine legalmente dato dall'au-
torità competente, ovvero non osserva un provvedimento lepralnien-
te dato dalla nn-desima per ragione di giustizia e uì pubblica si-
curezza, ò punito con 1* arresto sino ad un mese o con l'ammen-
da da lire 20 a 300 ».
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— 10 —
CAPO IL
DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI
E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE E CIVILI
(<M*t. 7 a 9 della legge - a/rt. 5e6 del regolamento)
Art. 7.
. Chi promuove o dirìge cerimonie religiose, o altro atto
di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero proces-
sioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne
avviso, almeno tre giorni prima, all' autorità locale (fi
pubblica sicurezza.
Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire
cento.
Art. 5. « L' avviso di cui è parola nell' art. 7 della
legge, dovrà essere dato per iscritto, colla firma dei pro-
motori e coir indicazione del giorno ed ora in cui avranno
luogo la processione religiosa o civile o gli altri atti e
cerimonie ivi contemplati, dell'itinerario della processione
e della località in cui le predette funzioni si compiranno.
Anche di questo avviso sarà rilasciata ricevuta colla
indicazione dell'ora in cui fu dato ».
Art. 6. € V autorità di pubblica sicurezza potrà,
per riconosciute ragioni d' ordine pubblico, prescrivere
alle processioni religiose o civili condizioni di tempo, di
modo e d' itinerario, notificandole ai promotori almeno
24 ore prima ».
I. Il legislatolre considera le processioni, a fine religioso o ci-*
vile, e ogni altro atto di culto per le pubbliche vie, come una
delle forme estrinseche del diritto di riunione; e disciplina l'ar-
gomento, pur riconoscendo il rispetto dovuto all' umano diritto
e alle due libertà, la libertà politica e la libertà di coscienza
che si identificano.
II. Con una sostanziale differenza dall'art. I, commina la penai
deir ammenda da una lira sino a lire cento. . * ^
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— 11 —
Art. 8.
L' autorità locale di pubblica sicurezza può vietare,.
per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni
e gli altri atti di cui air articolo precedente, dandone
avviso ai promotori almeno vBntiquattr' ore prima.
Alle processioni sono nel resto applicabili ie disposi-
zioni del capo precedente.
Il contravventore al divieto è punito a termini del
Codice penale.
I. Il divieto delle processioni e degli atti, dei quali fa cennoi^
r art. 7, può disporsi solo quando sia imposto da attendibili
motivi di ordine, nel duplice interesse della quiete pubblica e
della riverenza dei riti religiosi , o per accertate «esigenze di
pubblica sanità.
II. S' intende parlare degli articoli 437 e 438 *).
Art. 9.
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli
accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve
le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità^
pubblica e di polizia locale.
Qaesti accompagnamenti, questi traspoiti sono sottratti ali»
prescrizioni degli art. 7 e 8. Solo, laddove il disposto delle
leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale lo
consentisse, Tautorità di pubblica sicurezza può vietarli in cir-
costanze di epidemia, quando la salute pubblica richiedesse delle
precauzioni.
*) Cod. penale. Articoli:
437. « Chiunque, contro il legale divieto dell' Autorità compe^
tante, promuove o dirige cerimonie religiose fuori dei luoghi de-
stinali al culto, ovvero processioni religiose o civili nelle piazza
o vie pubbliche, é punito con rammenda fino a lire lOO; e, se
il fatto produca pubblico tumulto con Tarresto sino ad un mese
e con rammenda da lire 50 a 300 ».
438. < 11 ministro di un culto, che esercita funzioni di culto
esterno in opposizione a provvedimenti legalmente dati dalT Au-
torità competente, é punito con Tarresto sino a tre mesi e coi>
1* ammenda da lire 50 a 1.^00». '
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— 12 —
CAPO III.
DELLE RACCOLTE DI ARMI E DELLE PASSEGGIATE
LN FORMA MiLITAnE
{art. iO e ii della legge — art. 7 a iO del regolamento)
Art. 10.
Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite
le raccolte di anni da guerra o di parie di esse, di mu-
nizioni, uniformi miltari o di altri oggetti desllDalì al-
l'armamento all'equipaggianiento di truppa.
Il contravventore è punito, ove il liitto non costituisca
reato più grave, coll'arresto (ino ad un anno, e con l'am-
menda da lire cinquanta a mille.
{Regolamento)
Art. 7. < L'autorità competente, a termini dell'arti-
colo 452 del Codice penale , a dare licenza per aprire
arruolamenti, è il ministro deirinterno.
Al ministro stesso è riservalo di dare licenza per le
raccolte di armi da guerra o parti di esse, di munizioni,
uniformi militarr o di altri oggetti destinati ali' arma-
mento all'equipaggiamento di truppa, e per la intro-
duzione delle armi , munizioni ed oggetti anzi indicati
nello Stalo; come altresì per tpnere ammassi d'armi in
casa, a termini dell'art. 4d8 del Codice penale».
Art. 8. « Sono armi da guerra, ai sensi degli art. 10
della logge e 7 di questo regolamento, le armi d'ogni
specie, da punta, da taglio e da fuoco adottate per l'ar-
mamento delle truope.
Sono munizioni da guerra, ai sensi degli articoli me-
desimi, le palle, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni
9ltra materia destinala al caricamento delle armi da
fuOi'O.
Fanno parte dell'equipaggiamento gli zaini, gli oggetti
di attendamento, gli alTusli d'artiglieria e simili >.
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— 18 —
I. La legge delle raccolte d*anni da gnerra o di parte di esse,
e di qnant'altro pnssa servire airamiamcnto o ali* equipairgia»
mento di troppa, fa nn divieto assolato. Però che V aatorità
abbia il potere di permetterle, che qnesto sMncentrì Del mini»
stero delllnterno, ciò trova ragione nelle frasi deirarticolo 7
del regolamenti, che si coordina ad nn tempo con le dlsposi-
sdoni degli articoli 452 e 468 del Codice penale *).
II. Dal motto « armi da fuoco n restano escluse le armi le
quali servono agli studi archeologici od artistici.
Art. 11.
Salvi gli ordinamenti militari, non pos.sono farsi, senza
il permesso del prefolto , passeggiale in forma milllare
con armi.
Il contravventore è punito coIParresto sino a tre mesi.
(Regolamento)
Art. 9. « Il permesso per una passeggiata militare con
armi, dato dal prefetto a termini delParl. iì della legge^
s'intende subordinato alla licenza del porlo d' armi in
chi vi partecipa , salve le eccezioni contemplate in ap-
presso ».
Art. 10. < È parificota ad una passseggiala militare
con armi la comparsa di corpi od associazioni in plotoni
armali a feste, funzioni o trattenimenti pubblici ».
È posto un limite al diritto di associazione ; onde qnesto di-
ritto è regolato con disposizione preventiva, in forza della qnal»
non paò estrinsecarsi sensa rassentìmento dell' autorità prefet-
tizia, qoando assume organizzazione con parvenza militare.
>) Cod. penale. Articoli:
452. « Chiunque,' senza licenza del r Autorità, apre arruolamenti
ò punito con 1 arresto sino ad un anno o con ammenda da lire 50
a 1000. »
468 « Chiunque, clandestinamente o contro il divieto della le^rge
o dell'A t ri là competente, liene in casa o in altro luogo un am-
masso d'armi in numero non minore di ven<i, ovvero uno o più.
pezzi di arti^j^lieria , o altre consimili macchine, ovvero materie
esplodenti o intiammabili , pericolose per la loro qualità o quan-
tità, é punito con Tarresto non inferiore ai tre mesi ; e, se le armi
siano insidiose, all'arresto può essere aggiunta la solloposizion»
alla vigilanza speciale deirAutorilà di pubblica sicurezza ».
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14; —
CAPO IV.
DBLLB ARMI.
{art. i2 a SO della legge — art. U a 83 del regolamento)
Arfc. 12:
L' auforità dì pubblica sicurezza del circondario può
dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di
<;oniine>cio o di industria.
La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e
introdurre nello Stato anni insidiose, non che di smerciare
«d esporre in vendita le dette armi e le armi proprie.
{Regolamento)
Art. li. < La licenza a* privati di far raccolte di
armi artistiche, rare o antiche, non escluse le insidiose,
sarà accordata dall'autorità polìtica del circondario.
]n caso di cambiamenti sostanziali della raccolta di
armi del Juogo di deposito la domanda deve essere
rinnovata ».
Art. 12. « Le armi proprie, delle quali è ammessa
la introduzione nello Stato, non saranno consegnate dal
r ufficio di dogana ai destinatario se questi non faccia
constare del preventivo avviso dato al prefetto, a te^
mini delPart. 13 della legge, e della licenza, se trattasi
d'armi insidiose, a termini dell'art. 12 ».
I. Per aversi la raccolta di armi o la quantità di armi, la quale
sia tale che possa far ritenere che serva pel commercio, e per
dirsi che il numero delle armi sia superiore al proprio uào, si ri-
chiede che questo sia di qualche rilievo: ma esso può Taiiaie
secondo i caisi e le circostanze, tanto di tempo, quanto di luogo
o' di persone. Questo apprezzamento è abbandonato al criteà'
del magistrato^ il quale non potrà mai giudicare colpevole £
tenere raccolta di armi chi detiene due o tre fucili o altre si-
mili armi per lai;utela della propria,casi (Cfr. Belaz. Cona. Cam.
elett.). . r . ;
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i
— 15 —
Sotto la frase « armi proprie n si debbono comprendere tntti
^ stmmenti che non hanno* altra destinazione che la di&sa
propria, e che divengono offensive per accidente.
IX. L' art. 12 assoggetta ad uguali prescrizioni tutti gli altri
modi d' indastrla specificati nel capoverso; così si può contrav.-
Tenire al suo precetto mediante le armi insidiose^ fabbricandole
e introducendole nello Stato, e le dette armi e le atmi proprie,
amerciandole ed esponendole in vendita *).
u Si considerano dalla legge arrai ihsicliose: 1^ gli stili, sti-
létti e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acuminati, la cui
lama sia fìssa o possa radersi fìssa con molla od: altro con-^
segno; 2^ le armi da sparo, la cui canna misurata interna-
mente sia inferiore a 171 millimetri, le bombe e ogni macchi-
na o involucro esplodente^ 3^ le armi bianche o da sparo di
qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazzen (Art. 470 C. p ).
Art. 13.
Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie,
né importarne dall' esiero una quantità eccedente il
proprio uso, senza darne preventivo avviso al prefètto
della provincia.
. (Reaolamento)
Ved. l'art. 42 riportato sotto l'articolo pari numero
della legge.
L'impianto di fabbriche d'armi proprie riceve un trattamento
più mite: per esso basta che dell'impianto se ne dia avviso
Preventivo al prefetto per quei divieti che reputasse necessari.
la disposizione si estende all'importazione dall'estero quando la
quantità delle armi ecceda il proprio uso.
Art. 14.
11 commerciante fabbricante d'armi proprie non può
trasportarle fuori del suo opificio o negozio, senza pre-
ventivo avviso airautorità locale di pubblica sicurezza.
*) Legge 19 luglio 1880, n. 5536 {serie «•), contenente modifica-
zioni aila legge sulle concessioni governative — Allegato F. , .
Art. 1. 4 Ai n... 35, 38... 48 e 49 della tabella annessa alia legge
IS settembre 1874, n. 2086 — serie 2^, bòno sostituiti 1 seguenti:
. Orni sis
N. 49. 4 Licenza speciale del Governo . . . per fabbricazione, ven-
dita o introduzione dall* estero per farne commercio di -armi in-
sidiose ^ , ^ . . . . . . L. 200 .
Vidimazione annuale della detta licenza . . . » 20 ><
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— 16 —
(Regolamento)
Ari. 13. « Chi vuol and«ire in giro con un campio^
nario d*armi, deve chiedere la licenza al prefetio della
provincia dalla quale muove, ed in appresso presentarla
alla vidimazione dei prefetti delle provIncie che intende
percorrere.
Nella licenza saranno indicate la quantità e la qua
lità delle armi e dolle munizioni relative. Né le une né
le altre potranno eccedere le proporzioni necessarie per
servire ad uso di campionario >.
Anche il trasporto d'armi proprie da un sito air altro fàoii
deiropificio negozio è libero, solo che ne dia il fabbricante a
commercianto preventivo avviso ali*aatorltà locale di pubblica
sicnn^zza.
Tuttavia qualora abbisogni di andare in giro con nn campio-
nario d'anni, la libertà di commercio non impedisce di vinco-
lare a rigide cautele il trasporto, seguendo le norme di cui al-
Tarticolo 13 del regolamento.
Art. 15.
Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o
delie appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza
la licenza deirauloritù di pubblica sicurezza del circon-
dario.
Art. 14. « Le licenze per il porto dell'arma lunga da
fuoco, per il porlo della rivoltella o pistola e per il porto
del bastone animalo sono falle sui modelli annessi negli
allegati A^ B q C.
La licenza alle guardie particolari per la custodia delle
proprietà dei comuni , dei corpi morali e dei privati è
fatta sul modello annesso in nllegato D. t>.
Art. 15. € La domanda della licenza di portar armi
deve essere accompagnala dai certificati necessari a pro-
vare che il richiedente non si trovi nelle condizioni enu-
merate nelParL 17 della legge e dalla quietanza di pa-
gamento della relativa lassa rilasciata dal ricevitore del
registro, nonché dalla prescritta marca da bollo ».
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r
— 17 —
Art. i8. < I funzionari dell'amministrazione di pub-
blica sicurezza non hanno bisogno di licenza per portare
le armi, di cui è parola negli articoli 15 e 16 della legge )^.
Art. 19. « Non hanno bisogno della licenza per por-
tare le armi, di cui sono muniti a termini dei rispettivi
regolamenti, gli agenti della forza pubblica ».
Art. 20. « Non hanno bisogno della licenza i compo-
nenti delle società di tiro a segno riconosciute per por-
tare Farma di tiro nei giorni stabiliti per le esercitazioni
sociali. Basta che siano muniti di una carta di ricono-
scimento rilasciata dal presidente della società e vidimata
dall'autorità locale di pubblica sicurezza, salva sempre
a questa la facoltà di ritirarla per ragioni riconosciute
d'ordine pubblico.
. Questa disposizione si applica eziandio al caso nel quale
una società di tiro a segno intervenga in corpo, coli'au-
torizzazione del prefetto a termini dell'art. 11 della legge,
ad una festa o cerimonia pubblica ».
Art. 21. < Non hanno bisogno della liceilza gli inse-
gnanti ed alunni degli istituti d'istruzione, riconosciuti
a tèrmini degli ordinamenti relativi, che escono in corpo
per le esercitazioni indette dalla rispettiva direzione, o
per altre pubbliche funzioni ».
' Art. 22. < Non hanno bisogno della licenza i corpi di
pompieri o vigili municipali, istituiti in fòrza di regola-
menti debitamente approvati, per portare l'arma che i
municipi somministrano loro come guardia d'onore in
occasione di feste o funzioni pubbliche ».
I. n legislatore considera a un dì presso come un diritto del
cittadino quello di portare le armi lunghe da fuoco, e non pro-
prio come una concessione dell'autorità, cui non è dato che solo
di verificare se in chi dichiara di voler portare armi concorrono
i requisiti voluti dalla legge e di riconoscerne il diritto.
Quindi permette il porto di tali armi alla semplice base della
licenza e del pagamento della tassa sulle concessioni gover-
native *j.
M Legge 19 luglio 1880, n. 5536 [serie 2.a) — Allegato F.
N. 50. « Pe ' " 1-- ---. ^-
Permesso annuale di portare armi da fuoco non proi-
PBRRETTi— Lefifgfc di p. s. annoiata 2
Ljfc^..
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- 18 —
II. Per u a])partenenze della propria abitazione» deve consi-
derarsi tutto ciò die ne dipende : i cortili, gli orti, i giardini,
tutti terreni chiusi, annessi ed in contatto immediato con lo
stabile destinato a dimora.
Art. 16.
Il prefetto della provincia, nel termini e alle condi-
zioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di
portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura ,
il bastone animato , purché la lama non abbia lun-
ghezza inferiore a sessantacinque centimetri.
Il permesso speciale di che sopra è sottoposto al pa-
gamento della tassa stabilita per la licenza delle armi
da fuoco.
(Regolamento)
Art. 16. « La concessione delle* licenze di portare la
rivoltella o pistola o il bastone animato, dì cui è parola
neir art. 16 della legge , è subordinata , oltre che alle
condizioni enunciate all'art. 17 , alla dimostrazione di
un plausibile motivo di andarne armati. )>
Ved. gli art. 14, 15, 18 e 19 riportati sotto l'art. 15
della legge.
bite, anche per uso di caccia: a) Per spinf^arde, archibugi od al-
tra arma da getto, a cavalletto o con appoggio fisso, e per una
sola arma L. 55. per ogni arma di più L. 30; o) Per qualunque ar-
ma o per uso di caccia o per difesa personale L. 10. (le guardie
forestali o campestri, private o comunali , pagheranno una tassa
minima di L. 5, qualora sieno giurate) ».
N. 51. « Licenza annuale, in queUe Provincie nelle quali i sotto-
indicati modi di caccia sono permessi : a) Per bressanelle e roc-
coli con passate comuni (non a fischio al volo) L. 25, per bressa-
nelle e roccoli senza passate L. 20; &) Per paretai* copertoni e pro-
dine con contrappesi L. 25, per paretai, copertoni e prodine senza
contrappesi L. 20; e) Per reti aperte o verticali fisse, non designate
a parte L. 20; d) Per caccia vagante con reti L. 15 ; 0) Per lancia-
tore, reti in riva al mare e dGfluvio L. l' O; /) Per passate con fi-
schio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti
L. 4Ó; g) Lacci, trappole, archetti , trabocchetti , cestole , per ogni
ettare di terreno occupato h. 100; h) Boschetti comunque preparati
pei tordi e uccelUere con richiami , tesi con la pania , come coi
lacci L. 20; i) Per caccia fissa con panie (uccelliere e boschetti)
L. 20 ; h\ Per caccia vagante con panie e panloni , e per qua-
lunque altra specie di caccia non contemplai in questo e nel pre-
cedente n. 50 L. 6 ».
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— 19 —
I. La licenza di portare la pistola fìssa o girante di qualun-
que misura o il bastone animato, è accordata in via di ecce-
zione dal prefetto solo a chi affida con la sua condotta che non
dal desiderio di offendere, ma da quello della àua tutela e
della sua difesa è animato.
La concessione, oltre alla dimostrazione di un plausibile mo-
tivo di asportare tali armi, come proprio dice Tart. 16 del re-
golamento, è fatta alle condizioni designate negli articoli 17 e
18 della legge.
II. È soggetta la licenza al pagamento della tassa stabilita
per i permessi delle armi lunghe da fuoco dalla legge 19 luglio
1880, n. 5536, contenente modificazioni a quella suQe conces-
sioni govematiTe. Ved. Tart. 15, in nota.
Art. 17.
La licenza di portare armi non può essere accordata
a chi abbia subito condanna a pena restrittiva della li-
bertà personale per tempo superiore a tre anni, e^ qua-
lora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia
ottenuta la riabilitazione a termini dell'articolo 834 del
codice di procedura penale, né a chi è ammonito o sot-
tqK)sto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Fuò rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di
tre anni e non può provare la sua buona condotta.
Al minore non emancipato non può essere accordato
il porto d'armi.
È però in facoltà del prefetto di accordar la licenza
per 1 arma lunga da fuoco al minore che presenti il con-
senso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto
Il 16** anno.
L La regola desunta dalFart. 17 non permette che la licenza
di portare armi si conceda a chi abbia subito condanna a pena
*Bfitrittìva della libertà personale per tempo superiore a tre anni
Reclusione o detenzioni), e non abbia ottenuta la riabilitazione
ft termini del Codice di p. penale (art. 837) *), quando la pena
ifesse importato una diminutio capitis delle capacità civili.
y Non a termini dell'art. 834. Questo fa abrogato con r art. 31
*ÌU R. decreto l dicem. 1889, n. 6059, contenente le disposizioni per
Mtoazione del Codice penale.
Art. 837. 4 Nessun condannato sarà ammesso a domandare la sua
Hibilitasione se non avrà per lo spazio di cinque anni dimorato
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— 20 —
II. Entra nella facoltà dell' autorità politica di rifintarla
a chi fu condannato a pena minore di tre anni {confine o ar-
resto), e risulta di condotta appuntabile.
III. È rimesso però alP arbitro del prefetto di accordare la
licenza, ristretta al porto del fucile, al minore che abbia com-
piuto ir 16° anno di età e sia fornito del consenso del padre o
del tutore. Non è affatto consentito il rilascio al minore non
emancipato. Per contro è consentito al minore passato a ma-
trimonio, che col matrimonio il minore è di diritto emancipato
(art. 310 C. e). È minore chi non abbia ancora compiuto gli
anni 21 (art. 240 C. e).
U periodo della maggiore età si calcola ad ore, non da die
in diem; e questa era la massima del diritto romano.
Art. 18.
La licenza ha la durata di un anno. Sarà revocata
anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per
l'abuso dell'arma.
Verificandosi in qualche provincia o comune condizioni
anormali di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno
può revocare in tutto o in parte, con pubblico mani-
fèsto, le licenze di portare armi.
{Regolamento)
Art. 17. <c II manifesto col quale, a .termini dell'ar-
ticolo 18 della legge, si revocano in tutto od in parte
le licenze di porto d armi in un comune, è emesso dal
prefetto d'ordine del ministro dell'interno >.
I. La licenza ha la durata di un anno dalla sua data. Però
la legge, sollecita degli interessi di prevenzione, dichiara deca-
duto dal diritto dì portare armi chi con la sua condotta se ne
nel Regno, e tenuto, per 1 (iue ultimi anni almeno , il suo domi-
cilio in uno stesso comune.
Il condannato dovrà unire alla sua domanda gli attestati di buona
condotta delle amministrazioni dei comtini, nel cui territorio egli
ebbe la sua residenza durante il tempo che ha preceduto la sua
domanda.
Nel caso di cangiamento di residenza, gli attestati di buona
condotta non potranno essere rilasciati che nell'istante in cui egli
abbandonasse un comune per trasferirsi in un altro.
Questi attestati dovranno essere confermati dai pretori del- luo-
ijhi in cui avrà risieduto , e vidimati dal rispettivo procuratóre
del Re ».
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— 21 ^
è reso immeritevole. Lo abuso verificasi non solo quando si sia
fatto uso dell'arma in circostanza di delitti contro la libertà,
la persona, la pubblica amministrazione, ecc., ma pur quando
si asporta carica per abito in luogo dì adunanza o di concorso
di ^ente, o si esplode in luogo abitato.
II. La revoca, per effetto delle condizioni anormali di pubblica
sicHrezza, non potrà oltrepassare il tempo della loro durata.
Art. 19.
Senza un giustificalo motivo non possono portarsi
fuori della propria abitazione, o delle appartenenze dì essa,
strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come
saranno specifìcad nel regolamento.
(Regolamento)
Art. 23. « Sono tra gli islrumenti da punta o da ta-
glio atti ad offendere, di cui è parola nell'art. 19 della
legge, i coltelli d'ogni specie , non compresi nelle armi
iwidiose, con una lama eccedente in lunghezza 10 cen-
tìiBetri, le forbici eccedenti la medesima lunghezza, i
rtsoi, i punteruoli , i trincetti , le lesine , le scuri , le
ro&cole, i potaiuoli e simili >.
È elevata a reato V asportazione di strumenti da taglio (ar-
mi contundenti o improprie che vogliano dirsi) fuori della pro-
pria abitazione o delle appartenenze di essa, senza un motivo
che riveli V onesto disegno che ha posto questi strumenti nelle
mani di chi li asporta.
Le cause giustificatrici possono essere molteplici, quali di-
pendenti dal mestiere o dalla professione che esso eserciti, quali
oftUe circostanze inerenti all' uso al quale sono destinate.
L'artìcolo 19 dà all'espressione u strumento da taglio o da
punta » un significato esteso, e ne abbandona la specificazione
al regolamento.
Art. 20
Il contravventore alle disposizioni degli articoli 12, 13,
19 e 16 è punito a termini degli articoli 460,461, 462,
468, «4, 465 e 468 del Codice penale.
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— 22 —
Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 14 è
punito coli'ammenda sino a cento lire.
Il contravventore alle disposizioni dell' articolo 19 è
fmnito coirarresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove
a contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze
e concorsi di gente per pubbliche solennità, fiere, feste,
processioni o mercati.
I. La legge, rispetto alla pena, per le violazioni alle dispo-
sizioni degli articoli 12, 13, 15 e 16, si riporta agli art. 460
a 465 e 468 del Codice penale, quando l'art. 462 ha nozioni
concernenti « la fabbricazione e V introduzione nello Stato di
polveri piriche o di altre materie esplodenti » — e presta la
sua sanzione, nella doppia trattazione amministrativa e penale,
all'art. 22.
Se ciò non male si accorda con la lettera del contesto delle
disposizioni degU articoli delle due leggi: se, infatti, debbono rite-
nersi applicabili al contravventore le sole disposizioni degli art.
460, 461, 463 a 465 e 468,») è uopo conchiudere: 1<>) che la di-
sposizione generale, compresa nell'art. 12, pone quattro ipotesi,
le quali ricevano la loro sanzione negli art. 461 , 463 e 468
del Codice penale, che hanno prescrizioni analoghe; 2) che gli
art. 13, 15 e 16 hanno disposizioni che si coordinano rispetti-
vamente a quelle degli art. 460, 464 e 465.
M Cod penale. Articoli:
460. « Chiunque, senza prima averne dato avviso all'Autorità com-
petente, stabilisce una fabbrica d'armi, o introduce nello Stato una
quantità di armi eccedenti il proprio uso é punito con l'arresto
sino a tre mesi e con l'ammenda da lire 50 a 1000 ».
461. « Chiunque, senza licenza dell'Autorità competente, fai brica
o Introduce nello Stato , ovvero smercia o pone in venaita armi
insidiose, é punito con l'arresto non inferiore ai sei mesi e con la
sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte ».
463. « Chiunque smercia o pone in vendita armi senza licenza
dell'Autorità competente, quando tale licenza sia legalmente pre-
scritta, è punito con l' arresto sino ad un mese e con l' ammenda
da lire 50 a 500 ».
464. « Chiunque, senza licenza dell' Autorità competente , e fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi
per le quali occorra la licenza é punito con l' arresto sino ad un
mese o con l'ammenda sino a lire 200.
11 colpevole é punito con 1' arresto: 1** sino a quattro mesi, se
l'arma sia una pistola o una rivoltella; 2" da un mese ad un anno,
se l'arma sia insidiosa i>.
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- 23 -
Estremo principale della contravvenzione, di cui si fa Tipo-
tesì negli art. 12, 18, 15 e 16, è che non si sia ottemperato
alle disposizioni della legge di pubblica sicurezza, in quanto
faiuio obbligo di fornirsi della licenza delF autorità politica
del circondario, o dì darle preventivo avviso, secondo che si
tratti di raccolta d'armi o di fabbricazione, ecc.
II. A costituire argomento di violazione all' art. 14 è pure
estremo principale che il commerciante ubbia fatto trasportare
armi fuori del suo opificio senza deiravviso preventivo delPau-
torìtà di pubblica sicurezza locale.
III. La delazione delle armi, designate nell'art. 19, trae la
circostanza aggravante: a) dalla notte, — b) o dalle adunanze, —
e) dal concorso di gente in circostanze di pubbliche solen-
nità, ecc.
La notte era definita autenticamente nell'art. 613 del Codice
del 1859 per quel tempo che corre da un'ora dopo il tramonto,
ad un'ora prima del sorgere del sole. Oggi la determinazione
del tempo dì notte è abbandonata al discernimento del magi-
strato, che, secondo il luogo, la stagione e le circostanze in cui
la contravvenzione è commessa , dovrà stabilire la ricorrenza
vera e reale.
I casi di pubbliche solennità, fiere, feste, ecc. vi sono
posti come esempi: perciò la disposizione si deve intendere
estesa dove il luogo e il concorso di gente possono influire sul
porto delle armi per accrescerne il pericolo ').
465. « Le pene stabilite neirarticolo precedente sono aumentate:
1° dì un terzo, se l'arma si porti in luogo ove sia adunanza o con-
corso di gente , o di notte in luoj^o ove sia adunanza o concorso
di gente , o di notte in luogo abitato , o se il colpevole sìa stato
condannato per mendicità ; 2^ da un terzo alla metà , se il colpe-
vole sia condannato per delitti contro la persona o là proprietà ,
commessi con violenza, ovvero per violenza o resistenza all'Auto-
rità» o se trovisi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Aulorità di
pubblica sicurezza; e si applica sempre la pena dell'arresto x>,
Ved. l'art. 468 riportato sotto il commento all'art, io, in nota.
*) Al pòrto d'arma abusivo, violatore di due disposizioni di legge,
non é applicabile la teoria della prevalenza di cui all'art. 78 del
Cod. penale ; onde esso é soggetto a due penalità , a quella del
Cod. penale (art. 464-465), e l'altra (quintuplo della tassa fissala per
la licenza di cui dovrebbe esser munito il contravventore, oltre la
confisca delle armi e della cacciagione) della legge sulle conces.
governative 19 luglio 1880, n. 5536. In caso di non seguiti) paga-
mento, o d'insolvenza, il quintuplo della tassa non può, a differenza
della multa e dell'ammenda, di che allart. li del Cod. penale, con-
vertirsi in arresto, a norma degli articoli successivi 19 e 24, poiché
la tassa nan ha qualità di pena: la sua intrinseca natura é pura-
mente fiscale.
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— 24 —
CAPO V.
DELLA PREVENZiOiNE d' INFURTUNII E DISASTRI
{Art. 2i a 31 della legge — art. 24 a 34 del regolamento)
Art. 21.
Senza licenza dell' autorità di pubblica sicurezza del
circondario e T osservanza delle prescrizioni a cui verrà
vincolata, non possono tenersi in casa nò trasportarsi ,
per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre
materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilo-
grammi.
Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-gli-
cerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.
11 contravventore è punito con 1 ammenda sino a lire
trecento, o con l'arresto sino ad un mese.
{Regolamento)
Art 24. « Non possono introdursi nel Regno materie
esplosive senza l'autorizzazione del ministro delFinterao,
e l'osservanza delle condizioni e cautele che prescriverà.»
Art. 25. « La licenza di tenere in casa polveri da sparo
od altre materie esplosive, in quantità superiore a cin-
que chilogrammi, deve vincolarsi alla condizione che la
casa sia interamente isolata e fuori del centro abitato e
che non sia abitata , o lo sia solo dalla famiglia del ri-
chiedente ».
Art. 26. < Nelle botteghe di rivendita di materie e-
splosive :
a) non si possono detenere esplodenti a base di nitro-
glicerina , di picrati, di fulminanti, ecc., o di composi-
zione sconosciuta o non ben determinata;
h) negli spacci esistenti entro 1' abitato V autorità di
p. sicurezza del circondario non può concedere la licenza
di tenere una quantità maggiore di 5 kg. di polveri pi-
riche ordinarie, se dette polveri siano sciolte in casse,
sacchi barili, o chiuse in cartuccie o scatole di cartone
e simili. Può invece autorizzarne il deposito sino alla
quantità di 25 kg., a sensi dell' art. 21 della legge 30
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— 25 —
ghigno 1889, n. 6144, qualora siano chiuse perfettamente
in scatole metalliche o in altri recipienti egualmente atti
a preservarle, a condizione però che siano custodite in
locali appartati non destinati ad uso di abitazione e pos-
sìbilmente suddivise in partite fra i vari! ambienti del-
Teserczio;
e) negli spacci isolati IcHitani dai centri di popolazione
e non abitali, può l'autorità di p. sicurezza del circonda-
rio concedere licenza di tenere polvere pirica ordinaria in
quantità non maggioro di 20 kg., se conservata sciolta
nei modi indicati nella prima parte del precedente
comma, e sino a 50 kg., se condizionata in scatole me-
talliche od in altri recipienti;
d) negli esercizi di rivendita posti entro l'abitato, po-
trà essere autorizzato dall' autorità di p. sicurezza del
circondario il deposito delle cartucce cariche sino a 25
kg. in peso netto di materia esplodente, e negli spacd
in località isolate sino alla quaatità di kg. 59;
e) nessun limite di quantità è stabilito perla deten-
zione, anche in locali di vendita non isolati, di capsule,
cartucce vuote con capsule e micce, fatto obbligo però
ai rivenditori , qualora nell* esercizio conservino polveri
piriche od altri esplodenti, di custodire le capsule, car-
tucce vuote e miccie in locali e ripostigli separati *) ».
Art. 27. «La licenza di trasporto di polveri da sparo
ed altre materie esplosive sulle vie ordinarie potrà vin-
colarsi alle condizioni che sia fatto coll'accompagna mento
di uno più agenti di pubblica sicurezza , a spese del
richiedente; che non si transiti per vie abitate o che il
transito si faccia a tarda notte, al passo e senza fer-
mata; e a quelle altre che si crederanno* necessarie a di-
fesa della pubblica incolumità».
Art. 28. « Le disposizioni degli articoli 25 e 26 si ap-
plicano alla detenzione ed al trasporto di dinamite e di
altre materie di forza esplosiva eguale o maggiore, senza
riguardo alla quantità ».
*) L'art. 26 fu modificato e concretato come si legge oggi dai R.
decreto 2 marzo 1893, n. 140.
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— 26 —
I. La licenza è vincolata alle condizioni stabilite dagli arti-
coli 25 e 27 del regolamento , secondo che si tratti di riten-
zione p di trasporto ^). La disposizione è sostanzialmente con-
forme al dettato degli articoli 468 e 469 del Codice penale *):
meno nella detenzione della quantità delle polveri da sparo, o
di altre materie esplodenti , e nel magistero punitivo ; ciò pd
sistema, certo non encomiabile, di trattare degli stessi fatti in
due leggi. Quanto al trasporto, viene a proposito il regolamento
23 agosto 1894 (n. 389) per la esecuzione della legge 19 lu-
glio 1894 (n. 314) , il quale toglie di mezzo ogni disquisizione,
prescrìvendo u che non è lecito trasportare da un luogo all'al-
tro del Eegno polvere pirica ove la quantità superi tre kg.,
un numero di cartucce caricate a polvere maggiore di 500,
senza licenza permanente del prefetto , o il permesso per una
più volte determinate » (art. 5).
il. Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina
la licenza è esatta per qualsiasi quantità, osservate le disposi-
zioni degli articoli 25 e 26 del regolamento, a mente del suc-
cessivo art, 28. 11 Codice penale (art. 468) è concorde; tranne
pel trasporto (469), pel quale la licenza è richiesta solo quando
la quantità di tali prodotti superi il bisogno proprio o indu-
striale. 11 regolamento, per la legge 19 luglio 1894, segue in
tutto il V capoverso dell'art. 21 della presente legge.
lU. Oltre queste penalità vi è una multa di lire 10 a 100,
quando col fatto che ha dato luogo alia contravvenzione si sia
contravvenuto anche alla legge per la tassa sulle polveri pi-
1) L'art. 24 del regolamento aggiunge alla disposizione della leg-
g% la « introduzione nel Regno », e per questa esige Tauttrizzazio-
ne del ministero dell'interno , posteriormente delegata ai prefetti
con R. decreto 26 aprile 1891, n. 221, iet. e.
La licenza di trasportare o importare dall'estero non può essere
concessa a chi sia di censurabili precedenti ( regol. 23 ag. 1884,
n. 389 , per Y esecuzione della legge 19 lug. 1894, n. 314, sui reati
commessi con ìnaterie esplodenti). È anche di ostacolo al rilascio
della licenza per il trasporto di prodotti esplodenti diversi dalle
polveri piriche e senza fumo la provenienza non legittima (lag. per
le tasse sulle polveri piriche 2 marzo 1902, n. 56, art. 14): la legit-
timila si giustifica mediante bolletta doganale (regol. per i' appli- '
caz. della leg. 9 nov. 1902, n. 85, sulle polveri piriche ecc.).
■) Codice penale. Articoli
468. Ved. all'art. 10, in nota
469. « Chiunque, senza licenza dell'autorità competente, trasporta
da un luogo ad un altro polveri piriche o altre materie esplodenti,
in quantità superiore al bisogno proprio o ad un bisognò Indù- l
etriale, ovvero senza le cautele prescritte dalla legge o dai regola-
menti, é punilo con V arresto sino ad un mese o con 1' ammenda
sino a lire 300 ».
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— 27 —
riche, ecc. (art. 26 leg. 2 mar. 1902, n. 56). La detenzione in
casa o il trasporto di dinamite o dì altre .materie a base di
nitro-glicerina ove avessero scopo di commettere delitti contro le
persone o le proprietà, o di suscitare tumulti o pubblico di-
sordine , ricadrebbero sotto V art. 1 della legge 19 luglio
1894, n. 314, che punisce il colpevole con la reclusione da tre
a sette anni.
Art. 22.
L'impianto di polverifìci, di fabbriche di fuochi artifi-
ciali e di altri opifici , nei quali si lavorano polveri od
altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del pre-
fetto , che non potrà accordarla senza le necessarie ga-
ranzie per la vita delle persone e per le proprietà.
L'impianto degli opifici e la lavorazione dello materie
di cui nel presente articolo, senza licenza sono puniti a
termini dell'art. 462 del Codice penale.
{Regolamento)
Art. 29. « Le garanzie per la vita delle persone e per
la proprietà che il prefetto deve imporre, a termini del-
l' art. 22 della legge , per accordare la licenza dell' im-
pianto di polverifìci ed opifìci simili, sono principalmente:
l.'che gli edifici di fabbricazione e di deposito di pol-
veri e materie esplosive siano a conveniente distanza dal-
l'abitato, strade pubbliche, fiumi e canali navigabili, o-
pifici industriali, case coloniche, cimiteri, chiese aperte
al culto, e dai luoghi nei quali sogliono tenersi riunioni
di persone per feste, fiere, esercizi od altre occasioni;
2." che l'opificio sia cinto di muro o fitte siepi od altri
ripari equivalenti ;
S."" che il magazzino di deposito delle materie fabbri-
cate sia a conveniente distanza dagli edifici di lavora-
zione ;
4.*" che vi siano edifici separati e a conveniente di-
stanza l'uno dall'altro per le singole lavorazioni ;
5." che non si lavori di notte e col lume;
6." che la polvere fabbricata sia entro 48 ore traspor-
tata nei magazzini di deposito ».
Art. 30. < Il concorso delle condizioni indicate ai nu-
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— 28 —
meri 1, 2, 3 e 4 e delle altre che il prefetto per circo-
stanze speciali ritenesse necessarie , sarà verificalo da
una Commissione tecnica, a spese del fabbricatore ».
Art. 31. « Qualora il fabbricatore non adempia alle
condizioni impostegli dal prefetto, oppure per mancanza
di precauzioni o per avere sforzato la produzione oltre
la misura consentita dai mezzi di fabbricazione , abbia
dato occasione allo scoppio del polverifìcio , o ad altro
infortunio, potrà essere privato, con ordinanza del pre-
fetto, della licenza , salva ogni responsabilità penale e
civile».
Art. 32. « Le fabbriche e lavorazioni di fuochi artifi-
ciali non possono impiantarsi che in edifìci isolati ed a
conveniente distanza dall'abitato».
3 . Allo impianto di questi opifici suffraga il disposto dell'as-
sentimento del prefetto, ma quando esso segue le necessarie
garenzie desunte dal regolamento.
II. All'essenza della contravvenzione, punita a mente dell'art.
462 del Codice '), non basta che si sia impiantato un opificio,
degli indicati nell'art. 22, senza licenza; è necessario che vi si
lavori. Egli è certamente che se la lavorazione riguarda dina-
mite, altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine
od altri congegni micidiali, ecc., col fine di commettere delitti,
si esegua senza una speciale licenza del ministero o del pre-
fetto, si verifica allora l'ipotesi non piti della semplice contrav-
venzione, ma del reato, che rientra nei riguardi delle disposi-
zioni degli art. 1 e 8 della legge 19 luglio 1894, n. 314, im-
prontati di giusto rigore.
Art. 23.
La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici
nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vinco-
lata alPassicurazione della vita degli operai.
(Regolamento)
Art. 33. « In esecuzione dell' art. 23 della legge , il
fabbricatore di polvere e di materie esplosive dovrà pre-
1) God. penale Articolo
46i. « Chiunque, senza licenza deirAutorità competente, fabbrica
o introduce nello Stato polveri piriche o altre materie esplodenti, é
punito con l'arresto sino a tre mesi e con rammenda sino a lire 500 >.
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— 29 ~
vare di avere stipulato rassicurazione individuale o col-
lettiva degli operai addetti ai polverificio, tanto pel caso
di morte che pel caso d'invalidità temporanea o perma-
nente avvenute per infortunio sul lavoro.
L' assicurazione dovrà risultare contratta colla Gassa
nazionale d' assicurazione per gli infortuni degli operai
sui lavoro istituita colla legge degli 8 luglio 1883, o con
una società privata legalmente riconosciuta ed esercente
il medesimo ramo di assicurazione.
L'assicurazione è fatta a spe^e del fabbricatore >.
L'assicurazione è individuale o collettiva. La collettiva è
fatta dai padroni soltanto, da padroni e operai , e dai soli o-
perai uniti in consorzio. L'assicurazione individuale e l'assicu-
razione collettiva vengono stabilite per tutti i casi d'infortunii
da cui derivi: a) la morte dell'assicurato; b) l'assoluta impo-
tenza permanente del lavoro; e) l'impotenza parziale permanente
al lavoro; d) l'impotenza temporanea al lavoro quando superi
un mese. (Conirenz. 18 febbraio 188B, art. 9 e 10, app. con la
leg. 8 lug. 1883, n. 1473): può anciie ridursi il termine di cui
^a lett. d ,leg. 23 die. 1886, n. 4233).
Art. 24.
SiBDia la licenza dell'autorità locale di pubblica sicu-
reiza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vin-
colita, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti,
nè'knciarsì razzi, accendersi fuochi d'artifìcio, innalzarsi
aretìstati con fiamme , o in generale farsi esplosioni o
! accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle
loro vicinanze, né contro o lungo le vie pubbliche.
Il contravventore è punito a termmi del Codice penale.
(Rfigohmentó)
Art. 34. a La licenza per gli spari , le esplosioni od
accensioni di cui è parola nell'art. 24 della legge, deve
vmcoiarsi alla condizione che le relative operazioni si
compiano in luogo riparato o cosi discosto dalla folla da
f&mere impossibile un infortunio , ed alla prescrizione
ebe'Vi assistano agenti della forza pubblica per impedire
ogBi'daBno^.
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— 30 —
I. Oltre alle prescrizioni dettate dall'art. 34 del regolamento,
possono esservi circostanze che facciano obbligo ad altre cau-
tele, e a provvedere con quella libertà ch'è condizione indispen-
sabile alla propria responsabilità, come in casi di innalzamenti
di areostati con fiamme.
il. La disposizione del Codice è concretata nell'art. 467 *;.
Se , a solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tu-
multi pubblico disordine, si sia fatto scoppiare o si sia collo-
cato a tale scopo dinamite od altri esplodenti simili nei loro
effetti , bombe , macchine od altri congegni micidiali o incen-
diari, questa figura di reato cade sotto la rigida sanzione della
legge 19 luglio 1894, n. 814, sui reati commessi con materie
esplodenti (art. 2), per la quale il reo sottostà ad una pena più
grave, ove il fatto avvenga in luogo e tempo di pubblico con-
corso , di comune pericolo o di pubblicjie commozioni o di
calamità o disastri.
Art. 25.
Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stop-
1)ie fuori del tempi e dei modi fissati nei regolamenti
ocali dì una distanza minore di quella in essi sta-
bilita.
Il contravventore è punito a norma dei regolamenti!
stessi.
In difetto di regolamenti, non si potrà dare fuoco nei
campi e nel boschi alle stoppie prima del 15 agosto, né
ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli
edifizì, dal boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai muc-
chi di biade, di paglia, di fieno, di foraggi o di qualsiasi
altro deposito di materia combustibile»
Il contravventore è punito a termini dell'art. 483 del
Codice penale.
I. La disposizione dell'art. 25 sta pel caso della mancanza
di regolamenti locali.
*) Goa. penale. Articolo
467. « Chiunque , senza licenza dell' Autorità competente , spara
armi da fuoco o accende fuochi d'artifizio o macchine esplodenti,
ovvero fa altre esplosioni o accensioni pericolose o incomode , in
nn luoffo abitato o neUe sue vicinanze , o lungo o In direzione di
nna puhbUca via, è punito con rammenda sino a lire 50; alla cniale
può essere aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto Bino a 15 giorni».
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— si-
li. Sono estremi essenziali della contravvenzione pnnita a
termini dell' art. 483 del Codice*), che si sia appiccato il fuoco
nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 13 agosto o ad
una distanza minore di 100 metri da uno dei luoghi o depositi
di materia combustibile specificati nel 2» capoverso.
Art. 26.
É punito con la stessa pena chi, dopo aver acceso il
fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel
precedente articolo, non prende le cautele necessarie a
aifesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente
e col numero occorrente di persone, finché il fuoco sia
spento.
Per Tapplicazione delFart. 26 è necessario che non si siano
prese le cantele esatte dalla circostanza a garentia della pro-
prietà altmi y non si sia assistito di persona al fuoco o col
ntonero bisognevole di uomini per tutto il tempo in cui rimase
acceso. Se il danno, che si voleva evitare, si arreca, benché
non volontario, si ha non la contravvenzione, di cui all'art. 483,
ma il reato d'incendio colposo, del quale tratta l'art. 311 del
Codice penale.
Art. 27.
Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia
nuova, od abbia subito un restauro, potrà esser messa
in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A
questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e
ad una prova.
La visita , e , in caso di bisogno , la prova dovranno
rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quat-
tro anni.
Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o
dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi
*) Cod. penale. Articolo
488. < GMonque. anche per negligenza o imperizia, fa sorgere in
qualsiasi modo il pericolo di danni alle persone o di gravi danni
aud cose ò punito con r ammenda sino a lire 200 o con V arresto
ateo a venti giorni >.
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— 32 -
fra coloro che hanno ottennio la laurea d' ingenero o
il diploma di macchinista in una delle scuole del regno!
a ciò autorizzate. '
La retribuzione del perito sarà a carico d^ll utenti..
I. Sono considerale caldaie a vapore tutti i recipienti che ser-'
Yono a trasformare i liquidi in vapore ad una pressione più e-
levata di quella dell* atmosfera. È considerata come nuora k.
caldaia fissa che, sebbene provata antecedentemente, forma off-^
getto di un nuovo impianto, e cosi pure qualunque calda»
fìssa, semifissa o locomobile, rimessa in servizio dopo un pe-j
riodo d'inattività d'oltre due anni. S'intende per restauro qual-
siasi riparazione di una parte essenziale o principale della cal-
daia (art. 1, 2 e 3 regol. approv. con R. decreto 3 apr. 1890.
n 6793, per V esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore)^
Il certificato che dichiarì sicure le caldaie, oltre all'esito po-
sitivo della prova, occorre che risponda alle condizioni fissata
dagli art. 9 a 20 dell'accennato regolamento, descrìyenti: la lon
costruzione, le valvole di sicurezza, il manometro, Tappareccfaid
di alimentazione e gli indicatori di livello (art. 8 id.). Ebso è
valido, quanto alle locomobili, per tutte le località del Regno %
U Anche per la visita e la prova, di cui fa parola il V* ca-
poverso, importa ricoiTere all'applicazione delle disposizioni àà
regolamento 3 aprile 1890, pubblicato per l'esercizio e la vi-
gilanza di tali caldaie. J
III. La facoltà di ordinare le prove, le visite e la scelta ddf
perito, essendo attribuita all'autorità politica del circondario,|
entra nei poteri dei questori nei luoghi sedi di questura.
u II questore nel circondaiio di sua residenza ha tutte le at^
tribuzioni di p. sicurezza spettanti al sotto- prefetto. . . n. Ce»
r art. 4, 2» cap., del testo unico della legge sul personale ^
p. sicurezza 21 agosto 1901, n. 409.
Art. 28.
Una caldaia di macchina a vapore non può essere posi
e mantenuta in azione senza la continua assistenza (
persona riconosciuta idonea j nel modo che sarà detei
minato dal regolamento.
M Cf^- resoconto Cam. dep. 10 nov. 188S.
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^ 33 —
La legge trae la norma della idoneità dal regolamento pre-
annunziato del 3 aprile 1890, <itato nel commento deirarticolo
precedente. Questo esige che la persona , cni è affidata l'azio-
ne di nna caldaia, oltre avere Tetàdi 18 anni compiuti, presenti
i seguenti requisiti : essere di riconosciuta moralità ; possedere
un certificato di capacità alle funzioni di conduttore di caldaie a
vapore (art. 38).
Il certificato può essere rilasciato: dalle scuole industriali o
d'arti e mestieri a ciò autorizzate dal ministero di agricoltura,
industiia e commercio; dalle scuole di macchinisti e fuochisti
della E. marina e delle strade ferrate; dalle associazioni fra
proprietari di caldaie a vapore, o in seguito ad esami dati
nelle epoche e nei luoghi stabiliti dal ministero dianzi accen-
nato (art. 39).
È considerato cernie certificato di capacità quello che dimo-
stri: di avere l'aspirante servito come macchinibta Oj per non
meno di 6 mesi, come fuochista nella E. marina, nella marina
mercantile nazionale, o nelle ferrovie, o per non meno di 2
anni come macchinista o fuochista nelle compagnie speciali del
Genio militare o nelle officine degli stabilimenti militari
(art, 40 .
L'art. 10 del regolamento 13 aprile 1890, n. 6843, per la
circolazione sulle strade ordinarie di locomotire mosse dal ya-
pore da altra forza fisica, ha poi: — u sopra ogni locomotiva
deve trovarsi un macchinista abilitato all'esercizio, giusta le vi- .
genti prescrizioni governative, assistito da un fuochista, della
condotta e diligenza dei quali il concessionario è responsabile ».
Art. 29.
Il contravventore alle disposizioni dei due articoli pre-
cedenti è punito colPammenda sino a lire trecento o con
lo arresto sino ad un mese.
L'art. 29 stabilisce l'ammenda o l'arresto: pei casi più gravi
merita bene chi riceve una punizione che vada al di là della
semplice pena pecuniaria. È fatta astrazione dal disposto del-
l'articolo 27 del regolamento 13 aprile 1890, n. 6^43, per la
circolazione sulle strade ordinarie di locomotive stradali, il quale
punisce la contravvenzione all' articolo 10 con 1' ammenda da
1. 10 a 300 e con gli arresti fino a cinque giorni.
Ove avvenga un disastro per imperizia neUa propria profes-
sione per inosservanza di regolamenti, sono applicabili gli
art. 371 e 375 del Codice penale.
Ferretti — Legge di p. s. annotala. 3
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— 34 —
Art. 30.
Non possono disporsì, nei campì, nei boschi o in altri
luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti da cac-
cia che siano pericolosi alle persone.
Il contravventore è punito coir ammenda sino a lire
duecento ; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi
potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.
« in altri luoghi aperti »: la legge non determina, ab-
braccia i luoghi in generale, eccetto i fondi chiusi e di proprietà
privata. Anche degU strumenti da caccia, pericolosi alle persone,
non eccettua alcuno. La disposizione s^ ii^orma al pensiero di
allontanare il pericolo dei transitanti, e di evitare la distru-
zione della selvaggina e degli animali indigeni, la cui progres
siva distruzione è grandemente lamentata. Se il fatto avviene
in luoghi chiusi di proprietà altrui, la contravvenzione rientra
nella disposizione dell'articolo 428 del Codice penale, riportato nel
commento airarticolo 15.
Art. 31.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, di accordo con
r autorità municipale , può prescrivere che nelle ore di
notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso
sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a
una data ora e nelle altre resti chiuso , se manca di
custode.
Il contravventore è punito coli' ammenda sino a lire
cinquanta.
La disposizione ha carattere facoltativo. Adottandosi, re-
stringesi alle sole case aventi più di un ysjìo sulla pubblica via.
CAPO VI.
DELLE INDUSTRIE INSALUBRI E PERICOLOSE
(art. 32 a 86 della legge —art. 35 del regolamento)
Art. 32.
Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depo-
siti insalubri o pericolosi , fuorché nelle località e con-
dizioni determinate dai regolamenti locali.
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— 35 —
In mancanza di regolamento , la Giunta municipale
provvedere sulla domanda degli interessati.
6H interessati possono ricorrere al prefetto, che prov-
vede, sentito il Consiglio provinciale sanitario o l'inge-
gnere sanitario della provincia, secondo i casi.
(Regolamento)
Art. 35. « Qualora per l'esecuzione degli articoli 34, 33
e 34 della legge occorra una vìsita sopra luogo, le spese
sono a carico della parte richiedente o ricorrente.
Le visite saranno fatte da uno o tre ingegneri o pe-
riti d'incarico della Giunta, del prefetto o del ministero,
secondo la rispettiva competenza ».
I. È fatta eccezione per le manifatture che attendano alla
macerazione delle piante tessili, per le quali provvede Tart. 87
della legge snlla tutela della igiene e della sanità pubblica del
22 dicembre 1888, n. 5849.
U. La Giunta provvede solo in mancanza di regolamento, e
in rapporto alia località prescelta, si tratti di fabbriche, si
tratti di depositi insalubri o pericolosi.
ili. La legge, grazie ai gravissimi interessi che vi si pos-
sono trovare implicati, non lascia cotesto manifatture, fabbriche
o depositi assolutamente all'arbitrio della Giunta municipale;
onde è ammesso il reclamo al prefetto.
Art. 33.
li prefetto, sentito il parere del Consiglio sanitario o
dell'ingegnere sanitario della provincia, può, anche in
mancanza dì ricorso , annullare la deliberazione della
Giunta , che egli ritenesse contraria agli interessi della
sanHà o della sicurezza pubblica.
Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso
al ministro deirint»»rno, che provvede, sentilo il parere
del Consigliò superiore di sanità o dell' Ufficio degli in-
gegneri sanitari, secondo i casi.
(Regolamento)
Ved. l'art. 35 riportato sotto l'art. 32 della legge.
L Quando non si trovi nel provvedimento emanato dal mi-
nistero esauriente tutela, può farsi anche ricorso al Re, a ter-
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— 36 —
mini dell'art. 136 di questa legi^e, o alla IV sezione del Oon-
BigUo di stato in via contenziosa, pel disposto dell'art. 21, n. 2,
della legge V maggio 1890, n. 6837, sull'ordinamento della
giustizia amministrativa.
II. Ove trattisi di determinazione di distanza da osservarsi
di precauzioni per evitare molestie o pericoli, può adirsi l'au-
torità giudiziaria (art 574 C. e). Può anche adirsi per l' a-
zione di danuo temuto (art. 699 id ); e questa azione può spie-
garsi anche dopo che l'autorità amministrativa avrà permesso
o non reputato nocivo lo stabilimento, limitandosi il magistrato
a conoscere degli effetti dell'atto amministrativo, senza che
questo possa essere modificato o annullato (art. 4 leg 20 mar-
zo 1865, alleg. E, sul Cont. amm.) (Cfr. relaz. Comm. Cam. dep).
Art. 34.
Qualora trattasi di stabilimento esistente, gli interes-
sati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono
chiederne alla Giunta la soppressione; sulla domanda si
provvedere secondo le norme degli articoli precedenti.
(Regolamento)
Ved. tuttavìa Tart. 35 sotto Tart. 32 della legge.
Può sopprimersi lo stabilimento solo quando le cause d'insa-
lubrità di pericolo non potranno essere diversamente rimosse;
e ciò dal punto di vista del rispetto al diritto di proprietà.
Vedi, quanto alle norme della legge sul contenzioso ammi-
niatrativo, ecc., il commento all'articolo precedente.
Art. 35.
Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insa-
lubri pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti
contro i definitivi provvedimenti delle autorità com-
petenti, è punito con l'ammenda sino a lire trecento o
con l'arresto sino ad un mese.
Elementi della contravvenzione sono : — 1) che le manifat-
ture, fabbriche o depositi siano insalubri o pericolosi; — 2) che
si siano stabiliti contro le disposizioni dei regolamenta o i
provvedimenti delle autorità, esaurita la via amministrativa
gerarchica.
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— 37 —
Art. 36.
L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od in-
comodi deve sospendersi nelle ore determinate dai re-
golamenti locali dalle ordinanze municipali.
Il contravventore è punito a termini dell'articolo 457
del Codice penale.
I. È scopo della legge quello di garentìre, con la sanzione
dell'art. 457 del Codice penale *), il riposo a coloro che passano
le loro giornate lavorando, e hanno bisogno di rinfrancarsi le
forze.
II. Per u ordinanze municipali n la lesrge intende quelle che
emanano dal sindaco, dì coi all'art. 132, n. 3, della legge co-
mnnale e provinciale.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI
PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, ME-
8TIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI.
CAPO 1
DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI.
{art. 37 a 49 della legge ^f.rU 36 a 46 Oel regolamento)
Art. 37.
Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche neppure
temporaneamente, senza licenza deirautorità locale di
pubblica sicurezza, né esercitare mestiere di pubblico
M Cod. penale. Articolo
457. « Gniunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso di cam-
pane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri
rumorosi contro le disposizioni della ìegge o dei ref^olamenti, di-
sturba le occupazioni o il riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici,
é punito con V ammenda sino a lire 30, che si può estendere a lire 50
in easo di recidiva nello steselo reato
Se il fatto sia commesso di notte, dopo le ore undici, Tammen-
<to é da lire 2o a 5<j, che, in caso di recidiva nello stesso reato, si
piò estendere a lire lUO.
Se a fatto sia tale da produrre apprensione nel pubblico, al-
i*ammen(la può essere ag^unto Tarresto sino ad un mese ».
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— 38 —
tratteoìmento, né esporre -alla pubblica vista rarità,
persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti dì eu-
riosità.
La licenza è valida soltanto pel comune in cui fu ri-
lasciata.
(Regolamento).
Art. 36. « L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel
concedere le licenze di cui è parola nell'articolo 37 della
legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi
del buon costume o che possono destare spavento o ri-
brezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credu-
lità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli
spettatori specialmente nella esposizione di animali
feroci >.
I. È richiesta la licenza delF autorità di p. sicurezza per le
rappresentazioni sceniche, e per la esposizione al pubblico di
animali, di persone, ecc. Fra queste annoveri i quadri plastici,
la cui esposizione esige tutta la sollecitudine dell'autorità a
tutela del pudore.
II. La espressione di u rappresentazione » va intesa nel più
ampio significato, tale da comprendere le opere teatrali, di
prosa, musica e corografiche. E' caratteristica della rappresen-
tazione la pubblicità. Quindi è necessario, per l'obbligo della
licenza,* che le rappresentazioni si eseguano in luogo pubblico
nei teatri di libero accesso al pubbUco. Di conseguenza, non
cadono nella ipotesi della legge le rappresentazioni promosse a
fine di istruzione o di svago negli istituti o nelle scuole, an-
che quando vi si dà adito per grazia a persone e^stranee ').
») La legg-e 13 settembre 1874, n. 2086, sulle concessioni gover-
native, modificata dalla legge 19 luglio 1880, n. 5536, assoggetta
la licenza per i pubDlici trattenimenti alla tassa di 1. 5 (n. 38
della lab.).
Per le rappresentazioni sceniche i n. 36 e 37 della tabella annes-
sa alla detta legge 13 settembre 1874 stabiliscono : il permesso per
Tapertura di teatri di 1° ordine è soggetto alla tassa di 1. 100; di
2* 1. 50; di 3« l. 20, ove si tratti di un n.« di rappresentazioni non
minore di 20. Per un corso di rappresentazioni non magfriore di
5: pel teatri di l® ordine l. 20; di 2° ordine 1. 10 e di 3 ordine l. 5.
Le tasse sono ridotte della metà quando il numero d«'lle rappre-
sentazioni sia minore di 20 e maggiore di 5. Perla distinzione del
teatri val(?ano le norme stabilite nel regolamento per la esecuzio-
ne della legge 25 giugno 1865, n. 2337.
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— 39 —
Art. 38.
Senza licenza dell'autorità locale dì pubblica sicurezza
e Tosservanza delle prescrizioni alle quali il concessio-
nario sarà viucolato, non possono eseguirsi corse di ca-
valli per pubblico spettacolo.
(Regolamento)
Art. 37. « Nel concedere la licenza per corse di ca-
valli si prescriverà che qualora gli spettatori non siano
posti al sicuro da ripari materiali, gli agenti della forza
pubblica siano incaricati di tenere sgombro lo spazio
destinato alla corsa >.
I. La legge vincola all'obbligo del pennesso Toso delle corse
di cavalli per pubblico spettacolo, e con le sue prescrizioni ha
in mira la sicurezza delle persone.
n. Nelle corse a cavallo, allorché vi ha scommessa, il vin-
citare può costringere il perdente al pagamento della somma
convenuta, salvo al magistrato il diritto di rigettare la do-
manda u quando la somma impiegata nella scommessa sia ec-
cessiva » (art. 1803 C. e).
Art. 39.
NoQ possono darsi in luogo pubblico od aperto al
pubblico rappreseotazioni, accademie, feste da ballo, oè
altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la li-
cenza deirautorità locale di pubblica sicurezza.
{Regolamento)
Art. 39. « L'autorità locale di pubblica sicurezza non
può dar licenza di feste pubbliche da ballo in uno degli
esercizii di cui è parola nell'articolo 50 della legge, sen-
za Tasseaso dell'autorità politica del circondario ».
I. Il legelatore estende la disposizione dell'articolo 39 sugli
spettacoli e sui trattenimenti : a) alle accademie a pagamento ;
sottrae alla soggezione della legge le accademie scientifiche; ^)
*) « Qui non si parla di accademie scientifiche, ma di accademie
pubbliche > (Giacio, relatore. Cora, Cam. dep.^ tor. iO nov. i888).
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— 40 —
b) alle feste da ballo; , (?) e a qualsiasi altro spettacolo o tmi-
teoimento, sempre che si tengano in sito pubblico o aperto al
pubblico.
Delle rappresentazioni già tratta Tart. 37. Non si ricorra
alla condizione della pubblicità: essa si riscontra in entrambi vii
articoli. La loro dizione differenzia, ma non nel significatt);
esso esprime un senso solo, comprendendo la frase u rappri-
sentazioni pubbliche rt quelle che si eseguono tanto in luogo
pubblico {vie, piazze e simili), quauto in luogo aperto al pub-
blico {teatro o altro sito), sempre di libero accesso al pnbblic#,
mercè prezzo.
Esempi di spettacoli o trattenimenti pubblici sarebbero : i
ginnastici, gli acrobatici e gli areostatici; i giuochi di destrez-
za, di forza e di equitazione ').
n. La Legge di p. sicurezza lascia, circa Targoment^ delle
feste da ballo, delle accademie e dei trattenimenti, intera L-
bertà aU^autorità di p. sicurezza locale.
III. Tra i luoghi aperti al pubblico vi hanno i caffè, i quad,
adibiti anche a pubblico trattenimento, assumano la caratted-
stica di cafés chantants; entrano perciò nella disposizione di
questo articolo, e con quanta ragione solo può giudicarlo chi
ha assistito a certe scene, in cui, inyece di biasimare, il pub-
blico, istigato dalla scurrilità delia parola, esige degli atti an-
che più scorretti di quelli che taluni attori e talune attrici con-
sentono.
Art. 40.
Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche
e le altre produzioni teatrali non possono darsi o de-
clamarsi in pubblico, senza essere slate prima c(?muni-
cate al prefetto della provincia.
11 preif»*tto potrà proibire la rappresentazione • la de-
clamazione per ragioni di morale, o di ordine pùbblico,
con ordinanza motivata, contro la quale V interessato
potrà ricorrere al Ministro dell'interno, che deciderà
definitivamente.
') Cavalletto.. « Io non sono contrario a questi sj^ettacoli g\n-
nastic!, acrobatici, areostatici, anzi sono ad essi favorevole, end li
eredo utilissimi per combattere la poltroneria pnsilBnime, e utili
ad incoraggiare il valore e lo spirito ardito dei cilcadini » (Cam.
elet., sed. 12 nov. l^).
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— 41 —
(Regolamento)
Art 38. « Il termine entro il quale il prefetto può
proibire una produzione teatrale, è di 48 ore dalia co-
municazione fattagli secondo il disposto della prima par-
te dell'art. 40 della legge, salva sempre la facoltà pre-
veduta nel successivo art. 41 >.
I. La censura delle opere teatrali è rimessa in tntto al po-
tere discrezioDale del prefetto. Ciò non è che la facoltà con-^
ferita al capo della provincia col R. decreto 14 gennaio 1864,
n. 1630, confermata in virtù dell'articolo 32 della legge dì p.
sicurezza del 20 marzo 1865.
n. Circa i criteri, per i quali pnò vietarsi nna rappresenta-
zione, il ministero deirinterho, con circolare 14 febbraio 1864,
n. 15, ricordava ai prefetti le istruzioni contenute nella circo-
lare lo gennaio 1852, n. 21 ; e insisteva, ad un tempo, che
fossero rispettate le sepruenti norme: — « Deve essere proibita
la rappresentazione teatrale: a) che in qualunque modo offenda
i principi! eterpi della moralità o del pudore; ò) che oflEenda la
sacra ed inviolabile persona del Re, o il Parlamento e gli al-
tri Poteri dello Stato, o i Sovrani, e rappresentanti delle po-
tenze amiche; e) che induca sprezzo nelle moltitudini della legge
fondamentale e delle altre leggi dello Stato, o ecciti aUa
violazione di esse, o diflEbnda teorie sovversive dell' ordine
stabilito; d) che offenda la religione cattolica ed i culti tollerati ;
ej che offenda, anche con allusione , la vita privata delle per-
sone, o i principi! costitutivi della famiglia ».
III. Il prefetto deve nell'ordinanza dire le ragioni per le quali
crede d'impedire la rappresentazione. È data anche un'altra
garenzia alla libertà degli autori: si è accordato ad essi, con-
tro r ordinanza del prefetto, il ricorso al ministero, ultimo
giudice *).
Art. rki.
L'autorità locale di di pubblica sicurezza può sospen-
dere la rappresentazione o declamazione già incomincia-
1) La legge, relativa ai diritti d'autore, 19 settembre 1882, n. 7^6,
prescrive airart. 14: — « Niuno potrà rappresentare o eseguire una
opera adatta a pubblico spettacolo, un' azione coreografica, e una
qualunque azione musicale soggetta al Diritto esclusivo sanzionato
oairartieoto 2; (cn'è il diritto d autore), se non ne ottenga il con-
senso dall' autore, o dai suoi av. nti causa. La prova scritta del
consenso, comunque legalizzata, dovrà essere presentata e rila-
sciata al prefetto della provincia, cbe in difetto sulla dichiara-
zione della parte ne proioirà la rappresentazione o l'esecuzione ».
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— 42 ^
ta di qualunque produzione, che per circostanze locali
dia luogo a disordini.
Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto.
(Regolamento)
Ved. l*art 38 riportato sotto l'art. 40 della legge.
I. È lasciato all^ antorità di p. sicurezza preposta al servizio
lo apprezzamento delle circostanze per le quali la rappresenta-
zione la declamazione dia luogo ad intemperanze.
IL È inteso che della sospensione, nei luoghi sedi di que-
stura di sottoprefettura, Tautorità, che l' avrà ordinata, dovrà
dare avviso al superiore gerarchico.
Art. 42.
L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la
licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di
pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare, per
mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e sicurezza
dell' edifìcio e la esistenza di uscite sufficienti a sgom-
brarlo prontamente in caso di incendio.
Le spese dell'ispezione sono a carico di chi domanda
la licenza d'apertura del teatro.
(Regolamento)
Art 40 <( Por l'applicazione dell'art 42 della legge
vi sarà in ogni comqne, che abbia uno o più teatri o
locali destinati ad uso di teatro, una commissione di
vigilanza
La commissione è nominata e presieduta dal prefetto
nel capoluogo della provincia , dal soltoprefetto nel
capoluogo del circondario, dal sindaco negli altri comuni.
Ne faranno parte un ingegnere od altra persona tecni-
ca, e, possibilmente, un funzionario di pubblica sicu-
rezza >.
Art 41. « Il progetto di un nuovo teatro o di so-
stanziale rinnovazione di un teatro esistente dev' essere
presenlato al prefetto per la sua approvazione.
11 prefetto deciderà, sentita la commissione di vigi-
lanza della quale è parola nell'articolo precedente ».
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\
43
Art. 42. « Tutte le uscite del teatro dovranno essere^
durante la rappresentazione, intieramente libere da im-
.pedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno
possa aprirle senza difficoltà ».
I. La legge mira alla incolumità degli attori e degli spet-
tatori, cercando, con particolari precauzioni, di prevenire disa-
strosi incendii, resi facili dall' uso delle tante materie esplodenti
od accendibili. •
II. Le spese s'intendono limitate al compenso di chi, tra le
rme tecniche, avrà proceduto all'ispezione .
Art. 43.
L'autorità dì pubblica sicurezza deve assistere per
kizo dei suoi funzionari ed agenti ad ogni rappresen-
ione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interes-
se dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto,
a spese del concessionario, ad un palco, o, in maacan-
za ai palchi, ad un posto distinto, dal quale possa at-
Mpdere facilmente alle sue funzioni.
P (Regolamento)
^ Art. 43. € Hanno ingresso libero ai teatri e locali di
pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza che vi sono destinali in servizio ».
Art. 44. < il prefetto e il sotto prefetto hanno diritto
ad un palco.
Il palco da assegnarsi, a termini dell'art. 43 della leg-
airautorità di pubblica sicurezza è anche a disposi-
ine dell' ufficiale dei carabinieri di servizio. In man-
di palchi ha diritto egli pure ad un posto di-
stinto ».
Art. 45. « Il funzionario e gli agenti di pubblica si-
curezza incaricati del servizio di sorveglianza del teatro,
fcvono verificare ripetutamente, durante la rappresenta-
zione, la rigorosa osservanza della disposizione del pre-
cedente art. 42 ».
I. I funzionari di p. sicurezza, diciamo col relatore della
L^gravati da una pesante cura durante la rappre-
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— 44 —
sentadone. Il loro intervento nei teatri è motiTato dal bisogno
sopra tutto di provvedere alla sicurezza delle persone, cercando ;
di antivenire infortuni! e di tutelare la tranquillità pubblica, i
Cosi la vigilanza, esercitata in questo senso, è ad essi prin-
cipalmente devoluta. Si estende per i luoghi tutti del teatro,
meno del palcoscenico, (dei teatri di dotazione erariale o co-
munale di fondazione sociale, la cui polizia appartiene alla
deputazione teatrale, preposta al buon ordine delio spettacolo,
^e dei teatri prìTati, e non dotati, pei quali questo diritto ap-
partiene all*impresario), tranne i casi in cui siano chiamati da
uj^enti necessità; onde il servizio degli agenti è eseguito sotto
i loro ordini e la loro responsabilità.
II. L*autorità di p. sicurezza, ove ad essa si rifiati il palco, o
ad essa o airufficiale dei carabinieri il posto distinto, in man-
canza di palchi, può non consentire al rilascio della licenza e
quindi all'apertura del teatro.
Art. 44.
In caso di tumulti o d! gravi disordini o di gravi pe-
ricoli per IMncoIumità pubblica, i funzionari, di cui al-
l' articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo
spettacolo, intimando lo sgombero del locale ove occorra.
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa
dare Io spettacolo, potranno far restituire agli spettatori
il prezzo d'ingresso. 1
I. Con le parole « in caso di tumulti o di gravi disordini o
pericoli per V incolumità pubblica ?» si dà un bmite al funzio-
nario di p. sicurezza nell' esercizio delle facoltà demandategli.
Però la legge lascia libero il funzionario, e giustamente, di!
giudicare se meglio convenga di far sospendere o cessare lo|
spettacolo, alla stregua delle circostanze datesi, che potranno es-
sere molteplici, t> se da ad un tempo necessario o meno lo sgom-
bro del teatro.
n. Potrà e non potrà far restituire agli spettatori il prezzo
del biglietto d'ingresso.
Art. 45.
Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già
incominciali, senza il consenso del funzionario di pub-
blica sicurezza che vi assiste.
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^^^MT^VI^^
— 45 —
La sospensione o ]a Tarìazione degli spettacoli può pennet-
tersi in caso solo di prevalenti motivi. Esempio: la indisposi-
lione di nn attore che renderebbe impossibile il prosieguo dello
spettacolo.
Art. 46.
I prefetti provvederanDO con regolamenti, da tenersi
costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'or-
dine e di sicurezza dei teatri.
, Con regolamenti da tenersi affissi per tutta la stagione delle
rappresentazioni e nei luoghi interni dei teatri oye possano
da tutti esser letti.
Art. 47.
II contravventore alle disposizioni degli articoli prece-
denti è punito a termine del Codice penale.
L'articolo 47 si riferisce alle disposizioni degli art. 447 e
448 del Codice penale >).
Art. 48.
i vietato dì produrre fanciulli e fanciulle di età in-
feriore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di
fona, di ginnastica e di equitazione.
Il ^contravventore è punito con l'arresto fino a sei
mesi e con la multa fino a lire cinquecento. -
(Regolamento)
Art. 46. « Alla domanda della licenza per pubblici
spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equita-
^) Cod. penale Articoli:
447. « Cniunque apre o tiene aperti Inoghi di pubblico spettacolo
« ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni stabilite dair Auto-
rità a tutela deli' incolumità pubblica, é punito con Tarresto sino
id un mese e con l'ammenda ; e , in caso di recidiva neUo stesso
>Mto, rammenda non può essere inferiore a lire 300 >.
448. < Chiunque, senza licenza deir Autorità, dà spettacoli e trat-
^ Denti di qualsiasi natura in luogo pubblico o aperto al pub-
», é punito con l' ammenda da lire 10 a loO; e, se il fatto sia
^Jiesso contro il divieto dell* Autorità, con l'arresto sino a quia-
4tei g^ml e con rammenda da lire 50 a 300 >.
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— 46 —
■^
zione si uniranno i certificati di nascita dei minorenni
che vi si producono ».
La disposizione delFart. 48 completa quella della legge 21
dicembre 1873, n. 1733, sulPimpiego dei fanciulli in professio-
ni girovaghe, con cui è punito ool carcere da 1 a 3 mesi e con
la multa da lire 51 a 250 chiunque affidi o consegni minori
d*anni 18 allo scopo di impiegarli in tali professioni^ fra le
quali è noverata quella di saltimbanchi e di saltatori di corda.
La sentenza di condanna porta di diritto per ì tutori la ri-
mozione della tutela (art. 1).
Importa poco se i minori d'anni 14 siano figli o no di chi
tiene il pubblico spettacolo.
Art. 49.
Non è permesso di comparire mascherato in luogo
pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in
conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale
di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
11 contravventore sarà invitato a togliere la maschera
e, in caso d'inobbedienza, potrà essere arrestato e con-
dannato all'ammenda sino a lire cinquanta.
I. Il criterio deirautorità, quanto alle maschere, è necessario
che poggi sulle consuetudini locali, le sole che debbono servi-
re di falsariga alle sue prescrizioni.
n. Sono requisiti della contravvenzione: la comparsa in nia-
s^era in luogo pubblico od aperto al pubblico, — che sia avvenuta
non in epoca e in conformità dell^ prescrizioni stabilite dalFau-
torìtà con apposito manifesto. La pena è quella dell' articolo 135
della presente legge (pecuniaria o detentiva). Con la inobbe-
dienza all'invito deirautorità o degli agenti, sorge una nuora
contravvenzione ; e questa importa la pena di che nel capoverso
del presente articolo, oltre la facoltà déirarresto immediato.
CAPO II.
DEGLI ESERCIZI PUBBLICI
{art. 50 a 62 della legge — a/ru 47 a 62 del regolamento).
Art. 60.
Non possono aprirsi , senza licènza dell' autorità di '
pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande^
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— 47 —
trattorìe, osterie, caffè, né altri esercizi io cui sì ven-
dano al minuto e si consumino vino, birra, liquori od
altre bevande, né sale pubbliche per bigliardio per altri
giuochi lecili, né stabilimenti di bagni.
(Regolamento).
Art. 47. « La domanda per la licenza di uno degli
esercizi pubblici indicati all'art. 50 della legge «Jev'essere
corredata dei certificati necessari a provare che il ri-
chiedente non si trova in alcuna delle condizioni enu-
merate al successivo art. 53.
Nella domanda si indicheranno la specie e la insegna
dell' esercizio, la via e la casa in cui si vuole aprire ».
Ari. 48 « La licenza polrà essere rifiutata qualora o la
località la casa non povssano essere convenientemente
sorvegliate >.
Art. 49. < La licenza non è necessaria al proprietario
fittaiuolo per la vendita temporanea al minuto, con-
giunta al consumo in sua casa, del vino ricavato dalle
proprie terre. Dovrà però esserne fatta dichiarazione al-
l' autorità locale di pubblica sicurezza ».
Art. 50 « La licenza è fatta sul modello annesso al
presente regolamento in allegato E.
La rinnovazione annuale della licenza si eseguirà colla
vidimazione della licenza originale »,
Art 53 < E necessario Tassenso dell'autorità locale
di pubblica sicurezza per il trasferimento di un esercizio
pubblico da una ad altra casa dello stesso comune ».
Art 56. « Alle vendite accennate al precedente art. 49
sì applicano le disposizioni degli art 56 e 57 della legge
e 5i e 55 di questo regolamento »i
Art. 58. « É vietato agli esercenti pubblici dì mescere
vino e liquori, da consumarsi sul luogo, a persone che
sì trovano In manifesto stato di ubbriachezza e ad ado-
lescenti ».
Art. 62. ^ Occorre la licenza, di cui nell'art. 50 della
legge, per i luoghi di stallaggio che servono anche al
ricovero dei carrettieri, vetturali, mulattieri e simili >.
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— 48 —
I. È pradente che qaesti esercìzi siano sottoposti alta yigì-
lanza delFantorità dì p. sicnrezza, in maniera particolftrÌ88Ìni&
le bettole, il cui regime è obbietto di graye cura in tutte le
legislazioni *).
II. Il caso dei proprietari dei vigneti o fittaiuoli, che sogliono
smerciare al minuto il vino prodotto dalle loro terre, sfugge
alla disposizione della legge per espressa dichiarazione del re-
golamento.
III. a Avverso le deliberazioni dell'autorità politica del circon-
dario, cosi in materia di licenza di esercizi pubblici che di
agenzie, ai termini degli articoli 50, 51, 52,67 e 69, è aperto
Tadito al ricorso alla Giunta provinciale amminìstratiTa, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge» che
non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, ne apparten-
gano alla giurisdizione dei corpi o coUegi speciali » (art. 2,
n. 1* della leg. V m&g., n. 6837, sulla, giust amm).
Art. 61.
La domaDda è presentata al Sindaco, il quale, sentito
il parere dt^lla Giunta municipale, la trasmette all' au-
torità di pubblica sicurezza del circondario.
I. n parere della Giunta circoscrivesi alla sua opinione quanto
alla convenienza o meno di consentire air apertura del nnoTo
esercizio; e ciò per non invadere Fazione dell'autorità politica
del circondario sulla valutazione dei requisiti del richiedente.
L' è un diritto dell'autorità stessa, con l' inerente potestà di
provvedere in merito della domanda, alla stregua ancora delle
informazioni fornite dall'autorità di p. sicurezza locale.
IT. Circa il disposto della legge sulla giustizia amministra-
tiva, vedi il commento precedente.
^) La licenza é seggetta aUa tassa sulle concessioni governa-
tive. La tassa è pagata alla raprione del 5 % del prezzo di fitto per
un anno dei locali de tinatl air esercizio, o sopra un' annata di
canone presunto, ove 11 locale non sia tenuto in fitto; fatta deda-
zione sul locale adibito ad un gran deposito di vino, di cui queUo
addetto alla vendita del vino a minuto facesse parte. Per la vidi-
mazione annuale la tassa é pagata in ragione del decimo di quella
stabilita per la licenza di esercìzio. Le frazioni di lira sono com-
patate per una lira intiera (leg. 13 sett. 1874, n. 2086; n. 31 e 81^
della tabella). La tassa di cui ai n. 31 e 3^ della tabella fa ceduta
ai comuni con la legge li agosto 1870.
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— 49 —
Art. 52.
Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei
quali si smercino al minuto o si consumino vino^ birra
o altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nei suo
parere se, in vista del numero degli esistenti, non con-
venga negare l'apertura di nuovi esercizi.
L In questo articolo il legislatore sacrifica le teorie econo-
miche della libertà commerciale e dell'industria alle necessità
d'ordine politico-morale. Però, se il numero degli esercizi esi-
stenti supera le necessità di ud comuae, e ciò è motiyo legale
di non consentire Tapertura di nuovi, è dovere della Giunta
di vedere se il numero degli esercizi esistenti soprawanzi in-
dubitabilmente ai bisogni del luogo.
•'^'II. Vedi tuttavia, quanto al disposto della legge 1* maggia
1890, n. 6837 (art. 2, n. 1^) sulla giustizia amministrativa, il
commento all'articolo 50.
Art. 53.
Non può essere accordata licenza per esercizi pubblici
alle persone che non possono validamente obbligarsi a
termini del Codice civile e del Codice dì commercio.
La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a
pena restrittiva della libertà personale per tempo mag-
giore di tre anni per qualsiasi delitto.
A chi fu condannato a pena anche minore per resi-
stenza violenza all'autorità, per giuochi di azzardo o
per delitto contro il buon costume o contro la sanità
pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo eguale
alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un
tempo non minore di un mese.
La licenza non si accorda a chi ha riportata la pena
delPinterdizione sino a che non abbia ottenuta la ria-
bilitazione.
Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vi-
gilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito,
non può provare la sua buona condotta.
La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a
trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate.
Fbbbbttz — Legge di p. s. annotata 4
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— 50 —
(Regolamento)
Art. 51. « Chi voglia condurre l'esercizio col mezzo
d'interposta persona, deve esibire airautorità dì pubblica
sicurezza del circondario i certificati necessari a prova-
re che la persona medesima non si trova in alcuna delle
condizioni indicate all'art. 53 della legge >.
r. A termini del Codice civile, articoli 135, 311, 317, 318,
323, 324, 329 e 339, o del Codice di commercio, articoli 9,
10, 11, 13, 14 e 15.
Per regola geDerale, possono esercitare il commercio tutta
coloro che sono capaci di obbligare; non lo possono gli inca-
paci. Sono incapaci: i minori non emancipati, la moglie, gli in-
terdetti, gli inabilitati, i falliti. Però gli emancipati e la mo-
glie possono conseguire la licenza, ove vi concorrano l'auto-
rizzazione del tutore o 'genitore o V autorizzazione espressa o
tacita del manto, per ciò che riguarda gli obblighi eventuali,
ai quali, nella qualità di esercenti, possono andar soggetti (Cod.
comm. tit. III).
Non va fatta distinzione, quanto alla capacità, fra uomo e
donna, né fra nazionali e stranieri. Anche costoro sono capad
di esercitare il commercio, quando, senza riguardo alle leggi
del loro Stato, sieno capaci secondo le nostre leggi: imperoc-
ché, stando alla regola generale, la capacità ad esercitare il
conunercio non si giudica secondo la legge nazionale dello
straniero, ma secondo la legge italiana (art. 58 id.).
n. La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pe-
na restrittiva della libertà personale {reclusione o detenzione)^
nel senso del 1 capoverso.
)II. La disposizione del successivo capoverso, più mite, fa tem-
poraneo il rifiuto che oppone alla licenza. In ogni caso lo li-
mita ad un mese.
IV. Quanto alla riabilitazione, vedi il commento all'art. 17.
V. La ripulsa della licenza trova il suo limite nella cessa-
zione delle restrizioni di libertà, quali la vigilanza speciale e
l'ammonizione.
VI. Nell'ipotesi dell'ultimo capoverso, alla continuazione del-
l' esercizio l'autorità interpone il suo veto ex ufficio.
Art. 64.
La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre di
ciascun anno.
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— 51 —
Non sì può cedere la licenza ad altri, ma si può con-
durre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purché
essa non si trovi nei novero di quelle di cui all'articolo
precedente.
La stessa licenza può servire per due o più esercizi.
(Regolamento)
Art. 52. « Perchè una licenza possa servire per due
più esercizi, a termini dell'art. 54 della legge, occor-
re che i varii esercizi siano in essa indicati e che si
paghino per ognuno le relative tasse.
Il concessionario presenterà per gli esercizi, ai quali
non può assistere personalmente, altre persone che non
si trovino in alcuna delle condizioni indicate all' art.
53 della legge ».
La licenza dora fino al 31 dicembre, sia pure che dati da poco.
Art. 55.
La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto
giorni, senza averne avvisata l'autorità locale di pubbli-
ca sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ri-
ti rata«
Questa disposizione non implica il caso della chiusura im-
posta da infortuni, diversamente mancherebbe di scopo.
Art. 66.
L'orario, cosi per l'apertura come per la chiusura
degli esercizi indicati nell'articolo 50, è fissato dall'autorità
di pubblica sicurezza del circondario, d' accordo con la
Giunta municipale.
In tutte le sale di bigliardo e di giuoco sarà esposta
una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza
del circondario, 'nella quale saranno indicati i giuochi
proibiti.
(Regolamento)
Art. 54. < Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere ac*
ceso un lume alla porta principale dello stabilimento
dallo imbrunire fino alla chiusura dell'esercizio >.
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— 52 —
Art. 55. <c Colla chiusura dei pubblici esercizi all'o-
ra stabilita deve cessare ogni servizio e somaiinistra-
zione agli avventori ed effettuarsi lo sgombro del locale».
Art. 57. « L'orario di chiusura e d'apertura degli
esercizi pubblici, in caso di disaccordo tra l'autorità di
f)ubblica sicurezza del circondario e la giunta municipa-
e, è fissato dal prefetto ».
Art. 59. « La tabella, di cui è parola nell' art. W
della le^e^ conterrà 1' enumerazione di tutti i giuoclà
d'azzardo conosciuti in paese e la dichiarazione che sono
proibiti tutti i giuochi d'azzardo dì qualsiasi specie ».
Ved. l'art. 56 riportato sotto l'art. 50 della legge»
I. Di fronte alla leggre del 1865, ropinione della Giunta
s^awantaggia in preponderanza. Conoscitrice dell'oso e delle
costumanze di vita degli abitanti del laogo, converrà che nella
circostanza Tautorità circondariale segua i suoi criteri, quando
non si trovano in discordanza con gV interessi dei cittadini o
con le ragioni d'ordine pubblico.
II. La legge di p. sicurezza ha voluto evitare, in antece-
denza, le contravvenzioni, che, sotto pretesto d'ignoranza,^ s'ab-
biano a commettere alle prescrizioni sugli esercizi pubblici; ed
ha a questo intento sostituito alla espressione « gmochi per-
messi », usata dalla vecchia legge, quella di « giuochi proi'
liti », da cui traggono profitto i giocatori, i quali, conve-
nendo nei siti di giuoco, guardano nella tabella se fra i giuo-
chi indicati havvi il giuoco che vogliono fare, é se non vi è,
sono essi in diritto di farlo. Se non che, pel disposto del re-
golamento (art. 59), poco opportuno davvero dopo la modifica
apportata nella legge, sarà sempre necessario che essi si asten-
gano dall' attendere a quegli altri giuochi definiti di azzardo
dal Codice penale, e che all'autorità politica non sia riuscita
di poter determinare a priori e comprendere nella tabella *)•
1) « Agli effetti della legge penale, dice Tarticolo 487 del GocU.
penale, si considerano giuochi d'aazardo queUi nei quali la yinr
cita o la perdita, a fine di lucro, dipenda interamente o quasi in*
f ni»n fx\ ftiì t fi dfllld sopte 1^
Ciò, rispetto alla loro definizione, dal punto di vista giuridico.
Quid della loro incriminazione ? Il Ck)dlce penale provvede a que-
sto riguardo cogli articoli 4S4 a 486.
Sono colpiti, prima di ogni altro, i tenitOTi del giuoco, come
causa prima del male. É aggravata la pena se il £Bitto sia (wituale
o se il colpevole sia un pubì>lioo eseromte; donde^ come logico co-
roUario, la sosji^nsione daU^esercizio.
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— 53 —
Art. 57.
Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in
qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli
che sono in comunicazione con esso.
Qui s'intende che il motivo precipuo delPentrata degli uffi-
ciali di p. sicnrezza nei locali in comnnicazione con quelli del-
Tesercizio sta, tra T altro, nella ricerca di un reo di delitto,
o aella sorpresa di giuochi proibiti. S'intende pure che si è in
tema di un jits singulare:, ma è esatto sempre che la facoltà
eccezionale che si conferisce agli ufficiali di p. sicurezza si
eserciti in modo che non si traduca in abuso per la preroga-
tiva costituzionale della inviolabilità del domicilio, garentita
dallo Statuto (art. 27) e dalle prescrizioni del Codice di p. pe-
nale (art. 142 e seg.).
{Regolamento)
Ved. gli art. 54, 55 e 56 riportati sotto gli art. 50
e 56 della legge.
Art. 58.
L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può
sospendere un esercizio nel quale siano seguiti tumulti
o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone
pregiudicate.
Questa disposizione è applicata anche alle cosi dette
cameracce o bettole di campagna.
Spetta al prefetto di determinare la durata della so-
spensione.
L Anche oggi, perchè si possa far luogo alla sospensione di
un esercizio, è indispensabile elemento che si verifichi uno dei
fatti enunciati nell'articolo 58.
n. È soppressa la facoltà data coll*antecedente legge agli
ufficiali ed agenti di p. sicurezza di far sgombrare Tesercizio
in circostanze dì tumulti o di gravi disordini.
Noa é lasciato impunita chi, qnand* anche non sia «omplice il
tenitore dei giuoco, prende parte al giuoco, o sia cólto nelVatto di
giocare.
È disposta la confisca del danaro esposto al giuoco e degli ar-
nesi ed oggelti impiegati o destinati al medesimo.
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— 54 -^
Art. 69.
In occasione di fiere, feste^ mercati o di altre riunio-
ni straordinarie di persone, Tautorità locale di pubblica
sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico
esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso,
a chi provi la sua buona condotta.
À Questi esercizi sono applicabili le disposizioni d^li
articoli 56 e 57.
Per la licenza temporanea è fatta una eccezione alla norma
desunta dall'articolo 50 ^}; onde il parere del magistrato civi-
co non è necessario. Basta airantorìtà locale di p. sicnrezza
che il richiedente provi di essere la sua condotta immane da
pregiudizi.
Art. 60.
Non si può esercitare l'industria di affittar camere o
appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per
mercede, senza preventiva dichiarazione all' autorità io- |
cale di pubblica sicurezza.
L' autorità di pubblica sicurezza del circondario, di
sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà
vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel no- |
vero delle persone, di cui all'articolo 53.
(Regolamento)
Art. 60. < Nella dichiarazione di chi affitta camere
appartamenti mobiliati, di cui è parola nell' art. 60
della legge, saranno indicate la via e la casa in cui tre
vansi le camere e gli appartamenti da affittarsi ».
I. Per Tarticolo 46 della vecchia leg^e, per rindnstrìa di
affittar camere, ecc., era necessaria la aichiarazione e il visto
dell'autorità quando l'affitto fosse pattuito per un tempo mi-
nore di un trimestre. Qui è tolta questa limitazione: la dichia-
razione è obbligatoria per qualsiasi tempo. Per j essa non è più
1) Per la licenza temporanea d esatta la tassa dil. 1 per la leff-
ge suUe concessioni governatiye (13 sett. 1874, n. 2086, n. 33 delia
tabel.), ceduta ai comuni con T articolo 2 della legge li ago-
Bto 1870.
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— 55 —
soggetta al visto, né alla yidimazione annuale. Cosi, non com-
piendosi più atto di concessione, non è più dovuta la tassa di
lire 5, prescritta dalla legge 13 settembre 1874, n. 20P6 (n. 3B
della tabel.).
II. S'incorre nell'obbligo della dichiarazione nel solo caso
che l'affitto si elevi a vero atto d'industria.
Art. 61.
Gli albergatori, i locandieri e colora che danno allog-
gio per mercede, devono tenere un registro delle per-
sone alloggiate e notificarne giornalmente all'aatorità lo-
cale di pubblica sicurezza l' arrivo e la partenza, nei
modi che saranno stabiliti dal regolamento.
(Regolamento)
Art. 61. « il registro che gli albergatori o locandieri
e tutti coloro che danno alloggio a fine di lucro, devo-
no tenere, indicherà il nome e cognome del viaggia-
tore inquilino, la paternità, il domicilio, V età, la
professione, la data dell'arrivo e della partenza, la prove-
nienza.
Il registro è in carta da bollo conformemente al pre-
scritto delle leggi, e dev'essere vidimato ad ogni pagi-
na dall'autorità locale di pubblica sicurezza. À semplice
richiesta dovrà essere esibito agli ufficiali od agenti di
pubblica sicurezza.
Le medesime indicazioni saranno inserite nell'elenco
che, ai termini dell'art. 61 della legge, dev'essere pre-
sentato all'ufficio locale di pubblica sicurezza ».
I. L'obbligo è dupli^'e: riguarda la tenuta del registro dei
viaggiatori e la trasmissione all'ufficio locale di p. sicurezza
dell'elenco delle persone alloggiate. L'autorità trova un aiuto
nei fini di questa disposizione; ma esso non è sempre soddisfa-
cente , dovendo gli esercenti, nella iscrizione dei nomi dei
viaggiatori sul registro, dipendere dalle loro dichiarazioni, spes-
so non informate a sincerità.
n. La notificazione deve esser fatta giorno per giorno, alla
dimane dell'arrivo delle persone alloggiate.
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- 56 -
Art. 62.
Il contravventore alle disposizioni di questo capo è
punito a termini del Codice penale.
A tormini del Codice penale, articoli 449, 450 e 451 ^j.
CAPO III.
DBLLE TIPOGRAFIE B DELLE ARTI AFFINI
(art. 63 a 66 della legge)
Art. 63.
Non possono esercitarsi te arti tipografica, litografica
od altra simile, senza preventiva dichiarazione all'auto-
rità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del
luogo dell'esercizio e del nome del proprietario o di chi
lo rappresenta.
Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento d! località o
di persona.
Qai>8ono imposti due distinti doveri: quello diie si faccia la i^é-
yentiva dichiarazione per l'esercizio delle arti che si specifica]»^
^) Cod. penale. Articoli:
449. « Glìianqae . apre agenzie di affari o stabilimenti o eserdili
pubblici, per i quali sia necessaria una licenza deirautorità, senza
averla prima ottenuta, é punito con rammenda sino a lire 300, alla
quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge l*arre-
sfco sino ad un mese.
Se la licenza sia stata negata, la pena é deirammenda sino a lire
500; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiunge
Tarresto sino a tre meSi ».
450. « Il proprietario o conduttore di un*agenzia o di uno dei
nenti o esercizi indicati neirarti<
stabilimenti o esercizi indicati neir articolo precedente, il quale
non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o daU* Autorità, é
punito con rammenda sino a lire 50; alla quale, in caso di recidi-
Ya neUo stesso reato, si aggiungono Tarresto sino a quindici g^lor-
ni e la sospensione dairesercizio deUa professione o deirarte sino
ad un mese ».
451. < Chiunque per mercede alloggia o riceve in convitto o in
cura alcuno, senza osservare quanto sia legalmentn prescritto in-
tomo airobbligo di reglstcazioni, di dichiarazioni o denunzie al-
TAutorità, é punito con rammenda sino a lire 50; e, in caso di re-
cidiva nello stesso reato, da lire 20 a 200.
Se rindustria sia esercitata contro il divieto dell* Autorità, la
pena é dell*ammenda sino a lire 100; e, in caso di recidiva neUo
atesso reato, da lire 50 a 500 ».
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— 57 —
qaeBo che nella dichiarazione si indichi il luogo in cni inten-
desi aprhre la officina e il nome del proprietario o di chi lo
rappresenta o della ditta o società, sotto coi è conosciuta, im-
portando poco se sia persona o ente sociale.
Questi doveri seiTono a mettere rautorità di p. sicurezza in
^rado di invigilarle, di applicare, nei casi preveduti dalla legge
sulla stampa, le disposizioni degli art. 2 e 3, e di vedere se si
deve considerare lo stampato dato fuori da una tipografìa o
litografia proveniente da officina clandestina *). È fatta ura sola
eccezione per coloro che esercitano la tipografia per uso ed eser-
cizio del Sommo Pontefice, giusta l'articolo 137 della presente
legge, con cui non si derogò al E. decreto 19 ottobre 1870,
n. Ò96Ì, e alla legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle guaren-
tigie.
Art. 64.
Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non pos-
sono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offen-
sivi della morale, del buon costume, della pubblica de-
cenza e dei privati cittadini.
Se chi li ha esposti rifiuta di toglierli, saranno le-
vati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e tra-
smessi air autorità giudiziaria per il procedimento.
li contravventore è punito con rammenda sino a lire
cinquanta.
I. Il pudore è un sentimento tanto innato nell'animo umano,
una condizione tanto necessaria per raggiungere la moralità,
fondamento della fatniglia e dello Stato, che è equo sia difeso
dal legislatore con disposizioni punitive contro chi gli fa offesa*
U. La sola esposizione al pubblico di tali figure o disegni
basta a costituire la contravvenzione. Si opponga o no rifiuto
a toglierle, sarà sempre compito dei preposti alla pubblica si-
*) hegge sulla stampa (Editto 26 marzo 1848). Articoli:
2. < Ogni stampato cosi In caratteri tipografici come In Uto-
grafla od altro t^lmile artificio dovrà Indicare 11 luogo, Tofficlna e
r anno in cui fu impresso, ed U nome dello stampatore. La sotto*
scrizione deir editore o delr autore non é obbligatoria ».
3. « Oirnl stampato che non abbia le Indicazioni di cui nelFartl-
colo precedente sarà considerato come proveniente da officina clan-
destina, e lo stampatore sarà punito per ({uesto solo fatto con una
multa da lire 100 a 300 >.
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- 58 -
carezza di sequestrarle e rimetterle al magistrato per gli ulte*
rieri effetti di legge.
Art. 65.
Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei gior-
nali periodici, nessuno stampato o manoscritto può es-
sere atfìsso distribuito in luogo pubblico od aperto al
pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubbli-
ca sicurezza.
Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e ma-
noscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e
quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali
ed a vendite o locazioni.
Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'au-
torità competente.
I. La legge sulla stampa disciplina la materia dei giornali
e degli scritti periodici nel capo IX dall' articolo 35 air ar-
ticolo 50.
II. Sono esclusi dalla disposizione dell'articolo 65 della pre-
sente legge anche gli atti che emanano dal Sommo Pontefice
dalle Congregazioni od Ufficii ecclesiastici per lo esercizio del
potere spirituale lart. 1 R. decreto 19 ott. 1870, n. 5961; art.
9 leg. 13 mag. 1871, n. 214; art. 137 leg. 30 giug. 1889
sulla p. sicurezza).
III. Le affissioni devono farsi nei siti designati dall'autorità
municipale; meno per gli avvisi e gli scritti attinenti al servi-
zio del culto, giusta le prescrizioni del K. decreto (art. 1) 19 ott.
1870; della legge (art. 9> 13 maggio 1871; dell'articolo 137 della
legge 30 giugno 1889, e per la giurisprudenza, la quale, non
solo sulle porte delle Chiese di Roma, ma su quelle di tutto il
Regno riconosce la libertà dell'affissione.
Art. 66.
II contravventore alle disposizioni degli articoli 63 e
65 è punito a termini del Codice penale.
I. Le disposizioni degli articoli 63 e 65 troyano il loro com-
pletamento negU articoli 442, 443 e 445 del Codice penale,
nei quali si prescrive:
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— 59 —
Art. 442. u Chiunque esercita Tarte tipografica, litografica o
altra arte dì riproduzione in molteplici esemplari con mezzi
meccanici o chimici, senza osservare le prescrizioni della legge
è punito con l'ammenda da lire 100 a 1500 »;
Art. 443. u Chiunque smercia o distribuisce in luogo pub-
blico aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti sen-
za licenza dell'Autorità , quando tale licenza sia richiesta dalla
logge, è punito con l'ammenda sino a lire 50.
Se si tratti di stampati o disegni dei quali l'Autorità abbia
ordinato il sequestro, la pena è dell'arresto sino ad un mese e
dell'ammenda da lire 50 a 500 *) » ;
Art. 445. u Chiunque, senza licenza dell'Autorità, ovvero
fnori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa, affigge o fa
affiggere stampati, disegni o manoscritti, è punito con l'am-
menda sino a lire 50 ') ».
CAPO IV.
DELLE AGENZIE PUBBLICHE
{art. 67 a 7i della legge — art, 63 a 76 del regolamento)
Art. 67.
Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti
sopra pegno, senza la licenza dell' autorità di pubblica
sicurezza del circondario.
*) Il Codice penale ha inoltre:-* Chiunque, nello smerciare o di-
stribuire stampati, disegni o manoscritti, m luogo pubblico o aper-
to al pubblico, annunzia o grida notizie per le quali possa essere
turbata la tranquillità pubblica o delle persone, e punito con ram-
menda sino a lire 200; e, se le noiizie siano false o supposte, con
rammenda da lire 100 a 300 o con r arresto sino ad un mese >
(art. 444).
È ovvio il riconoscere quale è in ciò la ragione della legge. Si
è avuto in mira, e non a torto, di mettere freno sopra tutti a co-
loro, che, percorrendo le vie della città, divulgano a tutta voce
notìzie di loro invenzione, produttive non raramente di commozioni
nel pubblico, persino neUe famiglie; e ciò per piegare la gente
alla compra dei giornali, della vendita dei quali si occupano.
•) Il Codice penale chiude la serie delle contravvenzioni concer-
nenti le affissioni con l'articolo 446, la cui intrinseca importanza
obbliga a riferirlo nella sua integrità: - 4 Chiunque stacca, lacera o
altrimenti rende inservibili gli stampati, disegni o manoscritti fatti
affiggere dall* Autorità, é punito con rammenda sino a lire 100; e,
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— 60 —
La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni
nell' interesse pubblico, ed al deposito di una cauzioBe
nella misura e nella forma che saranno determinate,
sentita la Camera di commercio.
{Regolamento)
Art. 63. « La domanda della licenza di aprire ed eser-
citare un'agenzia di prestiti sopra pegno sarà accompa-
gnala dal certificato penale, dal certificato di buona con-
dotta dei richiedente, e, agli effetti della concessione
della licenza, da una dichiarazione della competente au-
torità attestante la sua capacità di obbligarsi.
Saranno indicate nella domanda la via e la casa ove
vuoisi aprire l'agenzia, e la misura degli interessi che
l'agente intende di applicare sui prestiti sopra p^no».
Art 64. < La cauzione dell' agente sta a rispondere,
oltreché di tutte le sue obbligazioni inerenti ali' eserci-
zio, anche dell'osservanza delle condizioni indicate nel-
l'atto di licenza ».
Art 65. «L'autorità di pubblica sicurezza del circon-
dario ordinerà lo svincolo e la restituzione della cauzio-
ne, quando, cessate le operazioni di agenzìa, 1' agente
proverà di non avere affari pendenti per effetto delle
medesime, ed In ogni caso non mai prima di tre mesi
dalla cessazione di esse ».
Art., 66. « Le agenzie non possono impegnare gli ef-
fetti ricevuti in pegno presso i Monti di pietà, né fare
altre operazioni di soppegno ».
Art 67. « Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere
as^curati contro l'incendio per una somma complessiva
fissata di anno in anno dall'autorità di pubblica sicu-
rezza del circondario, sentita la camera di commercio ».
Art. 68. < Per esercitare un* agenzia a mezzo d' in-
se lo faccia in dispregio dell* Autorità, con Tarresto sino a quin-
dici giorni.
Se trattisi di stampati, disej^ni o manoscritti fatti afìggere dai
8 rivati nei luoghi e modi consentiti dalla legge o dalPAutorità, e
i fatto sia commesso prima del giorno successivo a quello in cni
avvenne Taffissione, la pena é deirammenda sino a lire 60 >.
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— 61 —
terposfa persona è richiesto il consenso scritto dell'au*
tonta di pubblica sicurezza del circondario ».
Art. Io. < É vietato agli agenti di accettare pegni da
persone d* età minore o in istato di ebrietà, e da per-
sone evidentemente o notoriamente prive di discerni-
mento ».
Art. 71. < L'agente è tenuto a comunicare giornal-
mente in carta libera all'autorità di pubblica sicurezza
una nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata >•
Art. 72. « Qualora vi sia fondata ragione a credere
che un oggetto presentato per un' operazione di pegno
sia di provenienza furtiva, 1' agente è tenuto a darne
avviso all'autorità di pubblica sicurezza senza indugioj>.
I. L'articolo 67, a dififórenza dell'articolo 64 della legge del
1865, esonera dalle sae disposizioni Tindustrìa della copisteria
e della corrispondenza. Né si occupa dei Monti di Pietà ') e
delle Banche Cooperative, sorte con leggi, regolamenti o statuti
particolari, i quali costituiscono una deroga alle nohne del di-
ritto comune ^), in che segue la vecchia legge. Così limita
la sua disposizione alle agenzie di prestiti sopra pegno, istituito
pei contratti, i cui estremi si riscontrano definiti negli articoli
1819 e 1878 dei Codice civile.
*) Istituiti in più città italiane a scopo di beneficenza, e propria
di lenire i maU infiniti dell' usura; donde l'uscita degli ebrei dalla
regione italiana, celebri per la loro pravità usuraia m operazioni
di prestiti contro pe^no, sul finire del secolo XVI, d' ordine di
Carlo V. Cotesti Monti non rispondono allo scopo cui furono isti-
tuiti, poiché un istituto che riscuote un interesse che sorpassa la
misura legale, non può meritare il nome di istituto di beneficenza.
•) Deroga, cui )ggi urge portare serie restrizioni, perchè il go-
verno esiga, a fine di prevenzione, dalle Direzioni ai cotesti enti,
che essi facciano tutto ciò eh' è imposto dalla coscienza del dovere,
sia ponendo a guardia dell'edificio un custode oculato, instancabUe
ed energico, sia organizzando un servizio speciale, eseguito dal
corpo dei pompieri non lungi dai luoghi di deposito degli oggetti
avuti in pegno, sìa assicurando contro l' incendio tali oggetti
per una somma rispondente al primitivo loro valore, m che adem-
pirono nel giorno del loro impianto finanche le banche le più
modeste, comprese dd grande e gelosa responsabilità: restrizioni
che il pubbUco, dopo 11 gran disastro del Banco di Napoli — sede
della «Pietà — del 2 giugno 1903, in cui tutto divenne preda deUe
fiamme, vaghegjgia grandemente, e con esse im indirizzo in tutto^
più conforme ai suoi interessi. Al governo, dal quale i colpiti dal
disastro non distolgono gli occhi, giunga il loro robusto muggito
di dolore collettivo.
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— 62 —
II. È affermato nell' autorità circondariale il potere di vin-
colare la licenza a speciali prescrizioni e al deposito dì nna
cauzione '). Essa può anche non esercitarlo; ma, essendovi di
mezzo r interesse pubblico, Tuso di questo potere si converte
in obbligo. Queste prescrizioni si risolvono nei precetti desunti
dal regolamento agli articoli 63 e seguenti, i quali esigono, tra
Taltro: a) che Teserceute indichi la misura degli interessi che
intende applicare sui prestiti (art. 63); il Codice civile (art
1881) abbandona questa misura all'arbi^o dei contraenti; ma
di fronte all^usura smodata, può prescrìverla Tautorìtà che ac-
corda il permesso; b) che avverta senza indugio Tautorità stessi
della presentazione di un oggetto di sospetta derivazione de-
littuosa (art. 72); non ottemperando, ove abbia ricevuto in pe-
gno l'oggetto rubato, il fatto riveste la figura del reato, dì cui
all'articolo 493 del Codice penale.
ni. Rispetto al disposto della legge sulla giustizia ammini-
strativa, vedi tuttavia il commento all' art. 50.
Art. 68.
La licenza è personale e dura un anno. Alla conces-
sione ed alla revoca della licenza si applicano le dispo-
sizioni deirarticolo 53.
(Regolamento)
Art. 69 « La rinnovazione annuale della licenza si
fa mediante la vidimazione della licenza originale ».
La licenza può usarsi solo dall'intestatario, non può cedersi
ad altri; e la sua durata di un anno conta dal giorno del ri-
lascio.
Art. 69.
Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pub-
bliche uffici pubblici d'affari senza preventiva dichia-
razione air autorità di pubblica sicurezza del circondario,
che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona
condotta.
uUe
Il rilascio della licenza é subordinato alla tassa di 1. f50 {leg,
tas.per le conces, gov, 13 die. 1874, a. 2086; 19 lug. 1880, n, 5536|.
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— 63 —
(Regolamenta)
Art. 73. « Alla dichiarazione per l'apertura ed eser-
cizio di altra agenzìa pubblica o ufficio pubblico di affari
saranno unite le indicazioni della natura degli aftari, a
cui si vuol attendere, della tariffa delle operazioni, della
^ia e casa, ove si vuol aprire l'esercìzio ».
I. Per rapertnra di queste agenzie o di questi ufficii non
occorre la licenza come per le agenzie di prestiti. La legge
parla di « dichiarazione " ; e questa basta perchè possano essi
aprirsi o esercitarsi quando la dichiarazione sia corredata delle
indicazioni prescritte dal regolamento.
Non è determinato a priori quali sono gli agenti di queste
agenzie o di questi ufBci. Tuttavia egli è fuori di dubbio che
dal dettato di questo articolo sfuggono gli uf&ci soggetti alle
norme del giure commerciale, i quali hanno una vita a so
speciale, come gli ufSci tennti da agenti di cambio o sensali,
secondo che trattino di negoziazioni di effetti pubblici, semi-
pubblici, privati e di altri effetti ammessi nelle liste di borsai
o trattino di negoziazioni di merci, di contratti di assicurazioni
e simili. Non sfuggono cosi: a) le agenzìe, che hanno scopo
di eseguir pegni o spegni presso i Monti di Pietà neirinteresse
e per mandato di privati; bj le agenzie o gli uffici tenuti da per-
sone non iscritte nel ruolo della Camera di commercio, le quali,
mancando della qualità di veri e propri mediatori, noli sono
che agenti o semplici privati, V opera dei quali si estrinseca sotto
la forma della senseria semplice, come vien chiamata, e i cui
diritti e doveri nelle operazioni che compiono sono determinati
dal contratto interceduto fra essi e coloro cui prestano la loro
opera E fra queste annoveri le agenzie di spedizioni di dogana
per imbarco di merci e di passaggieri, e di spedizioni per tra-
sporto di merci delle strade ferrate, sempre che chi le esercita
faccia operazioni per proprio conto e non per mandato e sotto
la responsabilità di armatori o di società commerciali ^).
n. In questi agenti è non meno esatta la prova della mora-
lità personale. Ciò è pósto a tutela della buona fede di chi
contratta con individui che assumono pubblicamente qualità
senza alcuna garenzia reale o propria o d* altri, che renda si-
curo Tadempimento degli impegni presi. Ove venga a mancare?
La legge su ciò tace. Ma essa di questo requisito facendo una
condizione necessaria, l'autorità politica può porre il suo veto
all^ ulteriore esercizio.
*) Ved. Relaz. Comm. Cam. elett.
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— 64 —
in. Quanto agli agenti di emigrazione imperano la l^ge
snll' emigrazione 81 gennaio 1901, n. 23, e il relativo regola-
mento approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375.
IV. Ved. tuttavìa il commento all'art. 50, circa il disposte
della legge sulla giustizia amministrativa.
Art. 70.
Gli esercenti le pubbliche agenzìe, accennate negli ar-
ticoli precedenti, sono obbligati aa avere un registro
giornale degli affari nel modo che sarà determinato dai
regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'a-
genzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delie
quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da
quelle indicate in detta tabella, né ricevere mercede
maggiore di quella indicala nella tariffa.
(Regolamento)
Art. 74. « Il registro che le agenzie di prestito so-
pra pegno devono tenere, a termini dell' art. 70 della
legge, è a madre e figlia, stampato e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
b) la data dell'operazione; e) la descrizione esatta degli
oggetti ricevuti in pegno; d) il valore approssimativo;
e) l'importo e la durata del prestito; /) 1' interesse da
corrispondersi; g) la data della pignorazione; h) la datata
della vendila del pegno: i) la somma ricavatane.
La figlia^ o cartella cne si rilascia airinleressato, por-
terà la firma dell'agente e sarà la riproduzione esatta
delle annotazioni della madre dalla lettera a alla lettera
g inclusi vamente ».
Art. 75 « 11 registro delle altre agenzie pubbliche o
uffici pubblici di affari indicherà di seguito e senza spazi
in bianco il nome e cognome e domicilio del commit-
tente, la data e la natura della commissione, il premio
pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell' operazione ».
Art. 76. « I registri indicati nei due articoli prece-
denti sono bollati e vidimati in ogni pagina dall auto-
rità di pubblica sicurezza del circondario e debbono esir
birsì ai funzionari di pubblica sicurezza a loro richiesta »•
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— 65 —
Ball* articolo 76 del regolamento è fatto obbligo del bollo e
della yidimazione in ogni pagina dei registri indicati negli ar-
ticoli 74 e 75 dell*aiitorità circondariale: la legge del 1865 ri-
credeva la Yidimazione u dell* autorità di p. sicurezza n — e
ìntendeTa per autorità Tantorìtà locale. La modifica apportata
dalla nuova legge non è delle più opportune, data la sua non
agevole applicabilità.
Art. 71.
Il contravventore alle disposizioni degli articoli 67,
69 e 70 è punito a termini del Codice penale.
A termini del Codice penale, articoli 449^ 450, 495 *).
CAPO V.
DEI MISTURI GmOYAGHI B DI ALGUNB GLASSI DI RlVENDrrORI
{art. 72 a 77 óella Ugge ^-^ art, 77 a 80 del regolamento)
Art. 72.
Non può esercitarsi il mestiere ambulante di vendi-
tore distributore di merci , fiammiferi , paste, dolci |
li Co|1 D6I1&.16 ÀJrtiCOli*
449. « Gmangxie apre agenzie di affari o stabilimenti o esercizi
pubblici, per i gaall sia necessaria ona licenza deU*Aatorità, senza
averla prima ottenuta, é punito con r ammenda sino a lire tre-
cento; aUa quale, in caso ai recidiva nello stesso reato, si aggiunge
r arresto sino aa un mese.
Se la licenza sia stata negata, la pena d deU'ammenda sino a li-
re 500; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiun-
ge rarresto sino a tre mesi >.
450. « Il proprietario o conduttore di un* agenzia o di uno degli
stabilimenti o esercizii indicati neir articolo precedente, il quale
MM.vxM.ij Obooovf cociMj', al 8gg.i i&i^H viAV X aiAcoiA/ OMJX\j a. «£iAftjiA«AavJi H«vr««A« v a«»
sospensione dalreserclzio della professione o deU^arte smo ad un
mese».
Art 405. « Chiunque, stendendo al commercio o ad operazioni
di pegno di cose preziose o di cose usate, non osserva le preserie
zioni stabilite dalla leffge o dai regolamenti rispetto a tale com-
mercio o a taU operazioni, d punito con 1* ammenda sino a lire
300; alla quale, in caso di recidiva nello stesso reato, si aggiungono
r arresto sino ad un mese e la sospensione daU^ esercizio deUa
professione o dell* arte ».
Ferretti — Legge di p. 8. annotata. 5
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— 66 —
liquori, stampali disegni; di cendaiuolo, saltimbanco,
ciarlatano, cantante, suonatore, sensale od intrametti-
tore; né il mestiere di guida , servitore di piazza , fac-
chino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa
iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di
pubblica sicurezza, la quale ne rilascerà certificato.
La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.
Art 77. « La disposizione dell'art, li della legge noi
è applicabile alle bande musicali di associazioni ancorché
si prestino a suonare per mercede in occasione di feste,
anniversari, inaugurazioni ed altre solennità.
Queste bande però non possono suonare sulle vie o
piazze pubbliche, se non previo avviso all' autorità di
pubblica sicurezza, la quale potrà vietarlo per riconosciute
ragioni d'ordine pubblico ».
L Questa disposizione ha scopo di porre T autorità di p. d-
carezza in condizione dì tener d' occhio colora che esercitano
mestieri girovaghi, perchè; 1.*^ sotto l'apparenza del mestiere
che esercitano, taluno può mascherare la vera ragione di giro-
vagare e toglierlo a pretesto per nascondere lo stato di ozio o
di vagabon£kggio; 2.®) la fede pubblica e la sicurezza déHe
parti trovino guarentigia nei sistemi adottati dalla legge, e la
giustizia riceva dal canto suo agevolazioni nei propri atti p«
lo accertamento delle frodi che le possono essere denunziate.
Quanto a questi individui, basta che essi si presentino al-
Fautorìtà locale di p. sicurezza e dichiarino di voler esercitare
tale mestiere. L'autorità è tenuta a prenderne nota in apposito
registro: la iscrizione non ha carattere di autorizzazione, né VbÈ
il rilascio del certificato. H certificato è richiesto perchè Teso-
conte provi solo che fu iscritto nel registro per poter oBercitare
nei luoghi del Regno il mestiere cui si sia dato; e quest' $iAOf
a scanso di superfluità, non è neppure più soggetto, come lo era
per lo addietro , alla vidimazione dell' autorità politica del «k-
condario.
IL La iscrìvono dovrà rinnovarsi per cura dell' esercentéM È
detto: u ogni anno ^. È inteso anche qui che Tanno ai com-
puta dal giorno della iscrizione.
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— 67 —
Art. 73.
La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni
18^ quando siano idonei ad altri mestieri , ed alle per-
sone pr^iudicate o pericolose.
{Regolamento)
Art. 78. « Il certificato d'iscrizione per il mestiere di
guida non sarà rilasciato che a persone non pregiudicate
e riconosciute atte^ sul parere di corpi o persone com-
petenti, ad esercitarlo utilmente».
Art. 79. « ÌÌ4 vietato agli albergatori, ed esercenti pub-
blici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggia-
tori, come guida alpina, una persona che non sia iscrìtta
e riconosciuta atta, ai termini del precedente articolo »•
I. Potrà non acconsentirsi all'iscrizione; — a) agli inferiori
d'anni 18; però solo se sieno idonei ad altri mestieri; tanto per-
chè non si abituino ad occapazioni equivoche prossime airozio-
sita; — b) agli individui, la vita dei quali è tale da non poter
provare di avere i requisiti necessari alla iscrizione del mestiere
prescelto, ristretti alla buona condotta.
Anche qui è rimesso alla prudenza dell'autorità di p. sicu-
rezza locale di usare della disposizione delFarticolo 73 con quanto
meno rigidezza possono consiliare le peculiari condizioni degli
esercenti, ricordando, diciamo col relatore della legge, che tanti
poveri disgraziati, che pure avendo diritto a vìvere, si appigliano
tante volte, per mancanza di migliori occupazioni, ad uno di
questi mestieri, che non richiedono né capitali, né tirocinii, né
attitudini speciali e che possono venire esercitati da qualunque
Tecchio decrepito, che non ha nessuno che lo sostenti, da qua-
lunque 8tor(>io, cieco, zoppo, muto e sordo. Onde é equo che
quando l'autorità di p. sicurezza vede di avere dinnanzi gente
la quale stenta miseramente la vita e che s'ingegna per tirare
ayanti alla men dura, agevoli quei mìseri e non procuri loro
inceppamenti dì sorta.
n. La norma so^e eccezione pei mestieri dì ciarlatano e di
guida. Per l'uno, ove l'arte sanitaria si eserciti senza l'autoriz-
zazione di facoltà mediche, il rifiuto della iscrizione cade negli
obblighi dell' autorità di p. sicurezza ; per l' altro la iscrizione
dovrà sempre ricusarsi ove l'individuo non risulti d'ottimi pre-
cedenti, e di un'attitudine che lo reputi capace di esercitarlo, e
non si basi su giudizio di corpi o persone competenti.
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— 68 —
Art. 74.
Gli stranieri noa possono esercitare alcuno dei mestieri
indicati nell'articolo 72, senza permesso dell'autorità di
pabblica sicurezza del circondario.
Per gl'italiani non regnicoli si applica l'articolo 72.
In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche
riunioni , il oermesso a stranieri può essere accordato ,
dall'autorità localf; di pubblica sicurezza.
I. n diritto di esercitare i mestieri indicati neU^articolo 72 si
riconosce solo nei concittadini dello Stato e negli altri Italiani,
tuttoché non regnìcoli. Per gli stranieri è richiesto il permesso
dell*antorità politica del circondario, e il permesso deT'esser pre-
ceduto dalla iscrizione. Esso può valere anche per tnttllnoghi
del Regno.
n. Gli italiani, sebbene non regnicoli, sono trattati alla
stessa stregua dei cittadini dello Stato. Sono non regnicoli : ì
nati in territorio che geograficamente e non politicamente &Q
parte dell* Italia, quali i cittadini di Savoia, Corsica, Malta, i
Nizza, Tirolo, Trieste e Trento (Risc, le leggi com. e prò?.,
art. 19; elet. polit. 24 sett. 1882, art. ì, n. 1).
IIL II permesso temporaneo, accordato dall* autorità locale, i
s'intende valido solo per la dorata delle feste, ecc.; quanto al
territorio, solo per i luoghi in cui le feste si fanno.
Art. 75. I
11 certificato d'iscrizione ed il permesso, di cui alla pri- j
ma parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno;'
potranno essere ritirati in caso di abuso o per ragione i
d'ordine pubblico.
È fuori incertezza che il certificato e il permesso valgano!
per un anno dalla loro data; e nella espressione « potranno 1
essere ritirati, ecc. » s'intendono compresi bensì quei fatti il
quali possono far giudicare di essere venuti meno i requisiti per
i quali fu fatto luogo ai due documenti. I
Art. 76.
11 contravventore alle disposizioni d^Ii articoli 72 e
74 è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.
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1
- 69 -
Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'articolo 72^
malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito
coirammenda sino a lire cento.
Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'eser-
cente che, sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pub-
blica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso
dì cui negli articoli precedenti.
Dà vita al reato: il difetto della iscrizione nel registro, o
del permesso ordinario o provvisorio.
Ita ratio legis sussiste ngnalmente per i- cittadini dello Stato,
per gli italiani non regnicoli e gli stranieri; per cui le contrav-
venzioni agli articoli 72 e 74 sono punite alla stessa stregua.
Per i ciarlatani aggiungi: se essi abusano deir altrui credulità,
o cavano denti o attendono ad altro d'arte sanitaria abusiva-
mente sono ad un tempo soggetti^(a seconda dei casi) alle di-
sposizioni della presente legge, del Codice penale *) e della legge
snlla tutela della igiene e della sanità pubblica dei 22 dicembre
1888, n. 5849.
Art. 77.
Non può farsi commercio di cose preziose o di cose
usate, senza dichiarazione preventiva all' autorità locale
dì pubblica sicurezza.
L'esercente deve tenere un registro-giornale delle ope-
razioni di compra e vendita nella forma prescritta dal
regolamento, ed esibirlo all'autorità di pubblica sicurezza
ad ogni richiesta.
L'esercente che avrà comperate cose preziose, non può
alterarle od allenarle se' non dieci giorni dopo la compera.
Le disposizioni del precedente alinea non si applicano
agli oggetti comperati presso i fondachìeri o fabbricanti,
ovvero all'asta pubblica.
Il contravventore è punito a termini del Codice penale.
V Cod. penale. Articolo
459 « Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, cerca
con qualsiasi impostura di abusare della credulità popolare, in
modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare T ordine pul>-
bUco, é punito con Tarresto sino a quindici giorni; e sino ad un
mese, in caso di recidiva nello stesso reato ».
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— 70 —
(Regolamento)
Vedi Tart. 76 riportato sotto l'art. 70.
Art. 80. « Il registro-gioroale di chi fa cominerdo di
cose preziose o di cose usate, a termini dell'art. 77 della
legge , indicherà di seguito e senza spazi in bianco il
nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compra-
lori, la data dell'operazione, la specie della merce ed il
prezzo pattuito.
Si applicano a questo registro le disposizioni del pre-
cedente art. 76 >.
I. Cioè di pietre preziose. L'aggiunta a di cose usate » non
determina a priori quali siano queste cose. Adoperata come
nome generico, abbraccia tutte le masserizie.
II. La disposizione del secondo capoverso è limitata alle u cose
preziose ».
HI. All'asta pubblica. Questa è estragiudiziale o giudiziale:
qui la legge non distingue.
IV. Il contravventore è punito a termini del Codice penale,
articoli 493 e 495 *).
CAPO VI
DEGLI OPERAI E DOMFSTICI E DEI DIRETTORI DI STABILIMENTI
(art. 78 a 79 della legge — art. 8i del regolamento)
Art. 78.
L' autorità locale di pubblica sicurezza rilascerà agli
operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del
rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impre-
1) God. penale. Articolo
493. « GniuDC[ue, senza aver prima accertato la legittima loro pro-
yenlenza, acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito, og-
getti, 1 quali per la loro qualità o per la condizione della persona
che 11 onre, o per ii prezzo chiesto o accettato, appaiono prove-
nienti da reato, é punito con i' ammenda; e, se il contravventore
sia una delle persone indicate neir art. 492 [persone condannate
per mendicità^ o per furto, rapina estorsione, ricatto, truffa o
ricettazione), anche con l'arresto sino a due mesi.
Va esente da pena colui che provi la legittima provenienza degli
oggetti ».
1/art. 495 è riportato in nota all'art. 71 deUa legge.
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— 71 —
sario o padrone, un libretto secondo il modello che sarà
determinato nel regolamento^
Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo
direttore, capo offìcina, impresario o padrone dichiari sul
libretto, in occasione di licenziamento o in fine d'anno,
il servizio prestato, la durata del medesimo e la con-
dotta tenuta.
(Regolamento)
I Art. 81. « Il libretto degli operai e domestici di cui
è parola nell' art. 78 della legge, è tascabile e legato in
pelle.
Kella prima pagina sono indicati l'ufficio che lo rila-
scia, la data, il nome, cognome, paternità, domicilio,,
età, stato civile, professione o mestiere e segni perso-
Bali del titolare; vi saranno la sua firma o il segno di
eroce, se è illetterato, la firma del funzionario che lo
rilascia e il bollo d'ufficio.
Le pagine saranno numerate e firmate dal funzionario
mede^iimo.
11 libretto si rilascia al solo prezzo di costo ».
L L' articolo 78 del libretto no fa, del pari alla vecchia legge,
mi istituzione Yolontaria, fornendo air operaio che lo desidera
im mezzo di provare la sua buona condotta e la faciltà dì col-
locarsi.
Ciò che si deve scrivere n3l libretto è detto nel regolamento. La
legge del 1865 vi esigeva anche la iscrizione degli u obblighi con-
tratti ». Della iscrizione di questi obblighi la nuova legge non
HÌ dà pensiero; mentre questi per l'operaio e pel capo officina
eostìtuiscono il patto da cui ciascuno è legato: obblighi intesi
id ovviare ad ogni mala intelligenza che potesse insorgere fra
«si, e che, in caso di dissidio, devono servir di regola alPau-
torità di p. sicurezza neir interposizione dell'opera sua, sollecita
e eoQcìliativa, o al collegio di probiviri ') o al magistrato ordi-
Biiio nel giudicare.
IL La dichiarazione nel libretto cosi del servizio prestato,
come della durata del medesimo o della condotta tenuta, può
«egoirsi in fine d'ogni anno o in occasione di licenziamento.
») Su questo istituto, vedi la legge 15 giugno 1893, n. 295, e il
ngolamento per la sua esecuzione 26 aprile 1894.
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— 72 —
e ciò entra nella facoltà dell* operaio o del domestico. Laddove
il direttore, capo officina, impresario o padrone non consente
alla richiesta di siffatta dichiarazione, incorre nella penalità ge-
nerale dell'art. 135 della legge. È fatta salya Fazione civile
pei danni-interessi.
Art. 79.
I direttori di stabiliineoti, i capi officina , gì' Impre-
sari, i proprietari di cave e miniere e gii esercenti delle |
medesime devono trasmettere ali' autorità locale di pub* ^j
blica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro,
col nome, cognome, età e comune di origine, e nei primi
cinaue giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.
' li contravventore è punito coli' ammenda sino a lire
cinquanta.
Questo articolo non reca che lieve fastidio a chi deve adem-
piere al suo precetto, poca cosa davvero, dato lo scopo onde
esso è informato, qnello di agevolare la serie di uffici, ai quali
principalmente attende la pubblica sicurezza.
TITOLO IH.
DISPOSIZIONI BBLATIVÉ ALLB CLASSI PEEIOOLOSE
DELLA SOCIETÀ
CAPO I.
DEI MENDICANTI
(art, 80 a 84 della legge — aru 82 del regolamento)
Art. 80.
Nei comuni ove esiste un ricover*) di mendicità è proi-
bito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro
luogo aperto ai pubblico.
La contravvenzione è punita ai termini del Codice
penale.
I. Qui è sancito un principio nuovo, che modifica sostanzial-
mente le disposizioni della vecchia legge, vietando a chiunque^
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— 73 —
in maniera assoluta, di mendicare nei comuni ove vi ha un ri-
covero di mendicità.
n. La disposizione del capoverso rinvia al Codice penale per
la punizione comminata dall'articolo 453 *). Estremi, della con-
travvenzione sono: — 1) che nei comuni vi esista un ricovero
di mendicità; — 2) che il luogo in cui Tindividuo fu sorpreso
sia pubblico o aperto al pubblico; non vi è luogo ad applicare
il capoverso dell'articolo 81, quando il sito in cui l'individuo
accattb sia privato, specie se il proprietario gli permette di ac-
cedervi, ricordando il precetto evangelico: quod superest date
pauperìbtis.
Art. 81.
Qualora noD esista nel comune un ricovero di mendi-
cità 9 ovvero quello esistente sia insufficiente , si appli-
cheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque,
non avendo fatto constatare dall' autorità di sicurezza
pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è
còlto a mendicare nei luoghi indicati nel precludente ar-
ticolo.
Gli individui riconosciuti dall' autorità locale di pub-
blica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi
*) Cod. penale. Apticolo
453. 4 chiunque, essendo abile al lavoro, é cólto a mendicare, d
punito con Tarresto sino a cinque giorni; e, in caso di recidiva
neUo stesso reato, con l'arresto sino ad un mese.
Le stesse pene si applicano a chi, essendo inabile al lavoro, sia
cólto a mendicare senza aver adempiuto le prescrizioni stabilite
dalla legge.
La contravvenzfone non é esclusa dal fatto che il colpevole men-
dichi col pretesto o con la simulazione di rendere servizii alle per-
sone o di smerciare oggetti ».
11 Cod. penale aggiunge;
Art. 454. < Chiunque mendica in modo minaccioso, vessatorio o
ripugnante, per circostanze di tempo, di luo|?o, di mezzo o di per-
sona, è punito con l'arresto sino ad un mese; e, in caso di reci-
diva nello stesso reato, da uno a sei mesi »;
Art. 455. « Il giudice può ordinare che la pena dell* arresto sta-
bilita ne^li articoli precedenti sia scontata in uno dei modi pre-
vedati neU'articolo 22 >;
Art. 450. < Chiunque permette che una persona minore dei 14 anni,
soggetta alla sua podestà o affidata alla sua custodia o vigilanza,
vada a mendicare o che altri se ne valga per mendicare, é pu-
nito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda sino a lire 300;
e, In caso di recidiva nello stesso reato, l'arresto è da due a quat-
tro mesi >.
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— 74 —
di sussistenza e di coDgiiinti teDuii per legge alla som-
niiDÌstrazione degli alimenti , sono , quando non vi si
provveda altrimenti, a cura dell' autorità medesima in-
viati in uu ricovero di mendicità od in altro istituto
equivalente di altro comune. '
Al mantenimento degli individui inabili al lavoro con-
correranno, in proporzione dei loro averi , la Congrega-
zione di carità del rispettivo comune di origine, le Opere
pie elemosiniere ivi esìstenti e le altre Opere pie e le
confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi
non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a
spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del
tempio
Mancando, o essendo insufTiciente il concorso degli enti
sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del
comune di origine ; e ove il medesimo non possa prov-
vedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a
carico dello Stato.
L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far consta-
tare nuovamente, se l'individuo che deve essere mante-
nuto sia nelle condizioni sopra stabilite.
I. Dato il caso che nel comune non vi sia un ricovero, o il ri-
covero esistente sìa insussistente, il mendicante, solo che faccia
constare dall'autorità locale di p. sicurezza la sua inabilità a
qualunque lavoro, è libero di mendicare fino a tanto che l'auto-
rità stessa non provveda al suo mantenimento. Se egli non cura
che l'autorità di p. sicurezza accerti la sua impotenza al lavoro %
incorre allora nelle pene stabilite pel mendicante abile al lavoro.
Bastano a costituire la contravvenzione questi estremi: — 1) la
inesistenza nel comune di un ricovero o la insuflicienza di quello
esistente; — 2) il non aver il mendico fatto accertare dall'au-
torità di p. sicurezza del luogo che egli non è in grado di pro-
cacciarsi di che vivere né coi propri mezzi, né col lavoro; —
3^ l'avere egli mendicato in luogo pubblico o aperto al pub-
blico.
II. Non sono passibili di pena ove sia accertato che ad essi
manchi la capacità di aiutarsi da sé, ed essi siano privi di
mezzi di sussistenza e dì parenti tenuti a somministrarglieli. Ad
*) Ved. rart. 453 C. penale, l.o cap., riportato in nota alPart. 80.
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— 75 —
essi soccorre la legge disponendo che sieno, quando altro man-
chi, inviati in uno dei ricoveri di mendicità, i quali» ponendo
argine alla miseria, attuano il vero e serio socialismo, o in al-
tro istituto equivalente di altro comune, sia pure di aliena pro-
vincia.
m. Al mantenimento degli individui inabili sono chiamati a
contributo in prima lìnea la Congregazione di carità del rispet-
tivo comune di origine.
rV. Solo in casi estremi l'onere cade sui comuni di origine,
quando per farvi fronte non siano costretti ad imporre nuovi
aggravi o maggiori tributi; altrimenti sullo Stato.
V. Quale il principio del disposto del 3.® capoverso? L'ente
obbligato può chiedere la revoca deirordinanza, basando la sua
domanda su documenti provanti ohe l'individuo non si trovi nelle
condizioni che motivarono il provvedimento del suo ricovero.
Art. 82.
Con decreto reale sarnooo stabilite le norme e i casi,
secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e
rispettivamente sostituirsi nell' obbligo summenzionato ,
il modo per accertare che l'individuo da mantenersi sia
nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e
tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.
11 suddetto decreto reale sarà presentato al Parlamento
per esser convertito in legge.
Le norme e i casi, dei quali è cenno nell' articolo 82, furono
stabilite col R. Decreto 19 novembre 1889, n. 6535 {serie 3^).
Vedi in fine del volume, in appendice.
Art. 83.
I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo
di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi
e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti,
saranno denunziati al Procuratore del Re , affinchè sia
proceduto a termini del Codice civile onde vengano ob-
bligati a provvedere degli alimenti stessi.
Trattasi di alimenti legali, cioè dovuti jure sanguinis vel fa-
miliae. L'obbligo di questi alimenti comprende: letto, vitto, ve-
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— 76 —
fiUto e quant^altro è necessario alla vita (ad necessitatemi non
ad utilitatem, nec ad voluptatem). Esso spetta, secondo il Co-
dice civile, al marito verso la moglie, e viceversa, se questi ha
mezzi sufficienti; al manto verso la prole: quando essi non ab-
biano mezzi sufficienti, tale obbligazione spetta agli altri ascen-
denti in ordine di prossimità. I figli sono tennti a somministrare
gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che ne ab-
biano bisogno (art. 132, 138 e 139 Cod. civile)/
lura alimentorum sunt reciproca; così l'obbligo della som-
ministrazione degli alimenti gravita: — in 1.® Inogo) sul co^
niuge, benché separato giudizialmente per fatto di chi ha d'uopo
degli alimenti; — in 2.o luogo) sui discendenti, maschi o fe-
mine, coniugati o celibi: anche l'adottato concorre alla prestanza
degli alimenti alPadottante coi figli legittimi e natursJi di lui
(art. 211 Cod. civile); — in 3.® luogo) sugli ascendenti: V Adottante
è tenuto a prestare gli alimenti al figlio adottivo prima dei ge-
nitori legittimi e naturali di lui; ^) — in 4,^ luogo) sopra il
genero e la nuora {loco filii vel filiae); — in 5 • luo^o) sul
suocero e la suocera {loco patris vel matris): non havvi obbligo
di alimenti tra il patrigno o la matrigna e il figliastro o la fi-
gliastra; — in ultimo) sopra i fratelli e le sorelle, quando
quegli che ha mestieri degli alimenti non possa procurarseli per
fisici difetti e per qualsiasi causa non a lui imputabile (art. 140,
141 e 142 Cod. civile).
Se più persone sono obbligate nello stesso grado e sono tutte
in istato di somministrare gU alimenti, esse sono obbligate joro
rata; e ciò per la divisibilità dell'obbligazione. Tuttavolta, in
circostanze imperiose, è dato potere al magistrata di porre tem-
poraneamente a carico di un solo l'obbligo degli alimenti; salvo
il regresso contro gli altri per la massima, venter non patitur
dilationem.
Art. 84.
L'autorità di pubblica sicurezza del circondarlo potrà
permettere y nel territorio di sua giurisdizione, questue
collette per iscopo filantropico, scientifico o di benefi-
^) Fra più ascendenti o discendenti di diverso grado, i* ordine
secondo cui essi sono tenuti alla prestazione de^li alimenti, é de-
ciso dalla massima: u&i successionts emolumentunu iìH et onus a-
limentorum esse debet (il prossimo esclude gli altri, art. 731; di-
visione per stirpi, art. 733).
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— 77 —
cenza o per sollievo di pubblici infortuni , fissandone le
norme e la durata.
Ogni altra questua o colletta, comprese le questue re-
ligiose fuori dei luoghi destinati al culto ^ è punita col-
rarresto fino ad un mese.
(Regolamento)
Art 82. « Chi domanda di fare qna questua o colletta,
a termini dell'art. 84 delia leg^e, deve indicare le per-
sone che avranno Tincarico di eseguirla.
L* autorità di pubblica sicurezza del circondario j t)v()
nulla osti, riiascierà alle medesime una carta di ricono-
scimento.
In nessun caso le questue e collette possono farsi per
mezzo di persone d'età minore o in tempo di notte per
le vie pubbliche >.
I. AlTassoluto divieto della mendicità è fatta eccezione per le
questue o le collette. Però, per esse è richiesto il permesso del-
Tantorità politica del circondario, la cni latitudine potrà esten-
dersi a quelle di scopo filantropico, scientifico o di beneficenza,
che mirino a sovvenire a pubblici infortunii, sempre che si è
certo dell'onestà dei promotori. È richiesto pure che l'autorità
stessa, accordata rautorizzazione della questua o della colletta,
ne fissi la durata e le norme a serbarsi. L'artìcolo 82 del re-
golamento descrìve quali sono queste norme; ma ciò non vieta
che essa fissi anche il modo come bisognerà giustificare che il
danaro raccolto fu destinato non ad al&o bisogno, che a quello
pel quale la questua o la colletta furono permesse.
n. Cadono nella disposizione del caporerso le questue o col-
lette, di cui il legislatore non ne permette V autorizzazione ; e
fra queste le questue religione fuori dei luoghi destinati al culto:
esse ricevono diverso trattamento. La legge accorda al clero la
facoltà di fare come meglio ad esso piaccia nei luoghi desti-
nati alle sacre funzioni; onde esso, nelle ore della Messa, ad
esempio, può attendere a qualunque colletta; allora i fedeli, in
nome e per amore della Divinità, daranno quello che credono:
la pubblica sicurezza non valica le porte del tempio.
ni. Airesistenza della contravvenzione non è necessario che
concorra il luogo. La legge, come permette in qualunque sito la
questua o colletta per iscopo di beneficenza, cosi anche nellM-
potesl del capoverso fa distinzione su questo punto. Di conse-
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— 78 —
gaenza, le questue o collette a domicilio s'intendono interdette
qualora non vengono fatte nelle pareti domestiche di amfd.
Le questue o collette permissibili, eseguite senza il consenti-
mento deirautorìtà politica, rientrano nella disposizione gene-
rale deirarticolo 135.
CAPO II.
DEI VIANDANTI 9 DEI LIBERATI DAL CARCERE E DEGÙ STRANIERI
DA ESPELLERE DAL REGNO
(art. 85 a 93 della legge — art, 83 a 90 del regolamento)
Art. 85.
Chi 9 fuori del proprio comune desta ragionevoli so-
spetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali
od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare
contezza di sé con qualche mezzo degno di fede, è con-
dotto dinanzi all' autorità locale di pubblica sicurezza.
Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rim-
[latriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo
e circostanze, per traduzione.
Art. 83. <( li passaporto per l'iiiterno è fatto sul mo-
dello annesso in ali. F.
Non può essere accordato, senza autorizzazione del
Prefetto, agli ammoniti ed ai condannati alla speciale
sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza».
Art 84. <c 11 rimpatrio obbligatorio, a termini del-
l' art. 85 della legge, è fatto se il rimpatriando è privo
di mezzi, a spese dello Stato.
L' autorità di pubblica sicurezza non può disporre il
rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per
motivi d'ordine, di sicurezza o di moralità.
Il foglio di via obbligatorio è fatto Sul modello annes^
In alleg. 6 ».
I. Qui fu posta in bando la frase u mediante la esibizione
del passaporto rilasciato dall* autorità competente » usata dalla
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— 79 —
vecchia leggie. Ciò fa considerare che il legislatore, essendo che
aei paesi liberi Taso dei passaporto formò sempre il soggetto
di accanite discussioni, e se ne caldeggiò T abolizione a nome
•della libertà e della facoltà di viaggiare, eh' è di diritto corna-
ne, volle che oggi di questo documento non si tenga neppure
più parola* Però su questo punto non vi ha corrispondenza tra
il regolamento e la legge. Il regolamento (art. 83) obbliga tut-
tavia al rilascio del passaporto per le Provincie del Eegno a
chi, per suo comodo, desideri un documento atto a liberarlo da
-qualunque molestia nei luoghi ove sia sconosciuto. Lascia solo
ad osservarsi che esso non indica V autorità delegata al rila-
scio; e questa indicazione riscontrasi soltanto nel contesto del
modello annesso in allegato F.
II. 11 rimpatrio segue con foglio di via o per traduzione, se-
condo le circostanze; però sempre che Fautorità di p. sicurezza
trova che TindÌTiduo dia di sé, con fondamento, grandemente
a aospettare, ove esso abbia riputato d' indicare il proprio no-
me, casato, stato o professione, luogo di nascita o di aomicilio
o altra qualità personale, o abbia dato indicazioni bugiarde,
non può essere trattato alla stessa stregua. Egli cade, in questo
caso, nella disposizióne dell' articolo 436 del Codice penale.
Art. 86.
11 ministro dell' interno e, per sua delegazione, ie
autorità dipendenti possono per motivi di pubblica si-
capezza in casi eccezionali di pubbliche e private sven-
tare, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti
a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal re-
golamento.
(Regolamento)
Art. 85. « Il viaggio gratuito per gli indigenti non
può essere accordato in massima che a fin di rimpatrio.
Fuori dei casi accennati neli' articolo precedente e
quando non trattisi d' indigenti provenienti dall' estero
con trasporto pagato dai regi consoli o da società di be-
neficenza dimessi dagli ospedali, l'autorità dì pubblica
sicurezza dovrà chiedere 1' autorizzazione del ministero
dell' interno.
11 foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul mo-
dello annesso in alleg. L ».
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— 80 —
I. Le autorità, coi il ministero può delegare la concessici»
dei mezzi di yiaggio gratuito, secondo le norme stabilite dil
regolamento, sono le autorità politiche, prefetti, sottoprefettì e
questori. Si estende la sua facoltà sino ai funzionari a capo(i
ufSeii distaccati.
n. Due ipotesi autorizzano la concessione di tali meai;
a) motivi di pubblica sicurezza; b) o casi eccezionali di ptA*
bliche e private sventure. Però è necessario che vi concomaMi
la mancanza di mezzi nell* individuo e lo scopo del suo rin^
trio: Tumanità e la carità sono le alleate naturali della sicu-
rezza pubblica.
Art. 87.
I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti
di appello trasmetteranno ogni quindici giorni restratto
delle sentenze, pronunziate in materia pnale dai rispet-
tivi magistrati e divenute esecutive, all'autorità dì pub-
blica sicurezza di circondario del domicilio o dell' ultiflu
dimora del condannato.
L* obbligo della trasmissione degli estratti di tali sentenseè
Terso r autorità politica del circondario, nel senso della le|K«,
prefetto, sottoprefetto, questore. È detto: dèi domicilio o m-
l'ultima dimora del condannato. Per domicilio intendi: il domici-
lio civile, che è « nel luogo in cui la persona ha la sede fan-
cipale dei propri affari ed interessi »; per dimora, la dimon
u abituale n che costituisce la residenza (art. 16 Cod. e).
Art. 88.
Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case peimli
segnaleranno per iscritto, quindici giorni priina. la li-
berazione di ogni condannato all' ufficio di pubblica si-
curezza del circondario, che ne informerà, nei tre gionu
successivi, quello del circondarlo al quale il liberando è {
diretto.
QaesVobbligo^ per l'articolo 410 del regolamento generale IS
gennaio 1862 (n. 413), spetta ai direttori delle case di pena*
Oggi, con questo articolo, la disposizione viene estesa alle di-
rezioni delle carceri giudiziarie.
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— 81 —
Art. 89.
I condannati ad una pena non minore di anni tre o
a pena maggiore di sei mesi per delitto contro la pro-
prietà per contravvenzione alla ammonizione! e i con-
dannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza
devono, appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio
dì pubblica sicurezza locale, che li provvedere del foglio
dì via obbligatorio, ove sia necessario.
Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, potranno
essere tradotti in arresto Innanzi all' autorità suddetta.
(Regolamento)
Art. 86. € Qualora sia da far rimpatriare un liberato
dal carcere, condannato alla sorv^litnza speciale dell 'au-
tmrlt^ di pubblica sicurezza, e vi sia fondata ragione a
temere che possa rendersi latitante, il ministero dell'in-
terno potrà ordinare il suo rimpatrio per traduzione )>.
J. Neil' applicazioiie del capoverso dovrà aversi riguardo al-
r indole dell'uscito dal carcere, ai suoi precedenti e alla con-
dotta tenuta durante la espiazione della pena. La disposizione,
comunque vincoli e restringa la libertà individuale, è giusta;
ma sempre che Fautorità di p. sicurezza, da coi emana l'ordine
di traduzione in arresto, non metta in obblio ^e questa fa-
coltà, ristretta nei suoi limiti, è puramente fac<dtativa; donde
ogni ap^cazione non necessaria ài questa misura tornerebbe
vaisatona.
n. La facoltà di disporre, a termini dell'artìcolo 86 del re-
golamento, il zimpatrio per traduzione di un liberato dal carcere,
sottoposto alla speciale sorreglianza dell' autorità di p. sicurezza,
fìi delegata ai prefetti con B. decreto 26 aprile Iwl, n. 221,
« salvo ricorso al ministero, ove ne sia il caso ».
Art« 90.
Gli stranieri condannati per delitto potranno, dopo li-
berati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti
alla frontiera.
Il ministro dell' intemo, per motrvi d'ordine pubblico,
potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente
FSBBSTTi — Legge di p, $, annotata, 6
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— 82 —
nel regno sia espulso e condotto alia frontiera. Que-
sta disposizione non è applicabile agli italiani non re-
gnicoli.
(Regolamento)
Art 87. < Nel caso preveduto all' art. 90 della legge,
il prefetto della provincia, nella quale ha luogo la libe-
razione di uno straniero condannato per delitto, einet«
terà il decreto dì espulsione, che sottoporrà al ministre
dell' interno.
Qualora il prefetto credesse conveniente di non ordi-
nare la espulsione o si trattasse di stranieri compro^
messi verso il proprio Stato per aifari politjcì, per reni*
tenza alla levo, per diserzione, o per reati per i quali
vi fosse domanda di estradizione, ne riferirà al ministro
dell'interno »•
Art. 88. « In caso di arresto o di spontanea presene
tazione di uno straniero, l' ufficio di pubblica sìcureziat
interrogatolo sull' essere suo, sulla sua provenieViza .#
sui motivi del suo espatrio, ne riferirà subito, awdk
ove occorra rimetterlo all'autorità giudiziaria per quali*
che reato, al ministro deirinterno ».
Art. 89. <c Nel decreto di espulsióne saranno ricordate
le disiK)sizloni dell'articolo 91 della legge».
Art. 90. <( Occorrendo di far rimpatriare uno stra*
niero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per
la espulsione, l'autorità di pubblica sicurezza ne renderà
avvertito il rispettivo console per i suoi provvedimenti
0, trattandosi di cittadino di uno Stato limitrofo, lo
manderà al confine con foglio di via obbligatorio».
I. Giudice dell* opportunità o meno del provvedimento è ft
prefetto, salvo il disposto dell* articolo 87 del regolamentO|
quanto alla sottoposizione del decreto al ministero.
II. È applicabile la disposizione del capoverso, quando la
espulsione di ano straniero sìa reclamata da causa di órdioft
pubblico, lasciata alla responsabilità del ministero. È a teneiil
Sensiero delie compagnie straniere di zingari, cui il capoveraor
ell^artìcolo 90 non risparmia il suo rigore, e degli stranietl
compromessi verso il proprio Stato per reati pei quali siavi
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— sa-
la dì estradizione e i Italia ha trattati che afEermano nna
-.extra territorium.
È fatta UD^ eccezione alla norma generale per coloro che,
de non appartengano al nostro Stato, pure sono per na-
|ità italiani; comunque il Codice civile, ali* articolo 10,
Dga \che la cittadinanza si acquista colla naturalità con-
[per legge o per decreto reale.
Art. 91.
I straniero espulso non può rientrare nel regno senza
Speciale autorizzazione del ministro dell* interno.
|caso di contravvenzione, sarà punito con l'arresto
sei mesi,
bntata la pena, lo straniero sarà nuovamente espulso.
y autorizzazione del ministero deirintemo può concedersi
ponda ad un concetto di giustìzia.
Ili elementi della contravvenzione sono due: — a) Tessere
dero rientrato nel regno; — ^) la mancanza dell^autoriz-
a rientrarvi.
La espulsione segue a norma dell'articolo 90, prima
Art. 92.
brefetti dell^ provincie di confine possono, per mo-
li' oi'dine pubbUco, allontanare dai comuni di fron-
in casi di urgenza e riferendone al ministero, gii
ieri di cui all' articolo 90, e respingere dalla fron-
[glì stranieri che non sappiano dar contezza di so
aa sprovveduti di mezzi.
plauso la disposizione che i prefetti di confine possono
re dai comuni di frontiera gU stranieri, dopo liberati
reere, ove lo esigano casi di urgenza.
Art. 93.
[loro che si fanno rimpatriare con foglio di via ob-
non possono allontanarsi dall' itinerario loro
Bto.
se ne allontanino , saranno tradotti Innanzi al
ato del luogo in cui sono trovati.-
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— 84 -^
Alia contravvenzione prevista in questo articolo si ap*
plica la pena dell' arresto fino ad uà mese.
Scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione
neir itinerario loro tracciato.
La stessa pena si applica a colóro die non sì prosai'
tanoy nel termine prescritto, all' autorità di pubblica al-
curezza, indicata nel foglio di via, ed a quelli che con-
travvengono alla disposizione dell' articolo 89.
I. Elemeato noko della oontravven^ione alla dìsposizìom
del}*articolo 93 è: T allootanamf nto dall' itinerario prescrìtto, o
la non^preseutazìone all'aatorìtà di p. sicurezza del luogo ^
Iutìyo. è elemento della conttavvenzione alla disposizione à^
rarticofo 89 la circostanza della non presentazione alT nsdtta
dal carcere ali* officio di p. sicurezza locale.
IL La pena è inflitta dal pretore del luogo in cui stfd
Tarresto del contravventore; ed è giusto dare la preferènza ]^t-
tostochò al gitidice del luogo patrati crimints, come atiumi^
sce r viticolo 15 del Codice di p. penale, a quello depra^^m^
siofUs: essendo poco umano trascinare un uomo coi tetti ti
poki da un sito in un altro^ solo perchè responsabile £ là
reato cosi di poca gravità; è ciò contrarip anche all' ecoiuA^
dello Stato. Di piti bisogna avere riguardo che questo si pii^)§>
tenere forse cominciato colà dove fu dato T orcune, termiatto
dove Tordine fu violato e continuato fino al luogo in cui sagd
Tarresto* e ohe può pefftaato considerarsi come quello del mi*
messo reato. E poidiiò esso è continuato, V azione pena^ kff^
si presenhre, qualunque sia il tempo che {tossa decorrere '^
al giorno ddla cattura. E tale sistema al certo non attera le
disposizioni degli articoli H, 15 e 17 del Oodioe p. peiu3s
(CfT, Relaz. Comm. Cam, dejp),
CAPO IIL
DELL* AMHONIZIONE
{arU 94 a ii6 della legge — art, 9i a 95 del regola/mento)
Art; 94.
Il ca{K> deir officio di pubblica aieurezza delia proiriii-
cia del circondario, con rapporto scritto, motivai^ e
docuiaentato, demiiNsierà al presidente del tr|btt]iale».per
l'ammonizione, gli oziosi e 1 ^agaboedì abituaÙf wiili
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.,Google .^
— 85 —
al laYoro e non provveduti dei mezzi di sussistenza e i
diffamati per delitti^ di cui agli articoli seguenti.
I. L^ istitnto che più di ogni altro mira ad antivenire i reati
si è quello deirammonizione, la quale, pur conservando il no-
me acquisito nel linguaggio giudiziario, subì correzioni, dirette
ad evitare errori e ad impedire arbitri, e fa ricostituita su ano-
ve basi.
II. L' articolo 94 fìssa il funzionario che deve denunziare
per Tammonizione nella persona del capo d* ufficio di pubblica
sicurezza della provincia (commissario, o questore nei luoghi
Siti di questura), o del circondario (vice commissario, o delegato).
Ha completamente privato del potere della denunzia gli altri
ufficiali di p. sicurezza, i reali carabinièri e gli altri agenti di
polizia; quando, attingendo i capi degli uffici di p. sicurezza
della provincia e del circondario ai rapporti delle autorità locali,
sarebbe stato meglio lasciare questo scabroso potere anche agli
uffici retti dai delegati distaccati, i quali d'ella loro parola non
avrebbero potuto farsene un'arma ad libitum, dovendo essa,
specie per i diramati per delitti, balzar consona più che al-
l' esito delle informazioni, alle condanne subite dall'imputato e
ai precedenti accennati nell' articolo 95. Fissa anche il magi-
strato che deve infliggerla, e ne conferisce la facoltà al presi-
dente del tribunale, iì grado del quale non affida poi meglio di
come affidava quello del pretore, cui fu Sottratta, non essendosi
sempre sicuro che nella pratica procedurale non si trovi di
fronte ad ostacoli di effetto esiziale. Egli, vivendo in un am-
biente diverso da quello in cui vive il pretore, sorgendogli dubbi
sulla verità e giustizia della denunzia, ha una sola via da per-
correre: quella di rivolgersi air autorità, cui avrà attinto l'au-
torità di p. sicurezza , per sentir ripetere ciò eh' è il rifles-
so delle informazioni raccolte dalla stessa , servite di con-
forto alla sua accusa. Fissa, infine, le persone che si possono
assoggettare alla misura preventiva, che restrìnge a tre sole,
categorie: oziosi — individui i quali mancano di mezzi di sus-
sistenza, e, potendo, non vogliono lavorare; vagabondi — uo-
mini di vita abitaalmente nomade, aborrenti il lavoro e sforniti
di mezzi di sassistenza ; diffamati — cosa per essi intendesi,
è detto nei due ariicoli successivi.
Art. 95.
Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pub-
blica voce come abitualmente colpevole dei delitti di orni-
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— 86 —
eidio, di lesione personale, dì minaccia, violenza o re-
sistenza alla pul)blica autorità e sia stato per tali titoli
colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giu-
dizio ancorché sia questo finito con sentenza assolutoria
per non provata reità, ovvero sia incorso in procedi-
menti nei quaK sia stata pronunziata sentenza od ordi-
nanza di non farsi luogo a procedimento penale per in-
sufficienza di prove.
(Regolamento)
Art. 91. « Là ordinanza di non farsi luogo a proce-
dimento penale per insufficienza di prove concorre a sta*
bilire la diffainazione, a termini dell' articolo 95 delfe
legge, solo nel caso che sia stata emessa in camera di
consiglio >.
L*articplo 95, eliminata Telastica parola dei sospetti usata
dalla vecchia legge, non lascia Ubertà di criterio al giudice,
ma specializza i fatti che possono costituire gli elementi della
diffamazione. Epperò ritiene per diffamato colui: a) che la voee
pubblica reputa autore di delitti contro la persona e la pidK
blica autorità, sempre però quando il suo carattere, refrattode
al rispetto della legge, proceda da abito o da disposizione^
h) che per tali incriminazioni sìa stato colpito da più sentei^
ai condanna, o sia stato sottop sto a giudizio ancorché À
questo finito con sentenza assolutoria per non provata reUi^
sia incorso iu procediraemti ultimati con sentenza o ordinaiaa
di non farsi luogo per difetto di prove.
Art. 96.
Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla
voce pubblica come abitualmente colpevole di delittt
d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, ttr
pina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebiti
e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti, e per
questi titoli abbia subito condanne o sia incorso nd
procedimenti indicati nell' articolo precedente.
Qui è statuito un caso ancora di diffamazione; e anche fm
questo articolo non basta ritenere un Tizio dedito ai delitti é»
specifica, ma bisogna che per tali fatti abbia subito condasiia
o sia incorso nei procedimenti di cui air articolo 95; il die^
manco a dirlo, serve a dare T autenticità alla voce pubblica.
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— 87 —
Art. 97.
11 presidente del tribunale verificherà sommariamente
per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le
cose esposte nella denunzia e, non più tardi di cinque
giorni dopo averla ricevuta, chiamerà innanzi a sé l'im-
putato con mandato di comparizione in cui saranno
enunciate la imputazione con 1' esposizione succinta dei
fatti sui quali si fonda, e la facoltà di presentare le prove
a discarico.
L' ammoDendo, chiamato con mandato di comparizione mo*
tirato , è posto in condizione di addurre ai magistrato ie sue
difese e a scrollare, potendo, gU argomenti deU'accnsa desti-
tuiti di ragione; il che segna nn signitìcante progresso di fronte
alla legge 20 marzo 1865.
Art. 98.
Il termine a comparire non sarà minore di giorni cin-
que né maggiore di dieci da quello della notificazione,
eseguita colle norme del Codice di procedura penale.
Qualora l'imputato non si presenti nel giorno e nel-
r ora indicati nel mandato di comparizione o non giu-
stifichi la sua assenza, il presidente rilascerà contro il
medesimo mandato di cattura.
La notificazione è eseguita colle norme del Codice di p. pe-
nale, desunte dagli articoli 189 a 191.
Art. 99.
Il presidente spiegherà all' imputalo le ragioni e lo
scopo della denunzia e lo inviterà a giustificarsi.
Facendone l'imputato formale richiesta, dovrà essergli
accordata T assistenza di un difensore.
I. n giudizio non segue in udienza pMlica, Non ne è con-
sentita la pubblicità per non denaturare Tindole dell'istituto
dair ammonizione.
n. L' imputato può difendersi da sé; ma se non lo può per
incapacità intellettuale, o non lo vuole, il presidente dovrà ac-
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Avviata a questo pnnto la discussione, è giusto che Timpo-
tato sìa novellamente chiamato avanti ai presidente, e il giudizio
abbia il suo epilogo presente l'imputato. L' ordinanza è defini-
tiva; e se questi sentesi convinto di ciò che gli fu addebitato,
resta ita praesidis verbo gravatus et admonitus, ut ad me-
Uorem vitae frugem se refermet.
Art. 102.
L'ordinanza, sia che pronunci l'ammonizione,* sia che
dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore^
comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.
{Regolafnento)
Art. 93. « In ogni ufficio di pubblica sicurezza, cosi
provinciale e circondariale come nelle sezioni dì questura,
sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguar*
— 88 —
/
consentire che lo assista un difensore, degli autorizzati a di-
fendere innanzi ai tribunali. Ove ne difetti, il presidente ha il
dovere di nominargli un difensore uf&cioso. È esatto però che
egli ne faccia formale richiesta. La disposizione del capoverso
dell* articolo 99, in sé stessa, attinge la sua ragione alle re-
gole generali della procedura penale.
Art. 100.
Se r imputato ammette i fatti esposti nella denunzia
li nega senza addurre testimonianze od altre giusti-
ficazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.
L' imputato può presentare le prove a discarico prima o nel
momento della sua comparizione.
Art. 101.
Se l'imputato impugna la denunzia e presenta le
prove a difesa, il presidente, assunte le testimonianze
ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo
stabilito dall'articolo 97 a comparire nuovamente innanzi
a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da
quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia
la sua ordinanza.
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— 89 —
danti i singoli ammoniti, sorvegliati speciali e altri pre-
giudicati che hanno domicilio nella rispettiva circoscrizio-
ne, nelle forme che saranno stabilite'con istruzioni mini-
steriali.
In ogni fascicolo individuale sarà tenuta una cartella
biografica in cui sono riassunti tutti i precedenti, le im?
putazioni e le condanne del pregiudicato.
Dei pregiudicati, minori degli anni 18, dei quali è
parola negli articoli 113 e seg. della legge, è tenuto un
registro nominativo separato ».
L'ordinanza dev' essere, con forme borocratiche, comnnicata
all' autorità di p. sicurezza da cui parti la denunzia di anuno-
DÌzione.
Art. 103.
Se si tratti di ozioso o di vagabondo, il presidente
gii prescriverà, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi,
in un conveniente termine, al lavoro; di fissare stabil-
raente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine
stesso, air autorità locale di p. sicurezza e di non ab-
bandonarla, sen^a preventivo avviso all'autorità mede-
sima.
(Regolamento)
Art. 94. € L' ammonito che vorrà cambiare dimora,
dovrà darne avviso, a termini degli art. 103 e 104 della
legge, air autorità locale di pubblica sicurezza, indican-
done i motivi.
L' autorità locale rilascerà all' ammonito una carta
di riconoscimento e, quando lo creda opportuno, un fo-
glio di via obbligatorio sotto T osservanza delle disposi-
zioni dell'art. 98 della legge. Contemporaneamente se-
gnalerà il cambiamento di dimora all' autorità di pub-
blica sicurezza della provincia e a quella del luogo al
quale l'ammonito è diretto ».
I. Questi obblighi verso Tautorità locale dì p. sicurezza Taro-
monito deve tkdeuvpìeTÌì personalmente. Le sue dichiarazioni sono
ricevute in un processo verbale.
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— Do-
li. L' avviso, quanto, al cambiamento di dimora, importa che
poggi su plausibili ragioni, giusta il concetto informatore dell'ar-
ticolo 94 del regolamento.
Art. 104.
Se si tratta di persona diffamata a termini de^li ar«
ticoli.95 e 96, il presidente le prescriverà, neli' ordi-
Banza d' ammonizione, di vivere onestamente; di rispet-
tare le persone e le proprietà'; di non dar ragioni a so-
spetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora,
senza preventivo avviso all'autorità di p. sicurezza.
{Regolamento)
Vedi l'art. 94 riportato sotto l'art. i03 della legge*
Anche V obbligo del preventivo avviso, nel caso dell'articolo
104, è inteso verso T autorità locale di p. sicurezza.
Art. 105.
Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qua*
lunque categoria appartenga, di non associarsi a persoB»
pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi, e di non
uscire al mattino più presto di una data ora; di non
portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle
osterie, bettole o case di prostituzione.
La prescrizione all'ammonito di. non associarsi a persone pre-
giudicate è assoluta, perchè dalle attenenze con elementi che
avvizziscano all' alito del vizio, nasce facilmente l'associazione
a delinquere. È del pari assoluto il divieto della delazione
d'armi (proprie o insidiose, la legge non distingue). Non è così
quello di trattenersi nelle osterie, nelle bettole o nelle case in-
nominabili. In tutti questi siti vi è unicamente vietata la fre-
quenza che procede da disposizione, o che si sia convertita
in abitudine, poiché vi ha chi, ad esempio, è forzuto a fre-
quentare la bettola, perchè non vi ha chi possa fargli da
mangiare. È superfluo notare che la prescrizione di « non ri-
tirarsi la sera piti tardi, e di non uscire al mattino piti presto
di una data ora n deve informarsi alle esigenze delle condizioni
soggettive della vita deli' ammonito e alle consuetudini del
paese in cui vive, le quali variano da luogo a luogo.
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— 91 —
Art. 106.
Il presidente potrà delegare le attribuzioni conferitegli
da questa legge a uno opiù giudici del tribunale.
Con la disposizione deirarticolo 106 il giudizio salla denitn-
m deli* ammonizione non sarà mai trattato dal presidente. Egli
troverà sempre di essere occupato in funzioni più urgenti; con
é» potrà andare anche piti oltre il pensiero del legislatore.
Art. 107
Contro l'ordinanza del presidiente o del giudice dele-
galo è ammesso reclamo soltanto per motivi d' incom-
petenza inosservanza delle disposìz oni contenute net
titolo terzo, capo terzo della presente legge.
Il reclamo sarà presentato nel termine di cinque giorni
dalla pronuncia del provvedi niento, con dichiarazione
Botivata alla cancelleria del tribunale, e sarà giudicato
b un consigliere dì appello delegato dal primo presi-
.tolte, osservati i termini e le forme di che negli arti-
li 98, 99, 100 e 101 della presente legge.
^fk il reclamo non è stato proposto regolarmente od
iafondato, il consigliere di appello delegato ordinerà
Tiiecuzione del provvedimento dì primo grado e la sua
j^unzia non sarà suscettiva di altro rimedio.
Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi
festivi, il consigliere di appello delegato annullerà il pro-
ttdhnento e pronuncierà in merito.
.Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro
timedio.
U reclamo sospende gli effetti dell' ammonizione a
Oie^ che il presidente del tribunale o il giudice delegato
Wm. abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza
ttq;iiiUIe non ostante gravame.
(Regolamento) ^
Art. 92. € La cancelleria del tribunale nel giorno dopo
h seadenza del termine stabilito nell'art. 107 delia legge,
ri, in caso di ricorso, nel giorno seguente a quello in
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— 92 —
cui le fu comunicato il rigetto del medesimo, trasmet-
terà uDa copia autentica dell' ordinanza di ammonizione
air ufficio circondariale di pubblica sicurezza da cui ft
fatta la proposta. ;
Questo ufficio darà comunicazione delia ordinanza me-
desima air ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al
comando locale dell'arma dei reali carabinieri ed al sin-
daco del comune».
I. Il reclamo contro Tordinanza del presidente o del giudica
delegato non nsponde che ad un vero ricorso per cassazione*'
È ammesso o per motivi di incompetenza, perchè non pnosai
derogare air ordine delle giurisdizioni, che sono d'interesse pub-
blico, per inosservanza delie disposizioni comprese in queste^
capo terzo della legge.
IL Quanto al termine, benché qui è prescritto che i cinqwt.
giorni si computano dalla pronuncia del provvedimento, pure,
essendo manifesto il pensiero del legislatore di volere applicare
in questo speciale procedimento i criterii dell'appello ordinario,
egli è necessario tener presente la disposizione delP articolo
401 del Codice di p. penale. Ivi è detto: u V appello sarà i&*
terposto nella cancelleria del tribunale, che ha profferita la ^
tenza, entro il termine di cinque giorni al pia tardi dopo qim0
m cui fu pronunziata f .
ni. Sul ricorso contro Tordinanza, sebbene per regola di or*^
dinarìa competenza sarebbe stata chiamata a giudicare la Corte
suprema, pure il legislatore derogò alle norme ordinarie, chia*
mando a pronunziare in siffatto giudizio un consigliere di corte
di appello.
IV, La facoltà di munbe l'ordinanza della eseguibilità prov-
visoria non ostante gravame è intesa pei casi ì quali possano
richiedere una grande celerità nel provvedimento.
Art. 108.
L' ammonizione cessa di pieno diritto allo scadere dei
biennio dal giorno dell' ordinanza, se nel frattempo raro»
monito non abbia riportato condanna per delitto o per
contravvenzione alla ammonizione.
Net caso di condanna per tali titoli, il biennio deeerre
dal giorno del compimento della pena.
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— 93 —
Scòroo il biennio,^ Tammonizione cessa ipso jure^ ove Tarn-
monito non abbia riportato condanna per contravrenzione al-
Tammooisìone, o per delitto, di qo^Ui pei quali fu ritenuto abi>
tnalmente colpevole.
' Art. 109.
Il presidènte o il giudice delegato^ sulla domanda del-
r ammonitOy inteso ii capo dell'ufficio di pubblica sìcu-
rezza» o sulla proposta di qucst' ultimo, può revocare
\' amniosizione, quando siano cessate le cause^ per le
quali fu inflitta.
Può farsi Inogo alla revoca deiramraonìzione quando il prò-
nonziato è sorretto da fatti che rivelano il ravvedimemto del*
Fammonito, ìlqnale è possìbile nell'ozioso o nel vagabondo^
anche con un cambiamento di fortuna.
Art. HO.
Il contravventore alle prescrizioni deli' ordinanza di
ammonizione è punito coli' arresto sino a un anno,
estensibile a due in caso di recidiva e con la vigilanza
speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.
Centro la sentenza è ammesso il ricorso in appello «
in cassazione, cosi da parte del Pubblico Ministero come
da quello dell' imputato, secondo le norme ordinarie del
Codice di procedura penale.
L La contravvenzione si estrinseca con la negazione all&
somma delle prescrizioni di cui nell*ordinanza d' ammonizione,
ravvisata nella mancanza deirammonito ai precetti, di cui agli
articoli 103 a 105. Qoanto agli oziosi o ai vagabondi, è a
farsi distinzione dà <;oloi che manca di lavoro per volontà sna^
da cM ne difetta pw necessità di cose; in^erciocehè non basta
il tetUo di non essersi occupato al lavoro, di non «ver trovato
da occnparsi nel congruo termine stabilito dal magistrato, ma.
occorre che non si siano adoperate dall^unmoirìto tn^te le cmre,
t&tt* i mezzi per trovarlo, potendo dipendere la inaiata dello
81^ rìeerehe« non dalle (pro^e facoltà volitive, sibbene did pro-
positi di ehi rif^g9 dal prendere ai suoi senriai nn uomo di
im lo^sato noA rasaicorante.
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— 94 —
n. È recidivo colui che, dopo essere stato condannato per
contravvenzione airamraonizione, contravviene una seconda yolt&
"alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione. Trattasi di re*
cidività specifica, non della recidività di cui agli articoli 80 «
82 del Codice penale.
Art. Ili.
' L' ufficiale pubblico che, per giovare o per Duocere a
un individuo denunziato per rammonizìone, rilascia ut
certificato non conforme alla verità , è punito , ove il
fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno
a cinque mesi e con l'ammenda da lire trecento a mille*
cinquecento.
L'articolo 111 comprende una disposizione eccezionale, ch^èim
jus singulare per i casi deirammonizione. Quando però il fatto
rivesta tutti gli estremi del reato di falso, importerà tener pre*
sente la disposizione dell'articolo 290 del Codice penale, iiwa
quale rientra.
Art. 112.
Ai testimoni citati per deporre In un processo d'aoH
monizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 119^
del Codice di procedura penale.
Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 179 del Codice
dì procedura penale, modificato dal B. decreto 1 dicembre 1889 ,
n. 6059 *).
>) God. di procedura penale. Articolo
179. « Se il testimone citato e comparso ricusi di deporre Boptt
i fatti di coi V ene interrogato, il giudice io avverte delle pene stih
biute neli* art. 210 del Codice penale. Se 1* avvertimento rimanga
inefficace, il giudice stende verbale, e può procedere contro di esso
ai termini di legge.
Se dai risultamenti deiristruzione la deposizione di un testimone
apparisca falsa, o se un testimone nella sua deposizione occultila
verità sopra un fatto di cui consta dairistruzione avere egli cono-
scenza, il giudice io avverte di nuovo delle pene stabilite ]leU*al^-
iicoio 214 del Codice penale; e, se 1* avvertimento rimanga in^-
cace, ultimato il processo in cui il testimone siasi reso colpevole
di falsità o di reticenza, procede contro di esso nei modi di legge »<
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— 95 —
Art. 113.
Ove l'ozioso 9 il vagabondo o il diffamato , a lermiDi
degli articoli 95 e 96, sia minore di 18 anni, il presi-
dente 11 giudice delegato , sul rapporto del capo del-
l'ufGcio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza,
ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al
tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione
e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria
della multa sino a lire mille.
In caso di persistente trascuranza potrà essere pronun-
ziata la perdita del diritti di patria potestà e di tutela.
(Regolamento)
Art. 95. « L'autorità competente ad assegnare ai pre-
giudicati minori di anni 18 l'istituto d'emenda , a de-
terminare la retta o la parte della retta a cui sono te-
nuti i parenti o i pregiudicati stessi ed a fare al pre-
sidente del tribunale la proposta per la liberazione di
essi dall'istituto, a termini dei citati articoli 113 e se-
guenti della legge, è la direzione generale delle carceri ».
La condizione del minore di 18 anni esige , dice il relatore
<iella legge, norme speciali. Queste diversificano dalle ordinarie
per la necessità che si ha di usare particolare severità verso i
genitori o tutori, dalla trascuranza dei quali suole per Io più
dipendere la mala condotta dei minorenni.
Art, 114.
Se il minore dei 18. anni è privo di genitori, ascen-
denti tutori, se questi non possono provvedere alla
sua educazione e sorve£;lianza, il presidente o il giudice
delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia
onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto
di educazione correzionale, finché abbia appreso dna pro-
fessione, un'arte od un mestiere^ ma non oltre il ter-
mine della minore età.
, I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento
ideila rètta o di quella parte di essa che verrà di volta
in volta determinata.
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(Regolamento)
Vedi l'art. 95 riportato sotto l'art. 113 delia legge.
Verso il minorenne la legge agisce direttsunente, se non
quando sia privo di genitori o tutori, o quando questi si tro-
tino nella impossibilità di attendere alla sua educazione e di
sorvegliarlo.
Art. 115.
In nessun caso ì genitori, ascendenti o tutori possono
ottenere, senza il consenso dell'autorità competente , la
restituzione del minore ricoverato in un istituto di' edu-
caxione correzionale secondo l'articolo precedente, prima
del termine ivi fissato.
(Regolamento)
Ved. tuttavia l'art. 95 riportato sotto l'art. 113 delia
Il consenso, per la restituzione del minore dev'esser preaMo
dal presidente dei tril»unale su proposta della direzione ^enes^
delle carceri, a termini dell'articolo 95 del regolamento quiso*
pra riferito.
Art. 116.
Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano
anche nel caso che il minore del 18 anni eserciti abi^
tuaimente la mendicità o il meretrìcio.
È caratteristica della mendicità o del meretricio, nell'ipotesi
dell'articolo 116, l'abitualità.
CAPO IV.
DEI CONDANNATI ALLA VIGILANZA SPBGIALS
DELLA PUnnUGA SICUREZZA
(art, in a i2t detta iegge-^art. 96 a iOO del regoìamentoì ■
Ast 117.
Il condannato alla vigilanza speciale dell' autorità/^
pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della
pena, alle prescrizioni dell' autorità competente.
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— 97 —
Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di per^^
nìanen2a che gli è consegnata, redigendone verbale.
{Regolamento)
Art. 96. « La carta di permanenza , di cui è parola
nell'art. 117 della legge, avrà la forma di un libretto
tascabile e sarà legata in pelle ».
Art. 98. < L'autorità di pubblica sicurezza potrà vietare,
a termini dell'art. 28 dei Codice penale, al condannato
alla vigilanza speciale la. residenza in luoghi determinati,
a fine dì tenerlo lontano , durante il tempo della vigi-
lanza, dal luogo del commesso reato, dai danneggiati e
dai loro congiunti, dai suoi complici e soci, dai testimoni
che hanno deposto a suo carico e In generale da quelle
località nelle quali può essere di serio pericolo alla si-
curezza altrui od air ordine pubblico ».
Art. 99. « Nel prescrivere al condannato che ha otte-
nuto la liberti condizionale, a termini dell' art. 16 del
Codice penale, le condizioni di cui è parola nel succes-
sivo art. 17, l'autorità di pubblica sicurezza si atterrà
a quanto è determinato nel decreto di ammissione >.
Art. 100. € In caso d'inadempimento delle condizioni
a lui Imposte, l'autorità di pubblica sicurezza ne riferirà
al procuratore generale presso la Corte di appello agli
effetti dell' art. 17 del Codice penale, indicando quale
condizione non abbia osservato e come sia avvenuta la
inosservanza ».
I. La 'legge di p. sicurezza non si occupa della natura della
Tigìla&za speciale, materia affine airammonizione, ma ne disci-
plina la esecuzione.
n. Per u autorità competente n s'intende Tautorità di p. si-
curezza del luogo in cui il condannato stabilisce la sua residenza
dalla quale gli è rilasciata la carta di permanenza, attìngendo
alla sentenza di condanna e all'articolo 118 della presente. legge.
ni. È necessario tener presenti le seguenti disposizioni degli
articoli 16, 17 e 28 del Cfodice penale, cui si riferiscono gU ar-
ticoli 98 e 99 del regolamento:
Art. 16. « Il condannato alla reclusione o alla detenzione per
tm tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti
della pena e non meno di tre anni, se si tratti della Reclusione,
Ferretti — Legge di p, s» annoUUa, 7
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— 98 —
la metà, se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tale con-
dotta da far presumere il suo raYTedimento, può, a sua istanza,
ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente
della pena non superi 1 tre anni... n.
Art. 17. u La liberazione condizionale è revocata, se il con-
dannato commetta un reato che importi pena restrittiva della
libertà personale, o non adempia le condizioni a lui imposte. In
tal caso il tempo trascorso in liberazione condizionale non si
computa nella durata della pena ; e il condannato non può es-
sere riammesso alla liberazione condizionale.
Scorso tutto il tempo della pena inflitta senza che la libe-
razione condizionale sia revocata, la pena rimane scontata; e
il tempo trascorso in liberazione condizionale si computa ndla
durata della vigilanza speciale delFautorità di p. sicurezza 'die
fosse aggiunta alla pena scontata ».
Art. 28. a... Il condannato sottoposto a tale vigilanza (alla vigi-
lanza speciale) ha Tobbligo di dichiarare airautorità.competeine,
entro 15 giorni dal termine indicato nell* articolo 42, in qoal
luogo intenda stabilire la propria residenza e T obbligo alimi
di adempiere le prescrizioni che gli siano imposte in conformità
della legge. La stessa autorità gU può vietare la residenza in
luoghi determinati durante il tempo della vigilanza... La sen-
tenza può limitare le prescrizioni da imporsi al condannato t.
Art. 118.
AI condannato alla vigilanza può essere prescritto :
l"" di darsi a stabile lavoro e di farlo constare sei
termine che sarà prefisso;
2^ di non abbandonare l'abitazione scelta, senza pre-
ventivo avviso air ufTieio locale di pubblica sicurezza;
3^ di non ritirarsi alla sera più tardi, e di non uscire
al mattino più presto di una data ora ;
4^ di non ritenere né portare armi proprie od attr]
istruménti atti ad offendere;
5® di non frequentare postriboli , né osterìe od altri
esercizi pubblici ;
6*^ di non frequentare pubbliche riunioni, spettiicoli o
traltenimenti pubblici ;
7o di non associarsi al pregiudicati ;
So di tenere buona condotta e di non dar luogo a
sospelLi;
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9** di presentarsi all'autorità locale di pubblica sicu-
rezza nei giorni che saranno indicati j e ad ogni chia-
mata della medesima ;
10^ di porlar sempre indosso la carta di permanenza
e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di
pubblica sicurezza.
I. La polizia ha facoltà di prescrÌTere ai condannati alla vi-
gilanza delle obbligazioni che servono di freno alle loro cattive
tendenze, senza però che di tali freni si abnsi in modo da spin-
gerli a delinquere. (Cfr. Belaz. Comm. Cam. dep.).
n. La prescrizione, di cui al n. 2^, rìgaarda il trasferimento
dell^abitazione scelta da un luogo all'altro dello stesso comnae.
La prescrizione comprende l'abbandono anche di certo tempo ,
poiché se si paò prescrivere al condannato alla vigilanza di non
ritirarsi la sera più tardi di nna data ora, egli è necessario che
Tantorità di p. sicurezza conosca ove si trovi in tempo di notte,
OYe, in qual sito adempia al precetto fattogli.
in. Quanto aU'art. 28 del Codice penale, riferito dall'articolo
98 del regolamento, vedi in nota al oommento dell'art. 117.
Art, 119.
L'autorità di pubblica sicurezza, nel fare al condannato
alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti
di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a
fine di non rendergli difficile ai occuparsi onestamente.
Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta
sia accolto da una società di patronato riconosciuta.
L La disposizione dell'articolo 119 risponde ad^un concetto
di alta equità : ^ quello, cioè, di esigere nell' autorità di p. si-
curezza dei riguardi al condannato che lo agevolino ad una vita
onesta e di continuo travaglio; una liudtazione nelle sue pre-
scrizioni, ove il condannato provi meritarla con la sua condotta.
n. Di società di patronato ve ne sono a Boma, a Napoli,
a Milano , a Bologna , a Cagliari ed anche in altre città del
continente.
Art. 190.
Il contravventore alte prescrizioni deMa vigilanza spe-
ciale dell'autorità di pubblica sicurezza è arrestato e pu-
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— 100 —
nìto a termine del Codice penale ^) dal magistrato del luo-
go dove fu commesso il reato.
Qui, chiamandosi a gìndicare della contrayrenziond alle pre*
scrizioni della vigilanza speciale il magistrato del luogo in coi
fu commessa,^ si richiamano in vigore le norme orcUnarie di
competenza. Per Tant ecedente legislazione, 11 contravventore era
giudicato dal magistrato che Taveva inflitta.
Art. 121.
L'autorità di pubblica sicurezza^ qualora abbia fon-
dati sospetti di reato 9 potrà procedere a perquisizioni
personali e domiciliari contro le persone sottoposte alia
vigilanza speciale. Potrà anche farle arrestare, deferen-
dole all'autorità giudiziaria del luogo, qualora il sospetto
risulti fondato.
La dizione dell'articolo 121 non è troppo felice. Insomnùi
trattasi di perquisizioni e di arresti che possono essere deter*
minati solo da sode ragioni di reato.
Art. 122.
il condannato alla vigilanza^ speciale non può trasfe-
rire la propria dimora in altro comune, senza il con-
senso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.
Il contravventore è punito a termini deli' art. 13d«
{Regolamento)
Art. 97. « Il cambiamento della dimora dì una per-
sona sottoposta alla sorveglianza speciali^ della pubblica
sicurezza si fa con foglio di via obbligatorio, sotto l'os-
servanza delle disposizioni dell' art. 93 della l^ge »«
L La legge riconosce nel condannato alla vigilanza la inca-
pacità di Ubera locomozione, perchè la sua condotta precedente
som^nistra giuste ragioni di sospetto.
») Codice penale. Articolo
234. « Fuori dei casi preveduti in altre disposizioni del presoate
codice, il condannato che trasgredisce agli obblighi derivanti dalla
condanna ò punito:
Omissi8
20 se trattisi della vigilanza speciale dell* Autorità di pubblica
sicurezza , con la reclusione da un mese ad un anno | rimane&iio
8offl>^8o il corso della vigilanza durante Jl tempo della oarceration»
|»rev6ntiva e della reclunone ».
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— 101 —
n. Estremo della coutravvenzione si è che il trasferimento
della dimora in altro comune il sorvesrliato Tabbia eseguito non
dietro consenso del prefetto, sottoprefetto o questore.
CAPO V.
DEL DOMICILIO COATTO
(oatU i23 a i32 della legge — art. iOi a 108 del regolamento)
Art. 123.
Possono assimilarsi a domicilio coatto, qualora siano
pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e ì con-
dannati alla vigilanza speciale delia pubblica sicurezza
che incorrano con distinte sentenze :
i^ in due condanne per contravvenzione alla ammo*
nizione o alla vigilanza speciale^
2° in due condanne per delitto contro le persone e le
proprietà ;
3^ in due condanne per violenza o resistenza all' au-
torità ;
i^ in una condanna per contravvenzione airammoni-
zlone alla vigìlf^nza speciale ed in una per delitto delle
specie indicate ai numeri 2 e 3.
L'articolo 123 ennmera tassativamente le condizioni in cni deve
trovaisi Tindividao per poter essere inviato al domicilio forzoso;
e la sua disposizione sospira del pari air ammonizione ai più
alti principi di liberalità.
Art. 124.
Il domicilio coatto dura da i a 5 anni e si sconta in
una colonia o in altro comune del Regno.
La pena non differenzia nella durata da quella stabilita dal-
Tarticolo 76 della precedente legge, modificata dalla legge po-
steriore 6 luglio 1871.
Art. 125.
L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono
pronunciate da una Commissione provinciale composta del
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102 —
^
I»l*efetto, del presidente del tribunale, o di un giudice da
ui delegato, del procuratore dei Re, del capo deirullicio
provinciale di pubblica sicurezza e dell'ufficiale dei reali
carabinieri, comandante l'arma nella provincia.
La commissione è convocata e presieduta dal prefetto.
(Regolamento)
Art. 101. « Per la validità delle deliberazioni della com-
missione provinciale di cui è parola nell'art. 125, e della
commissione centrale di cui è parola nell'art. 427 della
legge, occorre la presenza di tutti i componenti, rappre-
sentati, al bisogno, dai funzionari che li sostituiscuno in
ufficio.
1 componenti della commissione centrale, che non ne
fanno parte di diritto per ragione di ufficio, sono nomi-
nati confermati annualmente dal ministro deirinterno,
che provvedere a surrogarli in caso d'impedimento ».
Con Tarticolo 25 si è abrogato T articolo 3 del decreto 17
febbraio 1881, n. 74, secondo il quale la Commissione pel do-
micilio coatto era unica presso il ministero dell'interno. Ora,
secondo gli articoli 125 e 127 , le commissioni sono due , una
provinciale ed una centrale di appello.
Art. 126.
Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al mi- 1
nistero dell'interno per la designazione del luogo di do-
micilio e per la traduzione del coatto.
Kiseivata Tapplicazione del provvedimento del domicilio for-
zoso a commissioni speciali, e bandita ogni ingerenza politica
da questa materia d'interesse sociale , con la disposizione del-
l'articolo 126 al ministero dell'interno è dato solo di designare
il luogo del domicilio del coatto e di dispome la traduzione.
Art. 127.
Contro l'ordinanza d'assegnazione è ammesso il ricorsa
ad una Commissione d'appello che risiede presso il mi-
nistero dell'interno ed è composta dal sottosegretario d
Stato per l'interno che la convoca e la presiede, di dui
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— lOS —
embri dei Parlamento, dì un consigliere di Stato j dì
1 consigliere di Corte d'appello, di un sostituto procu-
itore generale, del direttore generale della pubblica si-
jre;;za, del direttore generale delje carceri e del diret-
re capo di divisione della polizia giudiziaria ed amml-
ìstratìva.
L'appello non sospende l'esecuzione dell'ordinanza della
ommìssìone provinciale.
Anche le deliberazioni della Commissione di appello
ino comunicate al ministero per la esecuzione.
{Regolamento)
Vedi l'art. 101 riportato sotto l'art. 125 della legge.
I. Non è prescritto alcun termùie per l'appello; esso è am-
iissibile fino a che non si esegua il provvedimento.
IL U provvedimento delia Commissione centrale è definitivo,
ero può farsi ricorso in sede contenziosa. Questo non è am-
lesso ove siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa
0g. sul Consiglio di Stato, art. 28).
Art. 128.
L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad
i coatto deve adoperarsi presso l'autorità municipale e
iso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca
trovarlo da sé.
In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi
mezzi di sussistenza e, senza sua colpa, nella im-
)8sibìlìtà di guadagnarseli, il Ministero dell'interno prov-
derà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente
Késsario e nella misura determinata dal regolamento.
(Regolamento)
Art. 102. « Ogni coatto valido è obbligato al lavoro.
La mercede è dovuta per intiero a suo benelicio ».
Art. 103. « Nel caso previsto al capoverso dell'art. 128
illa legge, sarà provveduto momentaneamente all'allog-
ed al vitto del coatto secondo gli ordinamenti car-
Brari.
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— 104 —
Non cessa però l'obbligo del direttore della colonia o
dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo assegnato al
coatto di tenerlo occupato nel modo che sarà possibile ».
Art. 104. « Le infrazioni di disciplina dei coatti, tra
le quali è compreso il rifiuto di lavorare, sono represse
dal direttore della colonia e dall'ufficiale di pubblica si-
curezza del luogo, a norma dell'art. !223 e seguenti del
regolamento per le carceri giudiziarie, approvato col re-
gio decreto 27 gennaio 4864 >.
I. Alla stregua dei prìncipi cui s'informa la disposizione di que-
st'articolo, il lavoro è obbligatorio per ogni coatto che sia valido.
II. Con l'obbligo che si fa all'ufficiale di p. sicorezza, con
questa santa missione che questi assume, egli concorre perchè il
coatto, questo disgraziato, sia educato ad un' arte o ad un me-
stiere, sia moralizzato con l'amore al lavoro.
Art. 129.
Qualora il coatto tenga buona condotta , il ministro
dell'interno può liberarlo condizionatamente , prima del
termine stabilito dall'ordinanza dì assegnazione.
{Regolamento)
Art. 406. « Il proscioglimento condizionato dì cui è pa-
rola neir art. 429 della legge , sarà ordinato sulla pro-
I^osta del prefetto delia provincia nella quale è situata
a colonia, e sentito il prefetto dj quella in cui il coatto
riprenderà l'ordinario domicìlio ».
I. Il proscioglimento condizionato del coatto entra nella
potestà del prefetto del luogo della colonia, a termini delia dispo-
sizione concretata in questo articolo, modificato dal R. decreto
1891, n. 221 (art. 1, let. e) ').
*) R. decreto 26 aprile 1891, n. 221. Articolo
1. 4 Sono delegate al prefetti, salvo ricorso al ministero o?ene
sia li caso:
Omissis
e) Le facoltà prevedute dagli articoli 129 e 130 della legge 30
ffiugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza, di prosciogliere con-
dizionatamente 1 coatti, coi consenso del prefetto della rispettiva
provincia di origine o di domicilio, e di rinviarli, sentita la Com-
missione di cui airart. 125 della legg» medesima, alla colonia in
caso di cattiva condotta, dandone contemporaneamente avviso, nel-
Tun caso e nell'altro, al ministero deirinterno >.
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— 105 —
n. Il proscioglimento segae ove la condotta del coatto non
somministra più ragioni dì sospetti, e Tantorità prefettizia del
luogo prescelto non trova da accampar fatti che l'obbligano ad
ostacolarlo. Però non è escluso che ove li accampa, potrà egli
prescegliere altro domicilio in qaella giarìsdizione in cui non
gli si fa ostacolo di stabilire il suo soggiorno.
Art. 130.
Se il coatto prosciolto condizionatamente tiene cattiva
condotta, il ministro dell' interno potrà rinviarlo a do*
mìcllio coatto sino ai compimento del termine, non com*
putato il tempo passato in libertà condizionata o in espia ^
zione di pena.
La disposizione deirarticolo 130 adotta i criteri cui s'infor-
ma Tarticolo 17 del Codice penale. ^
Art. 131.
Il Coatto non può allontanarsi dalla colonia o dal co-
mune assegnatogli.
In caso di contravvenzione, il coatto sarà dall'autorità
giudiziaria locale punito coll'arresto da uno a sei mesi,
e il tempo trascorso in carcere non sarà computato in
quello che rimarrebbe di domicilio coatto..
È fatto al coatto un divieto assoluto di allontanarsi dalla
colonia dai confini del comune che gli fu assegnato.
Art. 132.
Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni
dalla legge affidate all'autorità locale di pubblica sicurez-
za pei sottoposti alla vigilanza speciale.
Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei
precedenti articoli 417, 418, 119, 120 e 121.
') Ved. in nota all'art. 129 il R. decreto 26 aprile 1891, n. 221, art. 1 »
lett. e.
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— 106 —
{Regolamento)
Art. 405. € 11 direttore della colonia dovrà tenere un
registro nominativo ed i fascicoli risguardanti ì singoli
coatti.
Nel registro nominativo sono notati il nome e cogno-
me del coatto, la data del decreto di assegnazione, la
durata del domicilio coatto, la data dalla quale incomin-
cia e la data nella quale deve finire.
Ogni fascicolo individuale conterrà una cartella bio-
grafica nella quale si annoteranno, oltre le condanne ed
i pregiudizi incorsi prima delPassegnazione. anche le con-
danne, pregiudizi e infrazioni disciplinari ai ogni singola
coatto durante la sua dimora alla colonia >•
Art. 107. « Decorso il periodo del domicilio coatto,
il direttore della colonia farà rimpatriare il coatto con
foglio di via obbligatorio , previo avviso al prefetto che
ne avvertirà il 5!inistero dell'interno ed il prefetto della
provincia nella quale il coatto ha domicilio ». '
Art. 108. « Il ritardo del direttore della colonia a li-
berare, a compiuto periodo, un coatto, è punito con pene
disciplinari salve le sanzioni del Codice penale ».
TITOLO IV.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(art. 133 a i4i della legge — art. i09 a ii5 del regolamento)
Art. 133.
Le denunzie per 1' ammonizione, non risolute al mo-
mento della pubblicazione della presente legge, si consi-
derano come non fatte. Potranno essere rinnovate.
La legge di p. sicurezza è del 28 dicembre 1888, n. 5888.
Con rarticolo 142 fu data facoltà al Governo di coordinarla al
nuovo Codice penale. La coordinazicne fa fatta ed approvata
con B. decreto 30 giugno 1889. La legge andò in esecuzione
nel lo gennaio 1890, unitamente al Co£ce penale.
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— 107 —
Art. 134.
Chi si trova sotto ammoDizione da due anni, nel giorno
della pubblicazione della presente legge, ove non si ve-
rifichi il caso preveduto dall' art. 108, ne è di diritto
prosciolto.
Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni,
continuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà
però giovarsi della disposizione dell'art. 109 relativa alla
revoca dell' ammonizione.
Art. 135.
Alle contravvenzioni della presente legge, per le quali
non sia stabilita una pena o non provveda il Codice pe-
imle, è applicata l'ammenda sino a lire cinquanta o l'ar-
resto sino a dieci giorni.
Art. 136.
Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica
sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ri-
corso in via gerarchica.
Trattasi di provvedimenti emanati nell'esercizio del potere
politico (jure imperi). Certamente quando per questi vi ha le-
sione d'interessi, vi ha diritto al ricorso in sede contenziosa
(art. 24 leg. 2 giugno 1889, sul Consiglio di Stato) ; a meno
che la cognizione del ricorso non entri nella competenza deirau-
torità giudiziaria.
S'intende che la disposizione dell'articolo 136 riflette segna-
tamente i ricorsi dei quali è menzione negli articoli 32, 33, 34,
50, 51, 67 e 69 di questa legge.
La legge 2 giugno 1889 , n. 6837 , sulP Ordinamento della
Oiustizia Amministrativa, ha a questo riguardo :
* Art. 2. u Spetta alla Giustizia provinciale amministrativa di
decidere sui ricorsi per incompetenza , per eccesso di potere o
per violazione di legge, che non siano oi competenza dell' au-
torità giudiziaria né appartengano alla giurisdizione dei corpi o
CoDegi speciali : V contro le deliberazioni delPautori^à di p. si-
corezzat in materia di licenza di esercizi pubblici e di agenzie
pubbliche, ai termini degli articoli 50 , 51 , 52, 67 e 69 della
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— 108 —
legge salla p. sicurezza del 23 dicembre 1888, n. 5888 (serie
3.a) n (ora 30 giugno 1889);
Art. 21. a AUe materie sottoposte alle decisioni di merito
della quarta sezione del Consiglio di Stato ai termini delibar
ticolo 4 della legge 31 marzo 1889, n. 5992, sono aggiunte le
seguenti:... 2.* Kicorsi contro il decreto del prefetto che in se-
guito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per re-
golare vietare V esercizio di industrie insalubri o pericolose ,
ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica
sicurezza ».
Art. 137.
Dal giorno dell' attuazione della presente legge sono
abrogati i titoli II, IH e IV delia legge di pubblica si-
curezza 20 marzo 1865, allegato fi, modificata con la
legge 6 luglio 1871 e il regolamento di polizia punitiva
per la Toscana del 20 giugno 1853. Cessano inoltre di
aver vigore in tutto il Regno le disposizioni di leggi e
regolamenti relativi alle materie contemplate in questa
legge, in quanto siano contrarie alla medesima.
Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel
Regio decreto 1870, n. ó95i, e nella legge 13 magdo
1871, n. 214.
I. I titoli abrogati' dalla legge di p. sicurezza 20 marzo 1865
riguardano: il personale della pubblica sicurezza, le pene e le
disposizioni transitorie. Oggi la parte organica dei personal
di p. sicurezza è indipendente dalla presente legge; è compresa
dalla legge 21 dicembre 1890, n. 9321 (serie 3&), coordinata
con la legge 30 giugno 1901, n. 269, e con le altre che riuumo
modificata.
II. Il regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5961, tratta /della!
inapplicabilità della legge di p. sicurezza alla tipografia ponti-
ficia, della pubblicazione ed affissione degli atti che emanano
dal Sommo Pontefice, o di sua autorità dalle Congregazioni od
uffizi ecclesiastici, ecc. Quid della legge 13 maggio ltt71 ? La
stessa riguarda le Prerogative del Sommo Pontefice e della
Santa Sede.
Art. 138.
Il ministro delP interno è autorizzato a pubblicare
per decreto Reale il regolamento per 1' esecuzione della
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— 109 —
presente legge, e gli altri regolamenti che fossero ri-
chiesti per l'esecuzione di disposizioni speciali di essa,
eoa facoltà di comminare V ammenda sino a 'giorni 10
per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.
{Regolamento)
Art. 115. « Le contravvenzioni alle disposizioni del
presente regolamento sono punite, a termini dell'art. 138
della legge, coli' ammenda sino a lire cinquanta o col-
r arresto sino a dieci giorni ».
L Con espressa facoltà fa conferito al ministero dell'interno
m pgtere regolamentare con potestà di stabilire una pena peca-
Biana o restrittiva della libertà personale. È adoperata la disgina-
ima è detto u pena di ammenda o di arresto ».
IL Tqtte le azioni che ledono l'ordine pnbblico, e che deb-
\fim>, come contravvenzione alle disposizioni del regolamento,
éBter punite, sono punite ad una stregua.
n tegolamento per la esenzione della legge di p. sicurezza
fu j^hbHcato adch 8 novembre 1889, confie accennammo in not&
ali* articolo 1^ e entrò in vigore, a termini dell' articolo 142
dflOft legge 23 dicembre 1888 , n. 5888 decies , il P gennaio
W^, contemporaneamente alU legge di p. sicurezza e al Co-
lied ^nale.
WL In concorso di piti reati e di pene, il Codice penale
pMcrive:
Art. 71. a Al colpevole di piti contravvenzioni, che importino
Fitrdsto, si applica la pena per la contravvenzione piti grave,
em alimento pari i^Ua metà della dmrata complessiva delle altre
peae, porche non superino i tre anni ».
ÈXt. 78. a Colui che con un medesimo fatto viola diverse di^
BpoòÈKÌoni di legge, è punito secondo la disposizione che sta»
m$ee h pena pili grave ».
Art. 139.
È pure autorizzato a pubblicare con le stesse penali
sansfoni il regolamento relativo al meretricio nell inte-
resse dell' ordine pubblico , della salute pubblica e del
buon costume.
Qi^to regolamento non potrà essere modificato se
noti per legge, dopo trascorso un anno dalla sua pub-
bUfSisioiie.
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— 110 —
^
I. Al ministero deirinterna fu dato anche il mandato di le-
giferare 8Q di nn argomento, il quale, più che Tordine pabblico,
riguarda la salute pubblica e il buon costume. H regolamento
fu pubblicato il 27 ottobre 1891, in virtù del R. decreto 21 !
ottobre detto anno, n. 604. Esso mirò ad una riforma delle più
difficili a a reprimere un disonesto commercio, le sevizie che
accompagnavano 11 commercio stesso, e che miravano ad otte-
nere illeciti lucri *) ». '
il. Siccoma questo regolamento determina diritti, stabilisce
doveri, ingiunge pene, il legislatore dice : « Io do al potere e-
secutivo queste facoltà legislative; ma voglio che non eccedilo
un anno ». Da qui la dizione del capoverso.
Art. 140.
Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o !
deirarresto sino a dieci giorni sono applicate per le con-
travvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, In con-
formità alle leggi, dai prefetti, sottoprefettì, questori e
sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolam^ti
comunali , legalmente approvati , di qualsivoglia specie.
Le contravvenzioni, delle quali si occupa la prhna parte di
questo articolo, sono unicamente relative alle ordinanze e ai
decreti che con atti di previdenza mirano ad ovviare fatti, per
sé innocui, ma che possano servire ai reati di mezzo, di pre-
parazione o di occasione.
Elementi necessari perchè abbiano laogo sono: — 1) che le
ordinanze ed i decreti siano delle autorità politiche. o dei sin-
daci; — 2) che essi emanino in conformità alle leggi. La se-
conda parte dell'articolo riguarda le contravvenzioni ai regola-
menti comunali in genere 7 elaborati dalla Giunta comunale
(art. 117, n. 7, legge comunale e prov.), pei quali è elemento
necessario che siano approvati dal Consiglio (art. Ili, n. 6 idem)
e resi esecutivi con decisione della Giunta Provinciale Ammi-
nistrativa (art. 167, n. 4 e 5 idem).
Art. 141.
É istituito in ogni ufficio di sezione delle città sedi
di questura un registro d'anagrafe-statistica nel modi e
con le forme che si determineranno coi regolamento.
1) Gkispi, ministro OeU'intemo. Camera Dep* Tom. 20 nov. 1888.
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- Ili —
(Regolamento)
Art. 109. € Nei comuni ove sia istituito il servizio dì
anagrafe-statistica/ di cui è parola neli' art. 141 della
l^ge, chiunque per qualsiasi titolo si trovi investito
della proprietà o della amministrazione di case, dovrà
entro un mese dalla pubblicazione del presente regola-
mento dichiarare all'uflìcio di pubblica sicurezza a quali
persone abbia affittato o, a qualsiasi titolo, concesso l'uso
dei locali dello stabile.
Notificherà successivam^te tutti i cambiamenti che
sopraggiungessero, indicando il capo di famiglia che esce
e quello che entra, nel termine di giorni cinque dali'av-
venuto cambiamento.
Lo Stesso obbligo spetta a coloro che prendendo in
affitto a loro nome appartamenti o locali, li subaffittino
ad altri ».
Art. 110. « Entro gli stessi termini ogni capo di fa-
mìglia deve pure indicare tutti i componenti e successiva-
mente notificare i cambiamenti che accadano nella com-
posizione di essa, specificando il nome, cognome e le al-
tre qualifiche delle persone che entrano a farne parte e
di quelle che ne escono.
Quando il capo di famiglia subaffittasse ad altri una
parte del suo appartamento, dovrà indicare il nome e
cognome delle persone cui subaffitta e i cambiamenti
successivi ».
Art. 111. « Sono pure obbligati alla denuncia delle
persone che accolgono nei loro stabilimenti , o che ne
escono, coloro che sono preposti alla direzione di con-
vitti od ospizii di ogni genere, si pubblici che privati ».
Art 112. € Chi ha l'obbligo delle dichiarazioni, di cui
sopra, sarà anche tenuto a fornire sulle medesime tutti
gli schiarimenti che gli saranno domandati dairufficio di
pubblica sicure/za >.
Art. 113. « Le dichiarazioni di cui è parola negli ar-
ticoli precedenti, debbono farsi direttamente all' ufficio
di pubblica sicurezza locale, sopra stampati che saranno
forniti dall'ufficio slesso ».
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— 112 —
I. « n serrizio di anagrafe, istituito ai termini dell*a|rticolo 141
della legge 80 gin^o 1889, n. 6144, serie 8.^ negli uffici di
qaestnra, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di p. si-
enrezza » (art. 46, testo unico della legge sul personale di p.
sicurezza, approvato con B. Decreto 21 agosto 1901, n. 409).
II. 11 regolamento per Tesecuzione deUa {Hresente l^ge, nel
titolo V, che tratta delle* dispomioni generali, prescrive allear-
ticolo 114: u Tutte le licenze, permessi, rinnovazioni, vidima-
zioni ed atti di assenso, preveduti nella legge e richiesti per
la sua esecuzione , devono rilasciarsi per iscritto , osservata la
legge sul bollo ».
in. L'articolo 115, l'ultimo del regolamento per la esecuzione
della legge di p. sicurezza, è riportato, come ftt notato, sotto
Farticolo 188 della legge.
Ordiniamo che II presente , munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti
dì osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi 30 giugno 1889.
UMBERTO .
Visto. Il Guardasigilli: Zaiiabdblli
Crism
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APPENDICE
FBBBBTTi — Legge di p, e, annotala.
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:o. A..
N.
Marca
da bollo
AMMINISTRAZIONE
deha Sicurezza Pubblica
Permesso di porto d'ABMI LUNGHE DA FUOCO
CONNOTATI
Stotnra metri
Corporatura
Colorito
Capelli.
Barba .'
Occhi. .
Naso . .
Bocca .
Fronte.
Segni. .
FIRliiA
del Titolare
Il
del
AUTORIZZA
Il Signor
%lio di .... di condi-
zione nato
a. ... il ... 18 .
dimorante a
a portare, anche per nso di
caccia
Questo permesso vale per un
anno dalla sua data e deve esse-
re presentato ad ogni richiesta
degli Ufficiali ed Agenti di Pub-
blica Sicurezza.
Dato a 19 .
IL PREFETTO
N. B. Stampato in carta bianca.
I-i
* .1
■g
«■§§
-Si
S
o
' Hi
• --a
^ ^ y
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Ufficio di
Bicevnto lire . . . per tassa della presente licenza, carne da
bolletta del 19 , N. . . .
li BiceTitore
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o
o
Zi
m
m
D
Q.
Bollo straordinario
o
V.* per bollo
PROVINCIA
di
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N
CIRCONDARIO
di
-J
tu
tu
D
Q.
LJ
Z
N
<
OC
h
(0
Numero . .
ESERCIZI PDBBUGI
Pagati per la tassa di
bollo Cent. . . .
(1) Il Prefetto, Sotto-
prefetto o Questore.
(2) Si indichi se al-
bergo, trattoria, locan-
da , caffé , sala da Ri-
guardo, eco.
Allbo. B3.
IL (i)
Veduti gli articoli 50 e 51 del testo
30 giugno 1889 della legge di pubblica
sicurezza;
Veduto il Yoto della Giunta municipale
di
Dà licenza a .........
figlio di natlTo di . . .
per Tesercizio di (S)
nel comune di . . . . TÌa . . . ,
sotto rinsegna
mediante Tosservanza delle leggi e dei le-
gelamenti generali e municipali.
La presente licenza vale fino al 31 di»
cembro 19 . .
Dato a 19 .
IL(i)
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Bollo straordinarìoj'
o
V.» per il bollo
f5
PROVINCIA
di
di
COMUNE
N. d*ordine
Yale per an anno
CONNOTATI
Età .... .
Statura
Capelli ....
Fronte ....
Sopracciglia. . .
Ciglia
Occhi- ....
Naso
Bocca
Mento ....
Barba. ....
Viso
Colorito ....
Corporatura?' . .
Marche particolari
FIRMA
del Titolare
ALLBO. F.
PASSAPOETO PEB L'INTERNO
B Sindaco del comnne di . . . . •
circondario di ..... • provincia
di : rilascia il presente
passaporto Taleycle per Tintemo del Re-
gno a
figlio del natiTe
di circondario
di. ^ proYincia
di d'anni . . .
di professione i coi con*
trassegni personali sono contro indicati.
Dato a 19 .
(1). . . . . . •
Timbro
d'offlcio
(1) Firma dell*aatorità.
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PROVINaA
o
<
CO
N.
CONTRASSEGNI
Età
Statura
Capelli . ...
Fronte
Sopracdfflia . . .
Ciglia
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Barba . . .^ . .
Viso
Color to
Corporatura . . •
CoDdfzione . . .
Marche particolari.
Firma del latore
ALLEO. O
AMMINISTRAZIONE DI SICUREZZA PUBBLia
»®o
Fo|z:lio di via (1)
Il nominato nativo di . .
circondario di provi i eia di .
figlio di residente a . . .
circondario di provincia di .
ha ordine di trasferirsi a
circondario di provincia di .
passando per, ... e di presentarsi al
entro giorni. ... cui dovrà
rimettere il presente.
(8)
A termine della legge se il latore si scosta
dallo stradale sovra designato, e nel termine fis-
sato non si presenta air autorità cui fu diretto,
sarà tradotto innanzi airautorità giudiziaria pel
prescritto procedimento.
Constando che il latore si trovi sprovveduto
comunali dei luoghi , pei quali deve transitare,
a somministrarglieli a mente delie vigenti dispo-
sizioni.
Rilasciato a addi . . . . 19. . •
Timbro
d* ufficio
(3)
COMUNE di.
Visto addi ...... 19 . .
pagato il sussidio in lire . .
sino al comune di
e fornito il mezzo di trasporto.
Il Sindaco
COMUNE di.
Visto addì 19 . .
pagato il sussidio in Lire . .
sino al comune di
e fornito il mezzo di trasporto.
Il Sindaco
(1) Si noterà se con o senza indennità di via e mezzi di trasporto.
(2) S^indicherà se ozioso, o vagabondo, o mendicante, o ammonito,
o condannato alla speciale vigilanza della pubblica sicurezza , o se
uscito da stahilimentò di pena e quale, o rilasciato dal domicilio ob-
bligatorio.
(3) Firma deirantorità che rilascia il foglio di via.
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PROVINCIA
CONTRASSEGNI
Btà
Statura
Capelli
Fronte
Sopracciglia . . .
Ciglia
Occhi
Naso
Bocca
Mento
Barba
Viso
Colorito
Corporatura ....
Condizione . . .
Marche par ticolart*.
Firma del latore
W
Alleo. Xi
AMMINISTRAZIONE DI SICUREZZA PUBBLICA
Foglio di via per rimpatrio di iBdlgenti
L'indigente ,
nativo di . . .
circondario di .
provincia di . ,
%lio di . . ,
residente a . ,
circondario di
si trasferisce a ,
circondario di ,
provincia di .
con (1) . .
Eilasciato a.
addì.
19
Timbro
d*uf-
flcio
(2).
COMUNE di.
Visto addi 19 . .
pagato il sussidio in Lire . .
sino al comune di
e fornito il mezzo di trasporto.
n Sindaco
COMUNE di.
Visto addi 19 . .
pagato il sussidio* in Lire . .
sino al comune di
e fornito il mezzo2di trasporlo.
f: j II Sindaco
(1) Indicare il numero dei componenti la famiglia che viaggia col
suo capo.
(2) Firma dell'autorità che rilascia il foglio di via.
Ferretti ~ Legge ai p, e, annotata* 9
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R. DECRETO 19 NOVEMBRE 1889
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(N. 6636) mem (Serle 3')
19 novembre 1889
Regio Decreto che stabilisce le norme per V applicazione
deW articolo 82 della legge 30 giugno 1889 sulla pub-
blica sicurezza.
. UMBERTO I.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
lEim O» ITALIA.
Visto r art. 82 della legge 30 giugno 1889, n, 6144,
sulla Pubblica Sicurezza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato
per gli alBari dell' Interno;
in virtù deir autorità a Noi delegata;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — La dichiarazione richiesta dal primo comma
deli' art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sarà
fatta con ordinanza dell' Autorità locale di P. S. di uf-
ficio sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi
lavoro profìcuo o dei suoi congiunti tenuti a sommini-
strarle ^li alimenti.
Art. 2. — Sono considerate come inabili a qualsiasi
lavoro proficuo le persone dell' uno e dell' altro sesso,
ie quali per infermità cronica o per insanabili difetti o
Intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussi-
stenza.
La leg^e ritiene come inabili i fanciulli che non han-
no compiuto i nove anni.
Art. 3. — All' effetto di constatare la inabilità a qual-
siasi lavoro proficuo l'Autorità di P. S. provvedere a
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— 184 —
che la persona che la deduce, sia visitata dall' Ufficiale
sanitario comunale.
Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale
sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà ali Au-
torità stessa la sua relazione, indicando le ragioni de)
suo giudizio.
Se r Ufficiale sanitario richieda per compiere il suo
ufficio un tempo maggiore, il termine suddetto sarà a
sua richiesta prorogato.
Art. 4. — Dovrà inoltre V Autorità, dì P. S. consta-
tare che V inabile al lavoro e le persone che secondo il
Codice Civile sono tenute a somministrargli gli alimenti,
non sono iscritte nei ruoli aei contribuenti delle tasse
erariali e delle tasse comunali.
A tale effetto 1' Autorità stessa si procurerà i certi-
ficati dell' agenzia delle imposte e dell' esattoria dei Co-
muni di origine, di domicilio e di dimora abituale del-
l' inabile e delle persone sopra indicate.
Art. 5. — Verificato nei modi stabili dagli articoli pre-
cedenti il concorso delle condizioni richieste dall'art. 81
della legge, rAutorità di P. S. rilascerà 1' ordinanza di
che nell'art. 1 del presente decreto, e provvederà all'in-
vio del mendico in un ricovero di mendicità o in altfo
istituto equivalente.
L' Autorità di P. S. dovrà trasmettere copia dell'or-
dinanza al Sindaco del Comune di origine del mendico,
indicando il ricovero o l'istituto equivalente al quale è
stato inviato.
Art. 6. Air invio di che nel precedente articolo, non
si procederà quando una o più persone assumano, con
atto regolare da presentarsi all'Autorità di P. S., l'ob-
bligo di provvedere alla sussistenza delF individuo rico-
nosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando
cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.
Se Tindividuo a favore del quale è stata assunta l'ob-
bligazione, è colto a mendicare, sarà proceduto contro
di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena,
sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro isti-
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— 185 —
tuto equivalente. E la persona o le persone che si sono
assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza,
incorreranno nella perdita della cauzione a favore del-
l'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al manteni-
mento del ricoverato.
Art. 7. — Quando per qualsiasi causa vengano a man-
care una ambedue le condizioni nel c4)ircorso delle
quali venne emessa l'ordinanza di che all'articolo 5, in
seguito ad una nuova ordinanza dell' Autorità di P. S.
si procederà al rilascio del ricoverato, sotto la commi-
nazione delle pene stabilite dal Codice penale, ove sia
colto a mendicare.
Art. 8. — -Per richiedere ai termini dell'art. 81 della
legge che sia nuovamente verificato se il mendico si tro-
vi nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al
mantenimento potranno domandare all' Autorità di P.
S. la revoca dell'ordinanza, producendo i documenti sul
quali si fonda la loro istanza.
Se r Autorità di P. S. non accoglie l'istanza gli enti
suddetti entro venti giorni, a contare da quello in cui
sarà ad essi comunicata la risoluzione, avranno diritto di
proporne reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.
11 decreto della Giunta è inappellabile e fa stato fino
a che per fatti nuovi non siensi cambiate le condizioni
nelle quali è stato pronunziato.
Art. 9. — La disposizione dell' art. 83 della legge Si
applica anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di
luì possano provvedere solo parzialmente alla spesa di
mantenimento.
Art. 10. — Per gli effetti della legge si considerano
come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità: -
a) gli spedali e le case ove si accolgono gì' invalidi;
b) in generale ogni altro istituto che non abbia per
fine la educazione ovvero la cura dei malati e le cui
rendite non sieno affette a scopo di speciale beneficenza.
1 minori di' anni nove potranno anco essere ricoverati:
a) se maschi, in case o istituti di educazione o di
correzione:
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— 186 -^
b) se fenunìne, in case o istituti che abbiano per
iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamento.
Art. il. — I ricoveri di mendicità e gli istituti equi-
valenti stabiliranno nel bilancio preventivo di ogni anno
la spesa di mantenimento di ogni mendico.
Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.
Per determinarlo si terrà conto:
a) della spesa .occorrente per l'alloggio, il vitto e la
cura di ogni ricoverato;
b) della quota proporzionale delle spese generali di
amministrazione, d' imposte, di oneri e di mantenimento
ordinario dell' edifizio;
e) delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne
soi^a la necessità.
Art. 12. — - Gli enti ai quali, secondo la legge, fa ca-
rico il mantenimento del mendico, potranno presentare
reclamo contro la determinazione del costo effettivo di
ogni mendico fatta dai ricoveri dì mendicità o istituti
equivalenti.
Il reclamo sarà proposto alla Giunta provinciale am-
ministrativa entro un mese dal giorno della pubblica-
zione del bilancio preventivo.
11 decretiti della Giunta sul reclamo non è suscettibile
dì ricorso per ciò che spetta all'estimazione.
Potrà però ricorrersi dal medesimo al Consiglio di
Stato, sede contenziosa, per incompetenza e per viola-
zione di legge entro trenta giorni dalla notiOcazione.
Art. 13. — Gli amministratori dei ricoveri di mendi-
cità ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese
r elenco dei mendici, che sono stati loro inviati dalPAu-
torità dì P. S., al Comune dì origine di ogni mendico e
air Intendente di finanza della Provincia, indicando le
giornate di presenza di ogni ricoverato*
Art. 14. — Gli avanzi che si verificheranno in seguito
air approvazione per parte dell' autorità tutoria dei bi-
lanci consuntivi dei ricoveri dì mendicità o istituti equi-
valenti, saranno destinati secondo le norme seguenti:
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— 137 —
a) se il ricovero o ristituto ha per i suoi statuti
carattere di opera pia comunale, a beoeficio dei men-
dicì del Comune;
h) se il ricovero o i' istituto per i suoi statuti ha
carattere di opera pia provinciale, a beneficio dei men-
dici della Provincia.
Art. 15. — Non saranno considerati come avanzi gli
aumenti che si verificassero per donazione ed elargizione*
di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti ai quali
per legge fa carico il mantenimento dei mendici.
Art, 16. — Ove le rendite dei ricoveri di mendicità
e degli istituti equivalenti, e gli avanzi di che nell'art. 14,
non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei
mendici, dovranno provvedervi gli enti indicati nella
legge in proporzione dei loro averi, salvo gli effetti del-
l' art. 82 della medesima, secondo gli articoli seguenti.
Art. 17. —Se le rendite di alcuno di tali enti desti-
nate genericamente a sussidi in denaro, vitto ed allog-
gio in favore dei poveri del Comune di origine del men-
dico, sieno sufficienti a provvedere al rimborso totale o
parziale della spesa di mantenimento del mendico sud-
detto nel ricovero di meudicità od istituto equivalente,
quando questo non possa in tutto od in parte sostenerla,
gli altri enti rimarranno esonerati dall' obbligo di cui
all' art. 81 della legge.
Art. 18. — Quando nessuno di tali enti abbia rendite
destinate genericamente al mantenimento dei poveri o
sieno insufficienti al bisogno, a questo scopo dovranno
essere devolute proporzionalmente da ciascuno, e sino a
concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite
non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese
obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre
che potranno essere invertite a questo fine, a sensi della
legge sulle opere pie e coli' osservanza delle forme da
essa prescritte.
Art. 19. — Per determinare T onere cui saranno sog-
gette le confraternite, si terrà conto della denunzia dei
loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in
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— 188^
ordine alla legge de' 13 settembre 1874, n. 2078, e al
regolamento del 25 settembre 1874. n. 2129.
Le rendite delle confrjaternite, salvo le disposizioni de-
gli articoli precedenti e salve le detrazioni enumerate
nell'articolo seguente, saranno intieramente affette al
fine di che nell' art.; 81 della legge.
Art. 20. ~ Saranno detratte dalle rendite delle con-
fraternite:
a) le spese per le imposte e per il mantenimento
ordinario degli edifizii, non che quelle per le riparazioni
straordinarie dei medesimi;
b) quelle per il mantenimento degli arredi necessari
per il servizio religioso della chiesa o del tempio;
e) quelle strettamente necessarie per gli ufiGci reli-
giosi nei giorni festivi e per l'adempimento degli oneri
assunti dalie confraternite verso gli associati.
Art. 21. — Quando le confraternite non abbiano fatto
la denunzia per le tasse di manomorta, vi provvederan-
no di ufficio i Ricevitori del registro, osservate le norme
della legge e del regolamento di che nell'art. 19.
Art. 22. — Alle confraternite che Sieno state ricono-
sciute come opere pie, saranno applicate le disposizioni
degli art. 18 e seguenti per quella parte delle loro ren-
dite che non sia affetta a scopo di speciale beneficenza.
Art. 23. — Mancando o essendo itosufficiente il con-
corso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale
di m antenimento sarà a carico de' Comuni di origine.
Art. 24. — 1 ricoveri di mendicità e gli altri istituti
equivalenti avranno diritto a conseguire il rimborso della
spesa totale o parziale di mantenimento di ogni mendi-
co, in ragione del loro credito, dallo Stato, salvo in questo
la rivalsa contro gli enti di che nella legge e nel pre-
sente decreto.
Il rimborso sì eseguirà trimestre per trimestre.
Art. 25. — Alla fine di ogni anno V Intendente di fi-
nanza della Provincia determinerà l'ammontare della spesa
di mantenimento dei mendici che Io Stato abbia anticipato
al ricovero di mendicità o all' istituto equivalente.
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— 189 —
Con deliberazione motivata dichiarerà quali sono gli
enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabi-
lite negli articoli precedenti, e la quota che grava cia-
scuno degli enti stessi.
La deliberazione sarà comunicata a tutti gli euti in-
teressati.
Art. 26. — Dalle deliberazioni dell' Intendente avran-
no diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rim-
borso è stato stabilito.
Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla
Giunta provinciale amministrativa.
Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Con-
siglio di Stato in sede contenziosa.
Art. 27. •— I)elle disposizioni contenute in atti fra i
vivi e in atti di ultima volontà, quando queste sieno
pubblicate, a favore di poveri di un determinato Comu-
ne, dovranno i Notar! che ricevono o autenticano gli
atti stessi, e i Ricevitori del registro ai quali sono per
gli effetti della tassa sottoposti., dar comunicazione in
carta libera al Sindaco del Comune medesimo.
Art. 28. — 1 funzionari di P. S., gli amministratori
dei ricoveri di mendicità o di altri istituti equivalenti,
i Sindaci, I Presidenti delle Congregazioni di carità, gli
amministratori delle opere pie e confraternite, i Notari
e Ricevitori del registro che contravvengano alle dispo-
sizioni del presente decreto, saranno punibili in proprio
coir ammenda da L. 20 a L. 300.
Art. 29. ^ 11 presente decreto sarà presentato nella
prossima Sessione legislativa al Parlamento per essere
convertito in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
lello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi
i dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque
ipetti di osservarlo e di farlo osservare.
Pato a Monza, addi 19 Novembre 1889.
UMBERTO
GaisPL
Visto, Il GuardasigiUL' Zanabdblu.
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INDICE
TITOLO I.
Disposmoni relative all'ordine pubblico
ed alla incolumità pubblica :
Capo T. — Delle ritinioni pubbliche e degli as-
sembramenti in luoghi pubblici . Pag. 4
Capo n. — BeUe cerimonie religiose faorì dei
templi, e delle processioni eccle-
siastiche e civili .../... » 10
Capo III. — Delle raccolte di armi e delle pas^
seggiate in forma militare . . » 12:
Capo IV. -- Delle armi » U
Capo V. — Della prevenzione di infortuni e di-
sastri é . n 24
Capo VI. — Delle industrie insalubri e peri-
colose rt 34
TITOLO IL
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie^
tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici:
Capo I. — Degli spettacoli e trattenimenti
pubblici Pag. 37
Capo II. — Degli esercizi pubblici .... » 46
Capo HI. — Delle tipografie e delle arti affini . » 56
Capo IV. — Delle agenzie pubbliche . . . '. » 5^
Capo V. — Dei mestieri girovaghi e di alcune
classi di rirenditori » 65*
Capo VI. — Degli operai e domestici, e dei di-
rettori di stabilimenti .... » 70
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- 142 —
TITOLO in.
Dùpomioni relative alle classi pericolose della società:
€apo I. — Dei mendicanti Pag. 72
Capo IL — Dei viandanti, de' liberati dal car-
cere e degli atranieri da espel*
lere dal regno ...... » 78
Capo IIL — Dell' ammonizione » 84
€apo IV. — Dei condannati alla vigilanza spe-
ciale della pubblica sìcarezza , , » 96
€apo V. -r- Del domicilio coatto » 101
TITOLO IV. ,
Disposizioni transitorie e finali > 106
APPENDICE
Modelli annessi al regolamento in allegati A,
B, CD, F,F, G, L » 115
Begio Decreto 19 novembre 1889 che stabilisce
le norme per Tapplicazione dell' art. 82 della
legge 80 gingno 1889 sulla pubblica sicurezza. » 13*^
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k
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Prezzo L. 1,60
Vendibile presso l'autore in S. Giorgio a Cremano (Napoli)
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I
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'^ M
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